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Diniego della cittadinanza per matrimonio: motivi e ricorso
La domanda di cittadinanza per matrimonio può essere respinta solo per ragioni previste dalla legge. Qui trovi quali sono, che cosa succede prima del rigetto, davanti a quale giudice si contesta un diniego e dopo quanto tempo si può ripresentare la domanda.
In questa pagina
In breve
- La cittadinanza per matrimonio non è una concessione discrezionale: il Ministero può respingerla solo se mancano i requisiti dell'art. 5 o se c'è una delle cause dell'art. 6.
- Le cause dell'art. 6 sono alcune condanne penali e i «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica». Per questi ultimi il decreto richiede il parere conforme del Consiglio di Stato.
- Prima del rigetto l'amministrazione deve comunicarti i motivi: hai dieci giorni per rispondere per iscritto.
- Quale giudice decide dipende dal motivo del rigetto, e le decisioni non sono tutte uguali. I termini possono essere brevi: sessanta giorni per il TAR, centoventi per il ricorso straordinario.
- Dopo un rigetto per una causa dell'art. 6 la domanda si può ripresentare dopo cinque anni.
Perché una domanda può essere respinta
La legge costruisce la cittadinanza per matrimonio come un acquisto legato a requisiti precisi (art. 5 della legge 91/1992). Le ragioni per cui può essere rifiutata sono di tre tipi.
- Mancano i requisiti dell'art. 5. Per esempio il periodo di residenza legale o il tempo dal matrimonio non è maturato, oppure prima del decreto sono intervenuti divorzio, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione personale (vedi separazione, divorzio, morte del coniuge).
- C'è una delle cause ostative dell'art. 6. Le vedi nel paragrafo seguente.
- La domanda è incompleta o irregolare. Entro trenta giorni l'ufficio ti invita a integrarla e i termini si interrompono. Se l'integrazione non basta o i nuovi documenti sono a loro volta irregolari, l'istanza è dichiarata inammissibile con provvedimento motivato (art. 2 d.P.R. 362/1994). Tra i requisiti da documentare c'è anche la lingua italiana di livello B1 (art. 9.1 della legge 91/1992).
Le cause ostative dell'art. 6
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio:
- la condanna per uno dei delitti del libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale, cioè i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;
- la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione, oppure la condanna di un giudice straniero per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno, se la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
- la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (art. 6, comma 3). Se è in corso un processo penale per uno dei delitti delle prime due voci, oppure è pendente il riconoscimento di una sentenza straniera, l'acquisto è sospeso fino alla sentenza definitiva o alla conclusione del riconoscimento (art. 6, comma 4). Il riconoscimento della sentenza straniera lo chiede il procuratore generale del distretto in cui è iscritto o trascritto il matrimonio (art. 6, comma 2).
Il rigetto è un decreto motivato del Ministro dell'Interno. Quando si tratta di ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su parere conforme del Consiglio di Stato (art. 8, comma 1). Più in generale sui precedenti vedi precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza.
Prima del rigetto: il preavviso
Nei procedimenti avviati su domanda, prima di adottare un provvedimento negativo l'amministrazione deve comunicarti i motivi che si oppongono all'accoglimento. Entro dieci giorni dal ricevimento puoi presentare per iscritto le tue osservazioni, anche con documenti. La comunicazione sospende i termini del procedimento. Se le tue osservazioni non vengono accolte, il provvedimento finale deve spiegare perché (art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241). È il momento per correggere un errore di fatto o per portare un documento mancante: vedi come rispondere al preavviso di rigetto.
Non esiste più il «silenzio» che salvava la domanda
Fino al 2018 l'art. 8, comma 2, della legge 91/1992 impediva il rigetto quando erano passati due anni dalla domanda completa. Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, ha abrogato quella regola. Oggi vale il termine di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei, dell'art. 9-ter, ma il suo superamento non equivale ad accoglimento. Se la pratica è ferma vedi pratica ferma o appuntamento impossibile.
