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AIRE: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero

Se sei cittadino italiano e vivi all'estero, la legge ti chiede di risultare nell'AIRE del tuo comune. Qui trovi chi deve iscriversi e chi no, i termini, come si fa, che cosa comporta e che cosa rischia chi non lo fa.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Che cos'è l'AIRE
  2. Chi deve iscriversi e chi no
  3. Entro quando
  4. Come ci si iscrive
  5. Che cosa comporta l'iscrizione
  6. Le sanzioni per chi non si iscrive
  7. Quando si viene cancellati
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. L'AIRE è l'anagrafe dei cittadini italiani che vivono all'estero: è tenuta dai comuni e dal 2026 fa parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
  2. Devono esserci iscritti i cittadini che si trasferiscono all'estero per più di dodici mesi e quelli che all'estero ci vivono già: chi è nato fuori dall'Italia e chi ha ottenuto la cittadinanza vivendo all'estero.
  3. La dichiarazione va fatta al consolato entro 90 giorni; il Consolato generale di Londra, per esempio, la riceve solo online e gratuitamente sul portale Fast It del Ministero degli Esteri.
  4. Chi non dichiara il trasferimento all'estero rischia una sanzione da 200 a 1.000 euro per ogni anno di omissione.
  5. L'iscrizione serve per votare dall'estero e per ottenere passaporto, carta d'identità e certificati dal consolato.

Che cos'è l'AIRE

L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è tenuta presso i comuni (art. 1 L. 27 ottobre 1988, n. 470). Raccoglie due gruppi di persone: chi è stato cancellato dall'anagrafe di un comune italiano perché si è trasferito stabilmente all'estero, e chi viene iscritto dopo la trascrizione di atti di stato civile arrivati dall'estero, come accade a chi è nato fuori dall'Italia o ha appena ottenuto il riconoscimento della cittadinanza.

La L. 19 gennaio 2026, n. 11 ha aggiornato la legge del 1988: l'AIRE è ora parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e le operazioni anagrafiche si fanno direttamente lì (art. 1, commi 2-bis e 2-ter).

Chi deve iscriversi e chi no

L'iscrizione è un obbligo per:

  • i cittadini che trasferiscono la residenza all'estero per più di dodici mesi: chi va all'estero per un periodo non superiore a dodici mesi non si iscrive (art. 1, comma 8);
  • i cittadini che risiedono già all'estero perché nati all'estero o perché hanno acquistato la cittadinanza mentre vivevano all'estero: l'iscrizione avviene a seguito della registrazione dell'atto di nascita arrivato dal consolato o dell'acquisto della cittadinanza (art. 2, comma 1, lett. c e d).

Non si iscrivono (art. 1, comma 9): chi va all'estero per lavori stagionali; il personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero notificato alle autorità locali secondo le Convenzioni di Vienna, con i conviventi; il personale scolastico inviato all'estero; i dipendenti delle regioni negli uffici di collegamento; il personale civile e militare con indennità di lungo servizio all'estero o in servizio presso la NATO, con i familiari che li seguono. Per chi lavora all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali e conserva il domicilio fiscale in Italia, l'iscrizione è facoltativa (art. 1, comma 9-bis).

Entro quando

  • Trasferimento dall'Italia all'estero: la dichiarazione va fatta al consolato della nuova residenza entro novanta giorni dall'arrivo (art. 6, comma 1).
  • Cambio di residenza o di indirizzo all'estero: entro novanta giorni, al consolato competente per il nuovo indirizzo (art. 6, comma 3).
  • Se non dichiari, il consolato può iscriverti d'ufficio quando conosce la tua residenza, e comunica l'iscrizione al comune entro centottanta giorni (art. 6, commi 6 e 7). Anche quando chiedi un documento o un certificato senza aver mai dichiarato la residenza, il consolato risponde e ti iscrive d'ufficio (art. 6, comma 9).

La dichiarazione ha effetto dalla data in cui la presenti al consolato, se non l'avevi già fatta al comune di ultima residenza prima di partire (art. 6, comma 9-bis). Un'iscrizione tardiva quindi non «copre» il periodo passato.

