Ritardi e ricorsiRicorso
Diniego della naturalizzazione: ricorso al TAR o ricorso straordinario
Se il Ministero dell'Interno respinge la domanda di cittadinanza per residenza, le strade sono due: il ricorso al tribunale amministrativo entro sessanta giorni o il ricorso straordinario entro centoventi, che dal 2026 decide il Presidente del Consiglio di Stato. Qui trovi come funzionano, che cosa può controllare il giudice su una scelta molto discrezionale e quando si può ripresentare la domanda.
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In breve
- La domanda di naturalizzazione (art. 9 della legge 91/1992) è respinta con decreto motivato del Ministro dell'Interno (art. 5 del d.P.R. 572/1993).
- Contro il diniego si può ricorrere al TAR, di regola il TAR del Lazio, entro sessanta giorni, oppure proporre il ricorso straordinario entro centoventi giorni: una strada esclude l'altra.
- Dal 20 febbraio 2026 il ricorso straordinario non si chiama più «al Presidente della Repubblica»: lo decide il Presidente del Consiglio di Stato, in conformità al parere del Consiglio di Stato.
- Il giudice controlla istruttoria, fatti e motivazione, non rifà la valutazione del Ministero: la concessione è ampiamente discrezionale.
- In alternativa, o in aggiunta, la domanda si può ripresentare dopo un anno dal diniego.
Chi decide e perché conta
La cittadinanza per residenza «può essere concessa» con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno (art. 9, comma 1, della legge 91/1992). Il rifiuto, invece, è un decreto motivato del Ministro dell'Interno (art. 5, comma 1, del d.P.R. 572/1993). Di solito arriva dopo un preavviso di rigetto, al quale si poteva rispondere entro dieci giorni.
La parola «può» pesa. Secondo il Consiglio di Stato le decisioni sulla naturalizzazione non sono vincolate ma «a carattere ampiamente discrezionale»: accertati i requisiti, il Ministero valuta se la persona è pienamente inserita nella comunità nazionale e può tenere conto di qualsiasi elemento, anche indiziario, emerso nell'istruttoria (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8734/2019). Per questo un diniego non si vince dimostrando solo di avere i requisiti minimi.
Le due strade
| Ricorso al TAR | Ricorso straordinario | |
|---|---|---|
| Termine | 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del decreto (artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo) | 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza (art. 9 del d.P.R. 1199/1971) |
| Che cosa si contesta | Violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere | Solo motivi di legittimità (art. 8 del d.P.R. 1199/1971) |
| Chi decide | Il TAR, con possibile appello al Consiglio di Stato | Il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 14 del d.P.R. 1199/1971, dal 20 febbraio 2026) |
| Come si presenta | Ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, se indicato nell'atto (art. 41), poi depositato | Notificato ad almeno un controinteressato, se c'è, e presentato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente (art. 9) |
| Rapporto tra le due | Sono alternative: chi ha già impugnato l'atto davanti al giudice non può proporre il ricorso straordinario (art. 8, comma 1, del d.P.R. 1199/1971) | |
Il decreto di diniego, come ogni atto notificato, deve indicare il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3, comma 4, della legge 241/1990): i termini decorrono dalla notifica, quindi va conservata la prova della data.
Quale TAR
Il codice del processo amministrativo assegna le controversie al tribunale amministrativo regionale della circoscrizione in cui ha sede l'amministrazione che ha emanato l'atto (art. 13, comma 1). Il Ministero dell'Interno ha sede a Roma, e i ricorsi contro i dinieghi di naturalizzazione sono decisi dal TAR del Lazio, sede di Roma: ne sono esempi la sentenza 21587/2024 della sezione V stralcio e il giudizio di primo grado della sezione I da cui è nata la sentenza 8734/2019 del Consiglio di Stato.
