cittadinanza.net Quale via fa per te?

Sezione E7 pagine

Altre vie

Non tutte le strade passano per la discendenza, la residenza o il matrimonio: la legge prevede altri casi, alcuni automatici, altri su dichiarazione o su concessione.

  1. Discendenti di italiani che vivono in Italia: la cittadinanza per beneficio di leggeArt. 4 c. 1: chi ha padre, madre o nonno cittadini per nascita diventa italiano con servizio militare, impiego statale o due anni di residenza legale a 18 anni e dichiarazione. Il 3-bis non tocca l'art. 4; dopo i 19 anni, art. 9 lett. a.
  2. Nati in Italia: la dichiarazione per diventare cittadini a 18 anniDa quiArt. 4 c. 2 L. 91/1992: nato in Italia, residenza legale senza interruzioni fino a 18 anni, dichiarazione al comune entro il compimento dei 19 (anche dopo, se il comune non ti ha avvisato); 250 euro, nessun B1, nessuna discrezionalità.
  3. Nati in Italia da genitori ignoti, apolidi o che non trasmettono la cittadinanzaArt. 1 c. 1 lett. b e c. 2 L. 91/1992: cittadino dalla nascita chi nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi, o che non segue la loro cittadinanza per la legge del loro Stato, e il figlio di ignoti trovato in Italia.
  4. Figli riconosciuti o adottati da un cittadino italianoArt. 2: il figlio riconosciuto o dichiarato da minorenne segue la cittadinanza del genitore, da maggiorenne può eleggerla entro un anno. Art. 3: il minore adottato diventa italiano, il maggiorenne no. Per i nati all'estero vale il 3-bis.
  5. I figli minorenni di chi diventa cittadino italianoArt. 14 L. 91/1992: il figlio minorenne convivente acquista la cittadinanza con il genitore se a quella data risiede legalmente in Italia da due anni (o dalla nascita). Per i nati all'estero serve anche la lettera d) del 3-bis.
  6. Apolidia: prima il riconoscimento dello status, poi la cittadinanzaLo status di apolide si ottiene dal Ministero dell'Interno (art. 17 d.P.R. 572/1993) o dal tribunale, sezione specializzata (art. 19-bis d.lgs. 150/2011). Poi la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale (art. 9 lett. e).
  7. La cittadinanza per meriti speciali ed eccezionale interesse dello StatoArt. 9 c. 2 L. 91/1992: decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa delibera del Consiglio dei ministri, per eminenti servizi all'Italia o eccezionale interesse dello Stato. Nessuna soglia di residenza.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.