Perdita e riacquistoProcedura
Riacquistare la cittadinanza italiana
Chi ha perso la cittadinanza italiana può in certi casi riaverla. Le strade sono due: le regole ordinarie dell'articolo 13, pensate soprattutto per chi torna a vivere in Italia, e la finestra aperta dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 per chi l'aveva persa con la vecchia legge del 1912. Qui trovi requisiti, procedura, documenti, costi e che cosa succede ai figli.
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In breve
- Con le regole ordinarie (art. 13 della legge 91/1992) la cittadinanza si riacquista soprattutto tornando a risiedere in Italia, oppure prestando servizio militare o un impiego pubblico per lo Stato.
- Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 chi è nato in Italia, o vi ha risieduto almeno due anni di fila, e ha perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 con la legge del 1912 può riacquistarla con una dichiarazione, anche senza trasferirsi (art. 17).
- La dichiarazione si rende di persona al consolato o all'ufficiale dello stato civile del comune; costa 250 euro.
- La finestra non supera l'articolo 3-bis: chi è nato all'estero con un'altra cittadinanza deve prima verificare di non ricadere nella nuova regola.
- Dal 2025 i figli minorenni di chi riacquista diventano cittadini solo se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni.
Due strade diverse
Riacquistare significa tornare cittadini dopo aver perso la cittadinanza, per esempio perché ci si era naturalizzati all'estero prima del 1992 o perché la si era persa da bambini insieme a un genitore. La legge prevede due percorsi che hanno requisiti diversi:
| Regole ordinarie | Finestra 2025–2027 | |
|---|---|---|
| Norma | Art. 13 legge 91/1992 | Art. 17, comma 1, legge 91/1992 (testo del 2025) |
| Per chi | Chi ha perso la cittadinanza, salvo le esclusioni dell'art. 13, comma 2 | Chi è nato in Italia o vi ha risieduto almeno due anni continuativi e l'ha persa con gli artt. 8, n. 1 e 2, o 12 della legge 555/1912 |
| Serve trasferirsi in Italia? | Di regola sì (lettere c, d, e), salvo servizio militare o impiego pubblico | No |
| Quando | Sempre | Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 |
| Costo | 250 euro (contributo dell'art. 9-bis in Italia; diritto consolare dell'art. 7-ter della tabella consolare all'estero) | |
Le regole ordinarie dell'articolo 13
Secondo l'articolo 13, comma 1, chi ha perso la cittadinanza la riacquista:
- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara prima di volerla riacquistare;
- b) se assume, o ha assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di volerla riacquistare;
- c) se dichiara di volerla riacquistare e stabilisce la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione (o l'ha già stabilita);
- d) automaticamente, dopo un anno dal giorno in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo rinuncia espressa entro lo stesso anno;
- e) se l'aveva persa per non aver lasciato un impiego, una carica o un servizio militare per uno Stato estero nonostante l'intimazione del Governo, quando dichiara di volerla riacquistare, risiede in Italia da almeno due anni e prova di aver lasciato quell'impiego o servizio.
Non può riacquistarla chi l'ha persa per la revoca dell'adozione avvenuta per fatto proprio (art. 3, comma 3) o per i comportamenti in tempo di guerra dell'articolo 12, comma 2 (art. 13, comma 2).
Nei casi delle lettere c), d) ed e) il riacquisto può essere inibito con decreto del Ministro dell'Interno, per gravi e comprovati motivi e su parere conforme del Consiglio di Stato, entro un anno dal momento in cui si sono verificate le condizioni (art. 13, comma 3). Per rendere possibile questo controllo, il sindaco comunica al prefetto, entro trenta giorni, i nomi degli ex cittadini che si iscrivono nell'anagrafe del comune (art. 11, comma 3, del d.P.R. 572/1993).
Il riacquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono state adempiute le condizioni e le formalità richieste (art. 15 della legge 91/1992); nel caso del servizio militare, dal giorno successivo al congedo (art. 13 del d.P.R. 572/1993).
La finestra dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027
Il decreto-legge 36/2025, convertito dalla legge 74/2025, ha riscritto l'articolo 17, comma 1, della legge 91/1992:
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.»
Chi può usarla, quindi:
- è nato in Italia, oppure vi ha risieduto almeno due anni continuativi;
- ha perso la cittadinanza con la legge del 1912, cioè entro il 15 agosto 1992, in uno di questi modi: naturalizzazione volontaria all'estero (art. 8, n. 1); rinuncia dopo aver acquistato un'altra cittadinanza senza volerlo (art. 8, n. 2); perdita da minorenne insieme al genitore con cui conviveva (art. 12). La circolare del Ministero dell'Interno n. 59/2025 riassume così i tre casi e precisa che la perdita deve essere avvenuta non oltre il 15 agosto 1992.
Non serve trasferirsi in Italia, e non vale per chi ha rinunciato o perso la cittadinanza dal 16 agosto 1992 in poi: per loro restano le regole ordinarie.
Attenzione: l'articolo 3-bis resta in piedi
La norma si apre con «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis». Chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza, secondo la regola del 2025, è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni previste. In quel caso non c'è una cittadinanza persa da riacquistare. Prima di presentare la dichiarazione leggi la pagina su chi è ancora cittadino dopo la riforma.
Non è la prima volta che si apre una finestra simile. Nella versione originale del 1992 l'articolo 17 dava due anni per dichiarare il riacquisto; il termine fu prorogato al 15 agosto 1995 (legge 736/1994) e poi al 31 dicembre 1997 (legge 662/1996, art. 2, comma 195).
