La doppia cittadinanza
Per quasi due secoli l'America considerò la doppia cittadinanza un'aberrazione: un cittadino che ne servisse due era un cittadino che non ne serviva nessuno. Poi, nel 1967, una sentenza di un voto cambiò tutto.
Per quasi due secoli la giurisprudenza americana ritenne che un uomo non potesse appartenere a due nazioni come non poteva avere due padri. La dottrina della perpetual allegiance, ereditata dalla common law inglese e fissata dal Calvin's Case del 1608, supponeva che il legame con la sovranità fosse esclusivo per natura. Un cittadino con due passaporti non era un cittadino raddoppiato, ma — secondo l'efficace formula di un funzionario consolare di fine Ottocento — un cittadino dimezzato.
Per questo gli Stati Uniti, fino agli anni Sessanta del Novecento, considerarono la dual nationality un'anomalia sgradita, da contenere con ogni strumento legislativo e diplomatico. La svolta arrivò, nel 1967, con una sola sentenza della Corte Suprema decisa per un solo voto di scarto. Da allora la dottrina americana ha imboccato una traiettoria opposta: la tolleranza pragmatica, ormai diffusa, del cittadino con due fedeltà.
L'America monogamica dell'Ottocento
Il principio ottocentesco aveva una sua coerenza. Dopo l'indipendenza gli Stati Uniti avevano costruito una rete di accordi bilaterali — i celebri Bancroft Treaties, dal 1868 — proprio per impedire che un emigrato europeo, naturalizzato in America, potesse essere richiamato alle armi dal sovrano d'origine. In cambio, chi sceglieva la nuova patria doveva abbandonare formalmente la vecchia.
La logica si tradusse poi nell'Expatriation Act del 1907, che elencava atti il cui compimento produceva la perdita automatica della cittadinanza: naturalizzazione estera, giuramento di fedeltà a un governo straniero, perfino, in talune interpretazioni, il matrimonio di una donna americana con un cittadino straniero. La cittadinanza era una camicia che si poteva cambiare ma non sovrapporre.
La sentenza Perez v. Brownell del 1958 portò la dottrina alla sua estensione estrema. Clemente Martinez Perez, americano naturalizzato, aveva votato in un'elezione presidenziale messicana. La Corte Suprema, cinque a quattro, confermò la revoca della cittadinanza: il Congresso, scrisse Frankfurter, poteva privare un cittadino del proprio status per atti incompatibili con la fedeltà esclusiva alla Repubblica.
Beys Afroyim, l'uomo che votò in Israele
Bastarono nove anni perché quel principio venisse ribaltato. Nel 1967, in Afroyim v. Rusk, la Corte si trovò di fronte a un caso analogo: Beys Afroyim, ebreo polacco naturalizzato americano, aveva partecipato come elettore alle elezioni della Knesset durante un soggiorno in Israele. Il governo gli notificò la perdita della cittadinanza. La maggioranza, redatta da Hugo Black, capovolse Perez.
Il ragionamento poggiava sulla Citizenship Clause del XIV Emendamento: «All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens». Una clausola, scrisse Black, che non si limita a conferire la cittadinanza ma la pone al di sopra della legislazione ordinaria. Il Congresso, per quanto possa regolare gli effetti collaterali della cittadinanza, «has no power under the Constitution to divest a person of his United States citizenship absent his voluntary renunciation thereof». La maggioranza fu di un voto soltanto, cinque a quattro, ma la portata del principio era enorme: nessun atto, per quanto sgradito, poteva produrre la perdita automatica della cittadinanza; serviva l'intent to relinquish.
Vance v. Terrazas e la presunzione invertita
Restava la questione di come provare l'intenzione. La Corte la affrontò nel 1980 con Vance v. Terrazas, riguardante un americano di origine messicana che aveva giurato fedeltà al Messico per ottenere la cittadinanza in quel Paese. La Corte confermò il principio di Afroyim e aggiunse che spettava al governo provare, con la preponderance of evidence, la volontà di rinunciare. Una soglia probatoria meno rigida di quella richiesta per la denaturalizzazione, ma comunque a carico dello Stato.
Sull'onda di queste due sentenze, nel 1990 il Department of State adottò una uniform administrative presumption destinata a cambiare nei fatti il panorama: si presume, salvo prova contraria, che un cittadino americano il quale compia un atto astrattamente expatriating — naturalizzazione estera, giuramento, ingresso in un esercito alleato — non abbia inteso rinunciare. Da quel giorno, in pratica, mantenere la cittadinanza americana e acquisirne un'altra è diventato, per i cittadini statunitensi, la regola e non l'eccezione.
Il giuramento di naturalizzazione, peraltro, contiene ancora la formula tradizionale: il nuovo cittadino dichiara di rinunciare «absolutely and entirely» a ogni fedeltà precedente. Resta lì come reliquia di un'epoca dottrinale superata: nessuna conseguenza pratica, in genere, è ricavata da quel passaggio.
Vivere con due passaporti, oggi
Le stime parlano di una popolazione fra cinque e sette milioni di cittadini americani con almeno un'altra cittadinanza attiva. Le proiezioni più recenti suggeriscono che fra le quattrocentomila e le cinquecentomila persone posseggano la cittadinanza italiana — una platea che attinge alla grande emigrazione tra Otto e Novecento e ai discendenti che, grazie alla legge italiana 91 del 1992, rivendicano il passaporto rosso per iure sanguinis.
La doppia cittadinanza italo-americana è agevolata da norme reciproche: l'Italia ammette dal 1992 la pluralità di cittadinanze senza alcun limite, e gli Stati Uniti — dopo Afroyim — non chiedono ai propri cittadini di scegliere. Il dual può votare in entrambi i Paesi, lavorare senza visto, possedere proprietà, candidarsi (con qualche eccezione per le cariche federali apicali).
Esiste tuttavia una zona d'ombra. Gli Stati Uniti, soli al mondo con l'Eritrea, applicano la citizenship-based taxation: tassano i propri cittadini sui redditi mondiali. Il cittadino italo-americano residente a Milano è dunque tenuto, ogni anno, alla dichiarazione 1040 e ai moduli FBAR e 8938. L'uso del passaporto statunitense per entrare e uscire dagli Stati Uniti è poi obbligatorio per i cittadini USA, anche quando dispongano di altro documento.
La doppia cittadinanza, nata come anomalia da combattere, è dunque oggi una condizione largamente tollerata, talora favorita, raramente discussa. Resta una contraddizione di superficie nelle formule rituali — i giuramenti di rinuncia, le caselle dei moduli, le clausole consolari — ma è una contraddizione che il diritto americano ha imparato, dopo Afroyim, a sopportare. È, alla fine, il prezzo di una repubblica che aveva scelto, già nel 1787, di fondarsi sul consenso anziché sulla fedeltà: se la cittadinanza appartiene all'individuo, l'individuo può portarsene addosso più di una.