Come ci si iscrive

La domanda si presenta al consolato della circoscrizione in cui vivi, con le modalità che ciascun consolato indica sul proprio sito. Il Consolato generale di Londra, per esempio, accetta le richieste di iscrizione esclusivamente e gratuitamente attraverso il portale Fast It del Ministero degli Esteri, a cui si accede creando un'utenza o con lo SPID. La procedura che descrive è questa:

  1. Accedi al portale Fast It e scegli il Paese e la località di residenza: servono a individuare il consolato competente.
  2. Inserisci i dati anagrafici esattamente come nei documenti italiani, senza aggiungere o togliere cognomi, nomi, accenti o apostrofi: le difformità sono una causa frequente di rifiuto.
  3. Allega i documenti: il modulo generato dal portale firmato, un documento d'identità tuo e dei familiari conviventi, una prova dell'indirizzo di residenza all'estero.
  4. Il consolato verifica i dati e la prova di residenza, ti registra nel suo schedario e trasmette la pratica al comune.
  5. Il comune ti cancella dall'anagrafe dei residenti (se c'eri) e ti iscrive all'AIRE; di solito ne dà notizia per email.

Ogni consolato pubblica sul proprio sito i documenti che accetta come prova della residenza: conviene controllarli prima di inviare la domanda.

Che cosa comporta l'iscrizione

  • Voto: gli iscritti votano per corrispondenza dal Paese di residenza alle elezioni politiche e ai referendum nazionali (vedi Il voto dall'estero).
  • Documenti: il consolato rilascia la carta d'identità ai cittadini residenti nella sua circoscrizione e iscritti all'AIRE (art. 22 d.lgs. 71/2011); il Consolato generale di Londra, per esempio, rilascia il passaporto solo agli iscritti all'AIRE della propria circoscrizione. Vedi Passaporto e carta d'identità.
  • Aggiornamenti: attraverso il consolato si comunicano i cambi di indirizzo e gli eventi di stato civile avvenuti all'estero (nascite, matrimoni, divorzi, decessi), che il comune registra (art. 3).
  • Fisco: i comuni comunicano all'Agenzia delle entrate le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio nell'AIRE (art. 6, comma 9-quater). L'iscrizione da sola non decide dove paghi le imposte: vedi Fisco: conta la residenza, non la cittadinanza.

Le sanzioni per chi non si iscrive

Il regime attuale viene dalla legge di bilancio per il 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) ed è scritto nell'art. 11 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228. Salvo che il fatto costituisca reato:

  • chi omette la dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero nei termini dell'art. 6 della L. 470/1988 paga una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui l'omissione continua (art. 11, comma 2);
  • le altre violazioni degli obblighi anagrafici costano da 100 a 500 euro (art. 11, comma 1);
  • se la dichiarazione arriva con un ritardo non superiore a novanta giorni, e la violazione non è ancora stata contestata, la sanzione scende a un decimo del minimo;
  • accerta e irroga la sanzione il comune nella cui anagrafe sei iscritto; la notifica deve arrivare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'omissione (art. 11, comma 3).

Il Consolato generale di Londra precisa che il regime è in vigore dal 1° gennaio 2024 e che, non essendo retroattivo, non si può essere sanzionati per il periodo precedente.

Quando si viene cancellati

La cancellazione dall'AIRE avviene (art. 4 L. 470/1988): per rientro in Italia e iscrizione nell'anagrafe dei residenti; per morte; per perdita della cittadinanza; per trasferimento nell'AIRE di un altro comune; oppure per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, quando sono trascorsi cento anni dalla nascita, dopo tre rilevazioni censuarie consecutive con esito negativo, quando l'indirizzo all'estero risulta inesistente, o quando la cartolina elettorale torna indietro per mancato recapito in occasione delle due ultime consultazioni.

Attenzione

Chi cambia indirizzo e non lo comunica rischia la cancellazione per irreperibilità: il consolato e il comune perdono il contatto, i plichi elettorali non arrivano e, per richiedere un documento, bisogna prima ricostruire la posizione anagrafica.

Casi frequenti

  • «Ho appena ottenuto il riconoscimento della cittadinanza e vivo all'estero: devo fare io la domanda AIRE?» L'iscrizione segue la trascrizione del tuo atto di nascita o l'acquisto della cittadinanza (art. 2 L. 470/1988). Dopo la trascrizione controlla con il consolato che l'iscrizione risulti e che l'indirizzo sia corretto.
  • «Vado all'estero per un contratto di dieci mesi: devo iscrivermi?» No: non si iscrive chi va all'estero per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 1, comma 8).
  • «Vivo all'estero da anni e non mi sono mai iscritto: che cosa rischio?» La sanzione da 200 a 1.000 euro per ogni anno di omissione, accertata dal comune entro i termini di decadenza. L'iscrizione tardiva non ha effetto retroattivo.

Fonti

L. 27 ottobre 1988, n. 470, artt. 1, 2, 3, 4 e 6 (testo vigente, come modificato dalla L. 19 gennaio 2026, n. 11, art. 3); L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 11 (come riscritto dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213); d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 22; Consolato generale d'Italia a Londra, pagina «Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)» (portale Fast It, procedura, sanzioni). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.