cittadinanza.net Quale via fa per te?

Per residenzaRequisiti

La cittadinanza per residenza dopo dieci anni

Chi ha la cittadinanza di un Paese non UE e vive legalmente in Italia da almeno dieci anni può chiedere la cittadinanza italiana. Non è un diritto automatico: è una concessione che il Ministero dell'Interno valuta caso per caso. Qui trovi la regola, i requisiti e le tappe della procedura, con i rimandi alle pagine di dettaglio.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. La regola dei dieci anni
  2. Una concessione, non un diritto
  3. I requisiti in una tabella
  4. Come si presenta la domanda
  5. Quanto tempo ci vuole
  6. Il referendum del 2025
  7. Dopo il sì: decreto e giuramento
  8. Se la domanda è respinta
  9. Casi frequenti
  10. Fonti

In breve

  1. Chi ha la cittadinanza di un Paese non UE può chiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia (art. 9, comma 1, lett. f, L. 91/1992). In altri casi bastano meno anni.
  2. Non è un diritto automatico: la cittadinanza «può essere concessa» con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.
  3. Oltre agli anni contano il reddito, l'assenza di precedenti penali e di motivi di sicurezza, la conoscenza dell'italiano almeno al livello B1.
  4. La domanda si presenta solo online e costa 250 euro di contributo più una marca da bollo da 16 euro. Il termine di legge per decidere è di 24 mesi, prorogabili fino a 36.
  5. Il referendum dell'8-9 giugno 2025, che voleva ridurre i dieci anni a cinque, non ha raggiunto il quorum: la regola non è cambiata.

La regola dei dieci anni

La cittadinanza per residenza, chiamata anche naturalizzazione, è regolata dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il caso più comune è quello della lettera f) del primo comma:

«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica».

Qui «straniero» indica chi ha la cittadinanza di un Paese che non fa parte dell'Unione europea. La legge chiede meno anni ai cittadini dell'Unione, agli apolidi, ai rifugiati, ai discendenti di cittadini italiani, a chi è nato in Italia e a pochi altri: l'elenco completo è nella pagina Residenza ridotta.

I dieci anni devono essere di residenza legale. Non basta aver vissuto in Italia: bisogna averlo fatto con un titolo di soggiorno valido e con l'iscrizione all'anagrafe del comune (art. 1, comma 2, lett. a, d.P.R. 572/1993). Le prefetture precisano che il requisito deve esistere senza interruzioni alla data in cui presenti la domanda. Come si contano gli anni, e che cosa succede se c'è un buco, è spiegato in Residenza legale e continuativa.

Una concessione, non un diritto

L'articolo 9 non dice che lo straniero diventa cittadino quando ha i requisiti. Dice che la cittadinanza «può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno». È un potere discrezionale: anche chi ha tutti i requisiti formali riceve una valutazione complessiva della propria storia in Italia.

Il Ministero dell'Interno, nella sua pagina sulla cittadinanza, riassume così che cosa chiede: il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali e di non avere motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Dal dicembre 2018 si aggiunge la conoscenza della lingua italiana (art. 9.1 L. 91/1992).

La discrezionalità ha però dei limiti. Secondo il Consiglio di Stato l'amministrazione deve valutare l'integrazione effettiva e complessiva della persona. Non può fermarsi a un solo episodio del passato senza considerare la famiglia, il lavoro e il radicamento sul territorio (Cons. Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443). Il tema è approfondito in Precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza.

I requisiti in una tabella

RequisitoChe cosa significaDove approfondire
Dieci anni di residenza legaleTitolo di soggiorno valido e iscrizione anagrafica, senza interruzioni fino alla domandaResidenza legale e continuativa
RedditoRedditi sufficienti nei tre anni che precedono la domanda; le prefetture usano come parametro minimo 8.263,31 euro l'anno per chi non ha familiari a caricoIl requisito di reddito
CondottaNessun precedente penale o carico pendente che, valutato in concreto, indichi una mancata integrazione; nessun motivo di sicurezzaPrecedenti penali e sicurezza
Lingua italianaLivello non inferiore al B1, attestato da un titolo di studio o da una certificazione riconosciuta, salvo esoneriLa lingua italiana: il B1
DocumentiAtto di nascita e certificato penale del Paese d'origine e degli altri Paesi di residenza, legalizzati o apostillati e tradottiLa domanda online