Davanti a quale giudice
La scelta del giudice dipende dal motivo del diniego, e la giurisprudenza non è uniforme.
Un orientamento considera la posizione di chi chiede la cittadinanza per matrimonio un diritto soggettivo. L'amministrazione controlla requisiti fissati dalla legge, e l'unica valutazione discrezionale è quella sui motivi di sicurezza della Repubblica. Ne segue che le liti sui requisiti e sulle condanne spettano al giudice ordinario, mentre il diniego per motivi di sicurezza, che «affievolisce» il diritto a interesse legittimo, spetta al giudice amministrativo. In questo senso il TAR di Catania (sez. IV, 13 marzo 2024, n. 984), in un caso di diniego motivato con la fine del vincolo coniugale, ha richiamato conformi pronunce del Consiglio di Stato (sez. III, n. 2768 del 2019 e n. 4677 del 2020).
La stessa decisione dà conto di pronunce di segno diverso, come un'ordinanza del Tribunale di Messina del 26 gennaio 2022 e un parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 2476 del 2018). Il rischio pratico è sbagliare giudice e perdere tempo. Per questo la scelta va fatta con un avvocato, partendo dal testo del provvedimento e dal motivo indicato.
I termini
| Strada | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Ricorso al TAR competente (annullamento) | 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, aumentati di 30 giorni se risiedi in un altro Stato europeo e di 90 se risiedi fuori d'Europa | artt. 29 e 41 c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) |
| Ricorso straordinario, in alternativa al TAR, contro atti definitivi | 120 giorni | artt. 8 e 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 |
| Azione davanti al giudice ordinario, dove la giurisprudenza la ammette | dipende dall'azione proposta | vedi sopra |
Il ricorso straordinario non si rivolge più al Presidente della Repubblica: dal 2026 la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 14 d.P.R. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 19 del 2026). Non è ammesso se lo stesso interessato ha già impugnato l'atto davanti al giudice (art. 8 d.P.R. 1199/1971). Come funzionano TAR e ricorso straordinario per i dinieghi di cittadinanza è spiegato anche in diniego della naturalizzazione e ricorso.
Ripresentare la domanda
Se la domanda è stata respinta per una delle cause dell'art. 6, la legge consente di ripresentarla dopo cinque anni dal provvedimento (art. 8, comma 1). Se invece il problema era un requisito dell'art. 5 non ancora maturato, come il tempo di residenza, o una documentazione incompleta, conviene capire dal provvedimento su che cosa si fonda prima di decidere se e quando riprovare. Per chi vive in Italia da tempo resta anche la strada della naturalizzazione per residenza: vedi naturalizzazione dopo 10 anni.
Casi frequenti
- «Ho una vecchia condanna ma sono stato riabilitato.» La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (art. 6, comma 3).
- «Ho un processo in corso.» Se riguarda uno dei delitti indicati dall'art. 6, l'acquisto resta sospeso fino alla sentenza definitiva.
- «Il diniego parla di sicurezza della Repubblica senza spiegare nulla.» In questo caso il decreto richiede il parere conforme del Consiglio di Stato, e la giurisprudenza citata sopra attribuisce la lite al giudice amministrativo. Guarda subito il termine dei sessanta giorni.
- «Mi hanno respinto perché mi sono separato.» È il caso deciso dal TAR di Catania nel 2024, che ha indicato come competente il giudice ordinario.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 5, 6, 8, 9.1, 9-ter (testo vigente su Normattiva); d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 14 (abrogazione dell'art. 8, comma 2); d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 2; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis; d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 29 e 41; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 9 e 14, come modificati dal d.l. n. 19 del 2026, art. 6, commi 4-6, come convertito; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 marzo 2024, n. 984 (massima pubblicata su giustizia-amministrativa.it, con i precedenti citati: Consiglio di Stato, sez. III, n. 2768/2019 e n. 4677/2020; in senso diverso Tribunale di Messina, ordinanza 26 gennaio 2022, e Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 2476/2018). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
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cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.