Dove e come si presenta la dichiarazione
Le dichiarazioni di riacquisto si rendono davanti all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiedi o intendi stabilire la residenza oppure, se vivi all'estero, davanti all'autorità consolare del luogo di residenza (art. 23 della legge 91/1992). Per la dichiarazione dell'articolo 17 il Ministero dell'Interno ha chiarito che deve essere formale e resa di persona, davanti al funzionario delegato allo stato civile (circolare n. 59/2025). I consolati la ricevono su appuntamento, spesso dopo aver controllato i documenti inviati in anticipo: le istruzioni sono sul sito di ciascun ufficio.
- Controlla i requisiti Nascita in Italia o due anni di residenza continuativa; perdita avvenuta con la legge del 1912 entro il 15 agosto 1992, nei casi previsti; posizione rispetto all'articolo 3-bis.
- Ricostruisci la perdita Data e modo in cui hai perso la cittadinanza: per esempio il certificato di naturalizzazione straniero.
- Prepara i documenti Quelli indicati dal regolamento e dall'ufficio (vedi sotto).
- Paga i 250 euro Con le modalità indicate dal comune o dal consolato.
- Rendi la dichiarazione Di persona, entro il 31 dicembre 2027.
- Attendi l'accertamento Il comune o il consolato verifica le condizioni; la dichiarazione e l'esito vengono trascritti nei registri di cittadinanza (art. 16 del d.P.R. 572/1993; art. 23, comma 2, della legge 91/1992).
I documenti
Il regolamento (art. 10 del d.P.R. 572/1993) chiede per le dichiarazioni di riacquisto degli articoli 13 e 17:
- l'atto di nascita rilasciato dal comune in cui è iscritto o trascritto;
- la documentazione da cui risulta che in passato avevi la cittadinanza italiana;
- la documentazione sulla cittadinanza straniera posseduta, o sullo stato di apolide;
- il certificato di situazione di famiglia o un documento equivalente.
Per l'articolo 17 servono anche gli atti che provano come e quando hai perso la cittadinanza, e, se non sei nato in Italia, la prova dei due anni di residenza continuativa. I consolati aggiungono di solito un documento d'identità e la prova della residenza nella loro circoscrizione. Per atti stranieri, apostille e traduzioni vedi apostille, traduzioni, legalizzazioni.
Quanto costa
- All'estero: la dichiarazione di riacquisto resa al consolato costa 250 euro, come voce della tabella dei diritti consolari (art. 7-ter, inserito dall'articolo 1-ter, comma 2, del d.l. 36/2025 convertito dalla legge 74/2025).
- In Italia: si paga il contributo di 250 euro dell'articolo 9-bis, comma 2, della legge 91/1992, che vale per tutte le dichiarazioni di cittadinanza tranne quelle di riacquisto rese davanti a un ufficio consolare.
E i figli?
L'articolo 14 della legge 91/1992 dice che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza, se convivono con lui, diventano cittadini. Dal 2025 c'è una condizione in più: la regola vale solo se, alla data del riacquisto, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita, se ha meno di due anni). In pratica, i figli minorenni che vivono all'estero non diventano cittadini insieme al genitore che riacquista. Per loro vanno valutate le altre vie descritte nelle pagine sui figli minorenni del nuovo cittadino e sulla dichiarazione per i minori.
I figli maggiorenni non sono toccati dal riacquisto del genitore: la loro posizione si valuta per conto proprio.
Le donne che l'avevano persa sposando uno straniero
Prima della riforma del diritto di famiglia, la donna italiana che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza se quella del marito le si trasmetteva col matrimonio (art. 10 della legge 555/1912). La Corte costituzionale (sentenza 87/1975) ha dichiarato illegittima la perdita avvenuta indipendentemente dalla volontà della donna, e l'articolo 219 della legge 151/1975 ha permesso a queste donne di riacquistare la cittadinanza con una dichiarazione. L'articolo 17, comma 2, della legge 91/1992 lascia ferma questa possibilità.
Casi frequenti
- «Sono nato a Napoli, mi sono naturalizzato canadese nel 1980 e vivo in Canada.» Corrisponde alla situazione descritta dall'articolo 17: nascita in Italia e cittadinanza persa nel 1980 per naturalizzazione volontaria, con la legge del 1912. La dichiarazione si rende al consolato competente entro il 31 dicembre 2027.
- «Mi sono naturalizzato nel 1995.» Dal 16 agosto 1992 la naturalizzazione all'estero, da sola, non fa perdere la cittadinanza italiana (art. 11): in quel caso non c'è niente da riacquistare.
- «Ho rinunciato nel 2010 e ora vorrei tornare italiano.» La finestra non ti riguarda. Restano le regole ordinarie dell'articolo 13, di regola con il trasferimento in Italia (vedi anche rinuncia).
- «Mia madre è tornata cittadina: e io, che ho 12 anni e vivo all'estero?» Con la regola del 2025 non diventi cittadino automaticamente, perché non risiedi legalmente in Italia da due anni.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3, 9-bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23; d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. con modif. dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, artt. 1 (comma 1-quater) e 1-ter; tabella dei diritti consolari allegata al d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 7-ter; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 10, 11, 13 e 16; legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 8, 10 e 12 (testo vigente al 15 agosto 1992); legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 219; legge 22 dicembre 1994, n. 736; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 195; Corte costituzionale, sentenza 87/1975; Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circolare n. 59/2025 del 17 giugno 2025; istruzioni dei consolati italiani sul riacquisto (per esempio Consolato generale d'Italia a San Francisco). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.