Per discendenzaRegola
Istria, Fiume, Dalmazia e territori ex austro-ungarici
Per chi discende da italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, o da emigrati partiti da terre che prima del 1920 appartenevano all'Impero austro-ungarico, come il Trentino, la legge ha previsto strade speciali. Qui trovi chi riguardano, come si usano e quale delle due è ormai chiusa.
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In breve
- Gli artt. 17-bis e 17-ter della legge 91/1992, introdotti dalla legge 8 marzo 2006, n. 124, riconoscono il diritto alla cittadinanza agli ex cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia con i trattati di Parigi (1947) e di Osimo (1975) e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiane.
- L'istanza si presenta al comune italiano di residenza o, se ne ricorrono i presupposti, al consolato, con i documenti indicati dalla legge.
- La legge 14 dicembre 2000, n. 379 riguardava i nati e residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico emigrati prima del 16 luglio 1920 e i loro discendenti: la dichiarazione andava resa entro termini ormai scaduti, l'ultimo nel dicembre 2010.
- La riforma del 2025 (art. 3-bis) non cita l'art. 17-bis tra le norme a cui deroga, ma resta decisiva per i figli nati all'estero di chi diventa cittadino.
Due leggi, due storie
Il riconoscimento ordinario per discendenza parte da un antenato che era cittadino italiano. Per le terre di confine orientale la storia è più complicata: alcuni territori erano italiani e sono stati ceduti alla Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale; altri, prima del 1920, non erano ancora italiani ma appartenevano all'Impero austro-ungarico. Per queste situazioni il legislatore ha previsto due strade diverse, che non vanno confuse.
Istria, Fiume e Dalmazia: gli artt. 17-bis e 17-ter
Dal 2006 la legge 5 febbraio 1992, n. 91 contiene un articolo dedicato. L'art. 17-bis riconosce il diritto alla cittadinanza italiana:
- agli ex cittadini italiani già residenti nei territori che facevano parte dello Stato italiano e che sono stati ceduti alla Repubblica jugoslava con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, alle condizioni e con i requisiti previsti per il diritto di opzione dall'art. 19 del Trattato di Parigi e dall'art. 3 del Trattato di Osimo (lettera a);
- alle persone di lingua e cultura italiane che sono figli o discendenti in linea retta di quegli ex cittadini (lettera b).
Per i discendenti, quindi, la legge chiede qualcosa in più della sola discendenza: la lingua e la cultura italiane, da documentare.
Come si presenta l'istanza
L'art. 17-ter stabilisce che il diritto si esercita con un'istanza all'autorità comunale italiana competente per la residenza di chi la presenta oppure, se ne ricorrono i presupposti, all'autorità consolare. Per la documentazione la legge rinvia a una circolare del Ministero dell'Interno emanata d'intesa con il Ministero degli esteri, ma elenca essa stessa i documenti minimi:
| Chi presenta l'istanza | Che cosa deve allegare (art. 17-ter) |
|---|---|
| Ex cittadino (lettera a) | La certificazione che prova il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori poi ceduti alla Jugoslavia |
| Figlio o discendente (lettera b) | Gli atti di nascita che provano la discendenza diretta; la certificazione storica che attesta la cittadinanza italiana e la residenza nei territori ceduti del genitore o dell'ascendente; la documentazione che dimostra la lingua e la cultura italiane di chi presenta l'istanza |
Il testo dell'art. 17-bis non fissa un termine per presentare l'istanza.
E la riforma del 2025?
L'art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto nel 2025, dichiara espressamente di derogare agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 della stessa legge e ad alcune norme più antiche, e non cita l'art. 17-bis. Come le amministrazioni coordinano le due norme va verificato con il comune o con il consolato a cui si presenta l'istanza. Resta fermo che, una volta cittadini, la trasmissione ai figli nati all'estero con un'altra cittadinanza segue le regole generali dell'art. 3-bis: vedi figli nati all'estero.
Terre ex austro-ungariche: la legge 379/2000
La legge 14 dicembre 2000, n. 379 si applicava alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 e ai loro discendenti (art. 1). I territori erano di due tipi:
- quelli che oggi appartengono allo Stato italiano, come il Trentino (art. 1, comma 1, lettera a);
- quelli già italiani e poi ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di Parigi del 1947 o con il Trattato di Osimo del 1975 (lettera b).
Alle persone nate e già residenti in quei territori ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 (escluso il territorio dell'attuale Repubblica austriaca), e ai loro discendenti, la legge riconosceva la cittadinanza italiana a condizione che rendessero una dichiarazione con le modalità dell'art. 23 della legge 91/1992, cioè davanti all'ufficiale di stato civile o al consolato, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge (art. 1, comma 2).
I termini sono scaduti
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Per le persone originarie dei territori oggi italiani (lettera a) il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha prorogato il termine di altri cinque anni (art. 28-bis). Oggi entrambi i termini sono scaduti: l'ultimo nel dicembre 2010. Chi ha reso la dichiarazione in tempo è cittadino; chi non l'ha resa non può più farlo sulla base di questa legge.
Esempio
Il bisnonno di Marcos è nato in un paese del Trentino nel 1880 ed è emigrato in Brasile nel 1895, quando il Trentino apparteneva all'Impero austro-ungarico. Non era cittadino italiano quando è partito, quindi da lui non passa una cittadinanza per discendenza ordinaria. La legge 379/2000 avrebbe permesso ai suoi discendenti di chiederla con una dichiarazione, ma il termine è scaduto nel dicembre 2010.
Casi frequenti
- «Mio nonno era di Pola.» Conta la sua posizione dopo i trattati. L'art. 17-bis riguarda chi è stato cittadino italiano, residente nei territori poi ceduti, con i requisiti previsti per il diritto di opzione, e i suoi discendenti di lingua e cultura italiane. Se invece tuo nonno è rimasto cittadino italiano, la tua posizione segue le regole ordinarie della discendenza, compreso l'art. 3-bis.
- «Come si dimostra la lingua e la cultura italiane?» La legge chiede la documentazione «atta a dimostrare» il requisito, senza elencarla: le indicazioni vengono dalla circolare ministeriale e dall'ufficio a cui presenti l'istanza.
- «Il mio antenato era trentino ed è emigrato nel 1910: posso ancora usare la legge 379/2000?» No: i termini per la dichiarazione sono scaduti, l'ultimo nel dicembre 2010.
- «La legge 379/2000 ha abrogato qualcosa?» Sì: il suo art. 1, comma 3, ha abrogato l'art. 18 della legge 91/1992.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 17-bis, 17-ter e 23; legge 8 marzo 2006, n. 124, artt. 1 e 2; legge 14 dicembre 2000, n. 379, artt. 1 e 2 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000); decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, art. 28-bis, comma 1. Verificato il 26 settembre 2026.
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