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Doppia cittadinanza: le regole italiane

Si può essere italiani e allo stesso tempo cittadini di un altro Paese? Per la legge italiana sì, e dal 1992 prendere un'altra cittadinanza non fa più perdere quella italiana. Ma le regole dell'altro Stato contano quanto quelle italiane, e dal 2025 la doppia cittadinanza dei genitori incide su quella dei figli nati all'estero.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 6 min

In questa pagina
  1. La regola dal 16 agosto 1992
  2. Prima del 1992
  3. Che cosa dice l'altro Stato
  4. In Italia prevale la cittadinanza italiana
  5. Doppia cittadinanza e figli dopo la riforma del 2025
  6. Casi frequenti
  7. Fonti

In breve

  1. Per la legge italiana si possono avere più cittadinanze: dal 16 agosto 1992 chi ne prende un'altra conserva quella italiana (art. 11 della legge 91/1992).
  2. Prima di quella data valeva la legge del 1912: chi si naturalizzava volontariamente all'estero perdeva la cittadinanza italiana.
  3. Se ammettere la doppia cittadinanza dipende anche dall'altro Stato, che può avere regole diverse.
  4. Quando la legge italiana deve scegliere la legge nazionale di una persona con più cittadinanze, tra cui quella italiana, prevale quella italiana (art. 19 della legge 218/1995).
  5. Dopo la riforma del 2025, un genitore con doppia cittadinanza non basta da solo a rendere italiano un figlio nato all'estero con un'altra cittadinanza.

La regola dal 16 agosto 1992

La legge sulla cittadinanza oggi in vigore dice all'articolo 11:

«Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.»

Tre conseguenze pratiche:

  • chi è nato con due cittadinanze, per esempio da genitore italiano in un Paese che dà la cittadinanza a chi nasce sul suo territorio, le conserva entrambe;
  • chi si naturalizza all'estero dal 16 agosto 1992 in poi resta italiano, senza dover fare nulla;
  • chi diventa italiano per matrimonio o naturalizzazione non deve rinunciare, per la legge italiana, alla cittadinanza d'origine.

L'Italia non chiede nemmeno di scegliere a una certa età. Un obbligo di questo tipo c'era: la legge 123/1983 imponeva ai figli con doppia cittadinanza di optare per una sola entro un anno dalla maggiore età (art. 5). Il termine fu rinviato (legge 180/1986) e poi l'obbligo fu soppresso dall'articolo 26, comma 2, della legge 91/1992. Non c'è più neppure l'obbligo, previsto in origine dall'articolo 24 della stessa legge, di comunicare entro tre mesi l'acquisto di una cittadinanza straniera: l'articolo è stato abrogato dal d.P.R. 396/2000.

Prima del 1992

Fino al 15 agosto 1992 valeva la legge 555/1912, che la pensava in modo opposto per chi sceglieva un'altra cittadinanza:

  • chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e risiedeva all'estero perdeva quella italiana (art. 8, n. 1);
  • chi invece era nato e residente in uno Stato che lo considerava suo cittadino per nascita conservava la cittadinanza italiana, con la facoltà di rinunciarvi da maggiorenne (art. 7).

Molti figli di emigrati, quindi, hanno avuto due cittadinanze anche prima del 1992, mentre molti emigrati le hanno perse naturalizzandosi. La legge del 1992 non ha cambiato gli effetti di quei fatti passati (art. 20): chi aveva perso la cittadinanza prima del 16 agosto 1992 non l'ha riavuta in automatico. Per recuperarla ci sono le regole sul riacquisto, compresa la finestra aperta fino al 31 dicembre 2027.

Che cosa dice l'altro Stato

La legge italiana decide solo della cittadinanza italiana. Se puoi tenere o prendere anche l'altra lo decide l'altro Stato: alcuni chiedono di rinunciare alla cittadinanza d'origine a chi si naturalizza, altri no, e le regole cambiano nel tempo. Prima di chiedere una cittadinanza straniera, o l'italiana se ne hai già un'altra, conviene leggere la legge dell'altro Paese sul sito ufficiale della sua autorità.