Come si presenta la domanda

La domanda va alla prefettura della provincia in cui risiedi (art. 1 d.P.R. 362/1994), ma si presenta solo per via telematica. Si usa il portale dei servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, al quale chi vive in Italia accede con SPID o con la carta d'identità elettronica. Il contributo di 250 euro (art. 9-bis L. 91/1992) e la marca da bollo da 16 euro si pagano con pagoPA dallo stesso portale. I passaggi, uno per uno, sono in La domanda online passo per passo.

Quanto tempo ci vuole

Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 il procedimento deve concludersi entro ventiquattro mesi, prorogabili fino a un massimo di trentasei (art. 9-ter L. 91/1992, nel testo del d.l. 130/2020, convertito dalla L. 173/2020). Per le domande presentate prima di quella data il Ministero indica un termine di quarantotto mesi.

È un termine di legge, non una previsione. La legge sul procedimento amministrativo di regola non ammette termini oltre i centottanta giorni, ma esclude espressamente da quel limite i procedimenti di acquisto della cittadinanza (art. 2, comma 4, L. 241/1990). Che cosa succede durante l'attesa, e come si risponde a una richiesta di documenti o a un preavviso di rigetto, è spiegato in Dopo la domanda. Se il termine è scaduto, vedi Pratica ferma o appuntamento impossibile.

Il referendum del 2025

L'8 e il 9 giugno 2025 si è votato su un referendum abrogativo che puntava a ridurre da dieci a cinque anni la residenza legale richiesta agli stranieri non UE maggiorenni. La Costituzione prevede che la proposta sia approvata solo «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto» (art. 75). L'affluenza si è fermata intorno al 30 per cento, il quorum non è stato raggiunto e la lettera f) dell'articolo 9 è rimasta com'era: dieci anni.

Dopo il sì: decreto e giuramento

Se la domanda è accolta, il decreto ti viene notificato e hai sei mesi per prestare giuramento in comune. Diventi cittadino dal giorno successivo al giuramento (artt. 10 e 15 L. 91/1992). I figli minorenni che vivono con te possono diventare cittadini insieme a te, a condizioni precise (art. 14). Trovi tutto in Decreto, giuramento, trascrizione e in Figli minorenni del nuovo cittadino.

Se la domanda è respinta

Il rigetto di una domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 è un provvedimento motivato del Ministro dell'interno, e la domanda può essere ripresentata dopo un anno (art. 5 d.P.R. 572/1993). Contro il diniego si può ricorrere al giudice amministrativo: vedi Diniego della naturalizzazione: TAR o ricorso straordinario.

Casi frequenti

  • «Compio dieci anni di residenza tra tre mesi: posso già fare domanda?» No. Secondo le prefetture il requisito deve esistere già alla data di presentazione della domanda.
  • «Sono cittadino di un Paese dell'Unione europea: servono dieci anni?» No, ai cittadini dell'Unione ne bastano quattro (art. 9, comma 1, lett. d). Vedi Residenza ridotta.
  • «Ho il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: devo presentare il certificato B1?» No, basta indicare gli estremi del permesso. Il livello di lingua resta comunque un requisito: vedi La lingua italiana: il B1.
  • «Il referendum ha cambiato qualcosa per chi aveva già fatto domanda?» No. Senza quorum il referendum non ha prodotto alcun effetto.
  • «Per diventare italiano devo rinunciare alla mia cittadinanza?» La legge 91/1992 non lo chiede. Può chiederlo la legge del tuo Paese: vedi Doppia cittadinanza.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 9, 9.1, 9-bis, 9-ter, 10, 14 e 15 (testo vigente su Normattiva); d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 1 e 5; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 1; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2; Costituzione, art. 75; d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, art. 4; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443; Ministero dell'Interno, pagine «Cittadinanza» e «Cittadinanza: invia la tua domanda» (interno.gov.it); Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, scheda «Concessione della cittadinanza italiana per residenza»; schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Treviso e di Firenze. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.