Dopo la cittadinanzaRegola
Fisco: conta la residenza, non la cittadinanza
Il passaporto italiano non porta con sé le tasse italiane: le imposte sui redditi dipendono dalla residenza fiscale. Qui trovi che cosa dice la legge, che ruolo ha l'AIRE e che cosa cambia dal 2027, senza entrare nel tuo caso.
In questa pagina
In breve
- Per le imposte sui redditi in Italia conta la residenza fiscale, non la cittadinanza: il riconoscimento della cittadinanza, da solo, non ti rende contribuente italiano.
- Chi è residente in Italia è tassato su tutti i redditi; chi non è residente, solo su quelli prodotti in Italia (art. 3 TUIR).
- Sei residente se, per la maggior parte dell'anno, hai in Italia la residenza civile, il domicilio (il centro delle relazioni personali e familiari) o sei fisicamente presente, contando anche le frazioni di giorno (art. 2 TUIR).
- L'iscrizione all'anagrafe dei residenti fa presumere la residenza, salvo prova contraria; l'iscrizione all'AIRE è il presupposto anagrafico di chi vive all'estero.
- Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passano nel nuovo testo unico (d.lgs. 117/2026), con una diversa numerazione.
Questa pagina non è una consulenza fiscale
Spiega le regole generali della legge italiana. La tua posizione dipende anche dalla legge del Paese in cui vivi e dall'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra quel Paese e l'Italia: per decidere qualcosa serve un professionista che conosca entrambi i sistemi.
Il principio: si paga dove si risiede
Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dice che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche «residenti e non residenti nel territorio dello Stato» (art. 2, comma 1). La differenza sta in che cosa si tassa: per i residenti l'imposta si applica a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti; per i non residenti soltanto ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1).
La cittadinanza non compare tra i criteri. Un cittadino italiano che vive stabilmente all'estero e non ha redditi prodotti in Italia non ha, di regola, imposte sui redditi da pagare in Italia; uno straniero che vive in Italia, invece, sì.
Quando si è residenti in Italia
Dal 1° gennaio 2024 l'art. 2, comma 2, del TUIR considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno:
- hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile, oppure
- hanno in Italia il domicilio, cioè il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari, oppure
- sono presenti nel territorio dello Stato.
Basta uno dei tre criteri. L'imposta è dovuta per anni solari (art. 7 TUIR), quindi «la maggior parte del periodo d'imposta» significa più della metà dell'anno.
Le presunzioni legate all'anagrafe
- Anagrafe dei residenti: salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano (art. 2, comma 2, ultimo periodo). Chi si trasferisce all'estero e non si cancella resta, sulla carta, residente in Italia.
- Trasferimenti verso alcuni Stati: si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia (art. 2, comma 2-bis). Qui la cittadinanza conta: la presunzione riguarda solo i cittadini italiani.
La prova contraria riguarda i fatti: dove vivi davvero, dove sono la tua famiglia e i tuoi interessi, quanti giorni passi in Italia.
Il ruolo dell'AIRE
Per chi vive all'estero l'iscrizione all'AIRE è l'obbligo anagrafico che corrisponde alla cancellazione dall'anagrafe dei residenti. Due regole della L. 470/1988 collegano l'AIRE al fisco:
- i comuni comunicano all'Agenzia delle entrate le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio effettuate nell'AIRE, per i controlli fiscali (art. 6, comma 9-quater);
- le pubbliche amministrazioni che acquisiscono elementi che indicano una residenza di fatto all'estero di un cittadino li comunicano al comune e al consolato (art. 6, comma 9-ter).
L'iscrizione all'AIRE non basta però a escludere la residenza fiscale se, nei fatti, il domicilio o la presenza per la maggior parte dell'anno sono in Italia: i criteri dell'art. 2 restano quelli sostanziali.
Chi ottiene la cittadinanza vivendo all'estero
Chi viene riconosciuto cittadino per discendenza, o diventa cittadino per matrimonio, mentre vive all'estero viene iscritto all'AIRE dopo la trascrizione degli atti (art. 2 L. 470/1988) e non entra nell'anagrafe dei residenti. Il riconoscimento, di per sé, non sposta la residenza fiscale: la domanda da porsi è sempre dove si trovano residenza, domicilio e presenza.
Diverso è il caso di chi, dopo il riconoscimento, si trasferisce in Italia: dall'anno in cui ne ricorrono i presupposti diventa residente fiscale e l'Italia tassa tutti i suoi redditi, ovunque prodotti. La legge prevede regimi fiscali di favore per alcune categorie di persone che trasferiscono la residenza in Italia, con condizioni che cambiano spesso e vanno verificate caso per caso.
Le doppie imposizioni
Può capitare che due Stati considerino la stessa persona residente, o tassino lo stesso reddito. Per questi casi l'Italia ha firmato convenzioni contro le doppie imposizioni con molti Paesi: di solito contengono criteri per stabilire in quale Stato si è residenti quando entrambi lo pretendono e regole per evitare la doppia tassazione. Il testo applicabile è quello della convenzione tra l'Italia e il tuo Paese.
Che cosa cambia dal 2027
Il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato un nuovo testo unico delle imposte sui redditi, che si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Le regole sulla residenza restano quelle descritte: l'art. 2 del nuovo testo riproduce i criteri della residenza, del domicilio e della presenza e la presunzione anagrafica (comma 2), mentre la presunzione per i cittadini trasferiti in determinati Stati passa dal comma 2-bis al comma 3. Chi legge documenti o risposte dell'amministrazione datati prima o dopo il 2027 troverà quindi numerazioni diverse per la stessa regola.
Casi frequenti
- «Con il passaporto italiano dovrò fare la dichiarazione dei redditi in Italia?» Non per effetto della cittadinanza. Se non sei residente fiscale in Italia, l'Italia può tassare solo i redditi prodotti nel suo territorio.
- «Vivo all'estero ma passo in Italia sette mesi l'anno.» La presenza nel territorio per la maggior parte del periodo d'imposta è uno dei criteri della residenza fiscale (art. 2, comma 2, TUIR), anche se sei iscritto all'AIRE.
- «Mi sono trasferito all'estero ma non mi sono iscritto all'AIRE.» Se resti iscritto all'anagrafe dei residenti per la maggior parte dell'anno, la legge presume che tu sia residente in Italia, salvo prova contraria; in più rischi le sanzioni anagrafiche (vedi AIRE).
Fonti
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 2, 3 e 7, testo vigente al 26 settembre 2026 (art. 2, comma 2, come sostituito dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024); d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico), artt. 2 e 377; L. 27 ottobre 1988, n. 470, artt. 2 e 6, commi 9-ter e 9-quater. Testi letti su Normattiva. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.