Il ricorso straordinario dopo la riforma del 2026
Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha modificato il d.P.R. 1199/1971 (art. 6, comma 4): il rimedio si chiama ora semplicemente «ricorso straordinario» e la decisione è adottata «con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato». Ogni richiamo al «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» in leggi e regolamenti si intende riferito a questo ricorso (art. 6, comma 6). Non cambiano il termine di centoventi giorni né il fatto che si possano far valere solo motivi di legittimità. Se un controinteressato lo chiede entro sessanta giorni, il ricorso passa al giudice amministrativo (art. 10 del d.P.R. 1199/1971).
Che cosa controlla il giudice
Per il Consiglio di Stato, sulla naturalizzazione il sindacato del giudice «non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale, volto ad accertare la pienezza e la congruità dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a base del provvedimento impugnato e la sussistenza di una motivazione che appaia congrua e ragionevole» (sentenza 8734/2019). In pratica un ricorso ha senso quando si può mostrare che:
- i fatti sono sbagliati: il Ministero ha considerato un precedente che non esiste, un reddito diverso da quello reale, un periodo di residenza che in realtà c'è;
- l'istruttoria è incompleta: non sono stati considerati documenti presentati o elementi decisivi;
- la motivazione non regge: è generica, contraddittoria o non spiega perché le osservazioni al preavviso non sono state accolte, come richiede l'articolo 10-bis della legge 241/1990;
- c'è una violazione di legge o di procedura, per esempio il preavviso di rigetto non è stato inviato.
Non basta, invece, sostenere che il Ministero avrebbe dovuto pesare diversamente gli stessi elementi. Nella sentenza 8734/2019 il Consiglio di Stato ha confermato un diniego fondato su un reato estinto per prescrizione, valutato dal Ministero come indice di mancata integrazione.
Residenza e anagrafe
La residenza legale deve durare fino al giuramento (art. 4, comma 7, del d.P.R. 572/1993). Se il diniego dipende da una cancellazione anagrafica che ritieni sbagliata, il TAR non può correggerla: la cancellazione si contesta chiedendo al comune di annullarla, con ricorso al prefetto o davanti al giudice ordinario (TAR Lazio, sentenza 21587/2024). Vedi residenza legale e continuativa.
Ripresentare la domanda
Una domanda di naturalizzazione respinta può essere presentata di nuovo dopo un anno dal provvedimento di rigetto (art. 5, comma 2, del d.P.R. 572/1993). La nuova domanda è una pratica nuova: segue le regole del Portale ALI e paga di nuovo il contributo di 250 euro (art. 9-bis della legge 91/1992). Conviene ripresentarla quando il motivo del rifiuto è stato superato: un periodo di residenza completato, un reddito adeguato, una riabilitazione. Il ricorso e la nuova domanda non si escludono, ma vanno valutati insieme, anche per i costi.
Per la cittadinanza per matrimonio le regole sono diverse, anche sui tempi per ripresentare la domanda: vedi diniego e ricorso nella sezione sul matrimonio.
Casi frequenti
- «Mi hanno notificato il diniego 50 giorni fa.» Per il TAR restano pochi giorni; per il ricorso straordinario c'è tempo fino al centoventesimo giorno. La scelta va fatta subito, con un avvocato.
- «Il diniego dice che manca la continuità della residenza, ma io ero in Italia.» Il punto è quasi sempre l'anagrafe: prima si corregge il dato presso il comune, poi si ripresenta la domanda o si valuta il ricorso.
- «Il ricorso straordinario va ancora al Presidente della Repubblica?» No: dal 20 febbraio 2026 lo decide il Presidente del Consiglio di Stato, sempre in conformità al parere del Consiglio di Stato.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 9 e 9-bis; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 4 e 5; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10-bis; codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 1), artt. 13, 29 e 41; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 9, 10 e 14, come modificati dall'art. 6, commi 4-6, del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (in vigore dal 20 febbraio 2026); Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 8734/2019; TAR Lazio, Roma, sezione V stralcio, sentenza n. 21587/2024. Verificato il 26 settembre 2026.
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- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
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