Esempio: il Brasile

Fino al 2023 la Costituzione brasiliana prevedeva la perdita della cittadinanza per chi acquistava un'altra nazionalità, salvo eccezioni. L'emendamento costituzionale n. 131 del 3 ottobre 2023 ha eliminato la perdita per la semplice acquisizione di un'altra nazionalità: oggi la cittadinanza brasiliana si perde per annullamento giudiziale della naturalizzazione nei casi previsti o su richiesta espressa dell'interessato, purché non resti apolide (art. 12, § 4, della Costituzione brasiliana).

Se l'altro Stato ti chiede di rinunciare alla cittadinanza italiana, la procedura è quella descritta nella pagina sulla rinuncia: in Italia serve comunque la residenza all'estero.

In Italia prevale la cittadinanza italiana

Quando le regole italiane di diritto internazionale privato rinviano alla «legge nazionale» di una persona, per esempio per alcune questioni di famiglia o di capacità, e quella persona ha più cittadinanze, si applica la legge dello Stato con cui ha il collegamento più stretto. Ma la legge 218/1995 aggiunge una regola netta:

«Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.» (art. 19, comma 2)

Per l'ordinamento italiano, quindi, un doppio cittadino italiano e brasiliano viene trattato come italiano quando si tratta di stabilire la sua legge nazionale.

Doppia cittadinanza e figli dopo la riforma del 2025

Dopo la riforma del 2025, chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza, anche se è nato prima della riforma, è considerato cittadino italiano solo se ricorre una delle condizioni dell'articolo 3-bis della legge 91/1992 (tra queste, una domanda presentata entro il 27 marzo 2025). Una di queste riguarda proprio chi ha più cittadinanze: serve che un genitore o un nonno possieda, o possedesse al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (lettera c). Un genitore con doppia cittadinanza, quindi, non soddisfa da solo questa condizione.

Restano le altre condizioni: per esempio, un nonno che aveva solo la cittadinanza italiana, oppure un genitore che è vissuto in Italia almeno due anni di fila dopo essere diventato cittadino e prima della nascita del figlio (lettera d). Tutti i casi sono nella pagina sui figli nati all'estero.

Esempio

Una cittadina italiana e argentina, nata a Buenos Aires da padre nato in Italia che non si è mai naturalizzato, ha un figlio a Buenos Aires, che ha anche la cittadinanza argentina. Per l'articolo 3-bis conta il nonno, che ha, o aveva al momento della morte, solo la cittadinanza italiana (lettera c): la sua storia va documentata. Se invece anche il nonno avesse avuto due cittadinanze, bisognerebbe guardare alle altre condizioni.

Casi frequenti

  • «Se prendo la cittadinanza del Paese in cui vivo, perdo quella italiana?» Per la legge italiana no, se la acquisti dopo il 15 agosto 1992 (art. 11). Verifica però che cosa chiede l'altro Stato.
  • «Mio padre si è naturalizzato nel 1970: aveva la doppia cittadinanza?» Con la legge del 1912 la naturalizzazione volontaria all'estero faceva perdere quella italiana (art. 8, n. 1). Vedi perdita della cittadinanza.
  • «Devo comunicare all'Italia che ho preso un'altra cittadinanza?» L'obbligo di comunicarlo, previsto in origine dall'articolo 24 della legge 91/1992, è stato abrogato nel 2000.
  • «Posso rinunciare all'italiana e tenere solo l'altra?» Sì, se risiedi all'estero: vedi rinuncia.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 11, 20, 24 (abrogato dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), 26 e 27; legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 7 e 8 (testo vigente al 15 agosto 1992); legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 5 (testo vigente al 15 agosto 1992); legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19; d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. con modif. dalla L. 23 maggio 2025, n. 74; Costituzione della Repubblica federativa del Brasile, art. 12, § 4, come modificato dall'emendamento costituzionale n. 131 del 3 ottobre 2023 (testo sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica brasiliana, planalto.gov.br). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

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  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
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  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

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