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Ritardi e ricorsiRicorso

La pratica è ferma: termini di legge e rimedi

Le domande di cittadinanza hanno termini fissati dalla legge, più lunghi di quelli di quasi tutte le altre pratiche. Quando vengono superati non arriva un sì automatico, ma ci sono strumenti per ottenere una decisione: il sollecito a chi ha il potere sostitutivo e il ricorso contro il silenzio. Qui trovi i termini, gli strumenti e il caso di chi non riesce nemmeno a presentare la domanda.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Quanto può durare, per legge
  2. Prima di tutto: capire dove si è fermata
  3. Il potere sostitutivo
  4. Il ricorso contro il silenzio
  5. Discendenza: appuntamenti introvabili e tetti alle domande
  6. Casi frequenti
  7. Fonti

In breve

  1. Le domande di cittadinanza per residenza e per matrimonio presentate dal 20 dicembre 2020 vanno decise entro 24 mesi, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter della legge 91/1992).
  2. Le domande di riconoscimento della cittadinanza dei maggiorenni residenti all'estero hanno un termine di 36 mesi (art. 10, comma 7, del d.lgs. 71/2011, come riscritto dalla legge 11/2026).
  3. Scaduto il termine, la domanda non si considera accolta: puoi chiedere l'intervento di chi ha il potere sostitutivo e fare ricorso contro il silenzio entro un anno.
  4. Il giudice ordina all'amministrazione di decidere; sulla naturalizzazione, che è discrezionale, non può concedere lui la cittadinanza.
  5. Per il riconoscimento per discendenza esiste anche l'azione di accertamento davanti al tribunale civile.

Quanto può durare, per legge

Per i procedimenti delle amministrazioni statali la legge fissa di regola termini brevi, al massimo 180 giorni. La cittadinanza è un'eccezione espressa: l'articolo 2, comma 4, della legge 241/1990 permette termini più lunghi proprio per i procedimenti di acquisto della cittadinanza e per quelli sull'immigrazione. Questi sono i termini in vigore:

ProceduraTermineNorma
Naturalizzazione (art. 9) e cittadinanza per matrimonio (art. 5), domande presentate dal 20 dicembre 202024 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36Art. 9-ter legge 91/1992; art. 4, commi 5 e 6, d.l. 130/2020
Riconoscimento della cittadinanza di maggiorenni residenti all'estero (consolati; dal 1° gennaio 2029 ufficio centrale del Ministero degli Esteri)36 mesiArt. 10, comma 7, d.lgs. 71/2011, come sostituito dalla legge 19 gennaio 2026, n. 11
Rilascio da parte dei comuni degli estratti e certificati di stato civile che servono a stranieri per il riconoscimento della cittadinanza6 mesi dalla richiestaArt. 14, comma 2-bis, d.l. 113/2018

La regola dei 24-36 mesi vale per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 130/2020 (art. 4, comma 6); per quelle più vecchie valevano i termini fissati dalle norme precedenti.

Due eventi fermano l'orologio. Se la domanda di naturalizzazione o per matrimonio è incompleta, l'ufficio che la riceve deve chiedere di integrarla entro trenta giorni e i termini restano interrotti fino a quando non lo fai (art. 2, comma 2, del d.P.R. 362/1994). E il preavviso di rigetto sospende i termini fino a dieci giorni dopo le tue osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990).

Prima di tutto: capire dove si è fermata

Chi ha presentato una domanda ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione deve valutare se pertinenti (art. 10 della legge 241/1990). Prima di muoverti conviene sapere se manca un documento, se è arrivata una richiesta di integrazione che non hai visto, se il fascicolo è fermo in attesa di un parere di un altro ufficio. Molti ritardi nascono da una richiesta rimasta senza risposta.

Il potere sostitutivo

Ogni amministrazione deve indicare chi esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia e pubblicarlo sul proprio sito, con un collegamento ben visibile dalla pagina principale (art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990). Scaduto il termine, puoi rivolgerti a quel soggetto, che deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario, direttamente o nominando un commissario (art. 2, comma 9-ter). È una richiesta scritta, senza costi, che lascia una traccia utile anche per un eventuale ricorso.

