Per residenzaRequisiti
Il requisito di reddito per la cittadinanza
Per la cittadinanza per residenza bisogna dimostrare redditi sufficienti, ma la legge 91/1992 non indica una cifra. Le prefetture usano un parametro preso da un'altra legge. Qui trovi le soglie, gli anni che si guardano e come si conta il reddito della famiglia.
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In breve
- La legge 91/1992 non fissa un reddito minimo. Il Ministero dell'Interno chiede però di dimostrare redditi sufficienti al sostentamento.
- Le prefetture usano come parametro il limite di reddito per l'esenzione dalla spesa sanitaria (art. 3 del d.l. 382/1989): 8.263,31 euro l'anno senza familiari a carico, 11.362,05 euro con il coniuge a carico, più 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- Si guardano i redditi dei tre anni che precedono quello della domanda, anno per anno.
- Possono contare anche i redditi dei familiari dello stesso stato di famiglia, che firmano una dichiarazione di mantenimento.
- Il requisito riguarda la cittadinanza per residenza (art. 9). Per il matrimonio le prefetture non chiedono i redditi del triennio.
Da dove viene il requisito
Se leggi l'articolo 9 della legge 91/1992 non trovi alcuna cifra: la norma dice solo che la cittadinanza «può essere concessa» a chi ha risieduto legalmente in Italia per un certo numero di anni. Il reddito entra nella valutazione discrezionale che il Ministero dell'Interno fa su ogni domanda. Nella sua pagina sulla cittadinanza il Ministero lo dice in modo esplicito: chi chiede la cittadinanza per residenza deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento.
Per stabilire quale reddito sia sufficiente, le prefetture usano un parametro preso da un'altra legge. È il tetto di reddito per l'esenzione dalla spesa sanitaria previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 382 del 1989. La Prefettura di Treviso, per esempio, scrive che il reddito è un requisito di ammissibilità e che per gli ultimi tre anni si usa quel parametro.
Un parametro, non una legge sulla cittadinanza
Le cifre che seguono sono quelle pubblicate dalle prefetture alla data di verifica. Non sono scritte nella legge 91/1992 e potrebbero cambiare: prima di presentare la domanda controlla la scheda della prefettura della tua provincia.
Le soglie
| Situazione | Reddito minimo per ciascun anno |
|---|---|
| Nessun familiare a carico | 8.263,31 euro |
| Coniuge a carico | 11.362,05 euro |
| Ogni figlio a carico | 516,46 euro in più |
La cifra per i figli è 516,46 euro nella scheda della Prefettura di Treviso; alcune prefetture la arrotondano a 516 euro.
Esempio
Una persona con il coniuge e due figli a carico: 11.362,05 + 516,46 + 516,46 = 12.394,97 euro di reddito per ciascuno dei tre anni.
Quali anni si guardano
Le prefetture chiedono i redditi degli ultimi tre anni. La Prefettura di Firenze precisa che si tratta dei tre anni antecedenti a quello in cui presenti la domanda, e che la soglia minima vale per ciascun anno. Chi presenta la domanda nel 2026 indica quindi i redditi del 2023, del 2024 e del 2025.
Il reddito della famiglia
Non serve che tutto il reddito sia tuo. Secondo le indicazioni della Prefettura di Firenze può contare il reddito dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia. Funziona così:
- Si indicano i familiari che contribuiscono nell'apposita sezione del modulo online, con i loro dati e gli importi dei loro redditi.
- Ogni familiare firma una dichiarazione di mantenimento, che si carica nella procedura online insieme a un suo documento di riconoscimento valido.
- I redditi personali si autocertificano nel modulo di domanda, anno per anno.
Attenzione
Un'autocertificazione è una dichiarazione resa a un pubblico ufficiale. Se non è vera, chi l'ha firmata perde i benefici ottenuti e risponde penalmente, con la pena ordinaria aumentata da un terzo alla metà (artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000). Indica solo redditi che puoi dimostrare.
Per chi vale
La Prefettura di Firenze indica il requisito di reddito per tutti i casi dell'articolo 9: discendenti, nati in Italia, adottati, cittadini dell'Unione europea, apolidi e rifugiati, stranieri con dieci anni di residenza. Tra i documenti della domanda indica i redditi del triennio solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 9. Nella cittadinanza per matrimonio (art. 5) il triennio di redditi non è quindi richiesto: vedi Per matrimonio: requisiti e tempi.
Il reddito nella valutazione complessiva
Il reddito è uno degli elementi con cui il Ministero valuta se una persona è integrata. Il Consiglio di Stato ricorda che la valutazione deve essere effettiva e complessiva e tenere conto anche del lavoro e del radicamento sul territorio (Cons. Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443). Gli altri elementi sono spiegati in Precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza e in Residenza legale e continuativa.
Casi frequenti
- «Non lavoro, ma mio marito sì.» Il reddito del coniuge che fa parte del tuo stato di famiglia può contare, con la sua dichiarazione di mantenimento. Come soglia si usa quella con il coniuge a carico.
- «In uno dei tre anni sono rimasto sotto la soglia.» Le prefetture indicano la soglia per ciascun anno del triennio. Il reddito resta però un elemento di una valutazione discrezionale e complessiva, non un calcolo automatico.
- «Sono cittadino dell'Unione europea: vale anche per me?» Sì. Le prefetture indicano il requisito di reddito per tutti i casi dell'articolo 9, compresi i cittadini dell'Unione.
- «Chiedo la cittadinanza per matrimonio.» Per l'articolo 5 le prefetture non chiedono i redditi del triennio. Valgono gli altri requisiti di quella procedura.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 5 e 9 (testo vigente su Normattiva); d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76; d.l. n. 382 del 1989, art. 3, come richiamato dalle prefetture; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza» (interno.gov.it); schede sulla cittadinanza della Prefettura di Treviso («Cittadinanza art. 9») e della Prefettura di Firenze; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443. Verificato il 26 settembre 2026.
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- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
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