Il ricorso contro il silenzio

Se il termine è scaduto e l'amministrazione non ha deciso, si può chiedere al giudice amministrativo di accertare il suo obbligo di provvedere (art. 31 del codice del processo amministrativo). Le regole principali:

  1. Quando Dopo la scadenza del termine e finché dura l'inerzia, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento (art. 31, comma 2). Dopo, resta possibile ripresentare la domanda, se ce ne sono i presupposti.
  2. Senza diffida Il ricorso si può proporre anche senza aver prima diffidato l'amministrazione; va notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, se esiste (art. 117, comma 1).
  3. Davanti a chi Al tribunale amministrativo regionale competente secondo l'articolo 13 del codice: per le domande che decide il Ministero dell'Interno, che ha sede a Roma, è di regola il TAR del Lazio, sede di Roma.
  4. Che cosa ottieni Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, se accoglie, ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine di norma non superiore a trenta giorni; se non lo fa, nomina un commissario ad acta (art. 117, commi 2 e 3).

Il giudice non concede la cittadinanza al posto del Ministero

Il giudice può pronunciarsi sul merito della domanda solo quando l'attività dell'amministrazione è vincolata o non restano margini di discrezionalità (art. 31, comma 3). La naturalizzazione è un provvedimento «a carattere ampiamente discrezionale» (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8734/2019): con il ricorso contro il silenzio ottieni una decisione, non necessariamente un sì.

Se nel corso del giudizio arriva il provvedimento, anche negativo, lo si può impugnare nello stesso processo con motivi aggiunti (art. 117, comma 5). Se la tua domanda era per matrimonio, leggi anche diniego e ricorso nella sezione dedicata.

Discendenza: appuntamenti introvabili e tetti alle domande

Per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza da parte di maggiorenni che vivono all'estero, la legge 11/2026 ha cambiato le regole del gioco:

  • fino al 31 dicembre 2028 le domande si presentano ai consolati, ma ciascun consolato ne riceve ogni anno al massimo tante quante erano state le pratiche di riconoscimento concluse nel 2025, e comunque non meno di cento (art. 10, comma 6, del d.lgs. 71/2011);
  • dal 1° gennaio 2029 le domande vanno a un ufficio centrale del Ministero degli Esteri, solo per posta e con documenti originali; nei primi due anni anche quell'ufficio ha un tetto annuo (commi 2, 3 e 5);
  • il termine per decidere è di 36 mesi (comma 7).

Accanto alla domanda amministrativa, la legge prevede un'azione giudiziale: le controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana spettano alle sezioni specializzate dei tribunali (art. 3, comma 2, del d.l. 13/2017) e seguono il rito semplificato di cognizione (art. 19-bis del d.lgs. 150/2011). Come funziona, quale tribunale è competente e che cosa si deve provare è spiegato nella pagina sulla causa in tribunale. In ogni caso, amministrazione e giudice applicano l'articolo 3-bis introdotto nel 2025: chi non rientra nelle sue eccezioni non ottiene il riconoscimento né con un ritardo né con una causa (vedi chi è ancora cittadino dopo la riforma).

Casi frequenti

  • «Ho fatto domanda di naturalizzazione nel 2022 e sono passati quattro anni.» Il termine di 24 mesi, anche con la proroga massima a 36, è scaduto, salvo interruzioni o sospensioni. Puoi rivolgerti a chi ha il potere sostitutivo e valutare il ricorso contro il silenzio, che va proposto entro un anno dalla scadenza del termine.
  • «Scaduti i 24 mesi, la cittadinanza è concessa?» No. La legge fissa un termine per decidere, non un silenzio che vale come accoglimento.
  • «Il comune non mi rilascia l'estratto di nascita del bisnonno.» Per gli stranieri che lo chiedono ai fini del riconoscimento, la legge fissa sei mesi (art. 14, comma 2-bis, del d.l. 113/2018); dopo, valgono gli strumenti visti sopra.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis e 9-ter; d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, art. 14; d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in vigore dal 20 dicembre 2020), art. 4; d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10, come sostituito dall'art. 1 della legge 19 gennaio 2026, n. 11; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 2; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2, 10 e 10-bis; codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 1), artt. 13, 31 e 117; d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3; d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis; Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 8734/2019. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.