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Checklist dei documenti per ogni via

Una pagina da tenere aperta mentre prepari la pratica: per ogni strada, i documenti che chiedono la legge, il regolamento o l'ufficio competente. Ogni lista rimanda alla pagina che spiega i requisiti, perché un documento in regola non basta se manca la condizione di legge.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Regole che valgono per tutti
  2. Per discendenza, al consolato
  3. Per discendenza, in un comune italiano
  4. Per discendenza, in tribunale
  5. Per residenza (naturalizzazione)
  6. Per matrimonio o unione civile
  7. Dichiarazione a diciotto anni (nati in Italia)
  8. Discendenti che vivono in Italia (art. 4, comma 1, lettere b e c)
  9. Riacquisto
  10. Rinuncia
  11. Dopo: trascrizione, AIRE, documenti
  12. Fonti

Come usare queste liste

Sono liste di controllo, non l'elenco ufficiale del tuo ufficio. Ogni consolato, prefettura e comune pubblica le proprie indicazioni e può chiedere altri documenti (per la naturalizzazione lo prevede espressamente l'art. 4, comma 5, del d.P.R. 572/1993). Prima di spedire o consegnare qualcosa, confronta la lista con quella dell'ufficio competente.

Regole che valgono per tutti

  • Atti stranieri: servono legalizzazione o apostille e una traduzione in italiano certificata conforme, salvo le esenzioni delle convenzioni e dei regolamenti europei (vedi Apostille, traduzioni, legalizzazioni).
  • Coerenza dei dati: nomi, date e luoghi devono coincidere tra un atto e l'altro, o le differenze devono essere corrette o annotate dall'ufficio che ha formato l'atto (vedi Nomi e date che non coincidono).
  • Originali: gli originali possono non essere restituiti; il Consolato generale di Colonia, per esempio, lo dice espressamente.

Per discendenza, al consolato

Riguarda i maggiorenni che risiedono all'estero (vedi La domanda al consolato). Questa lista segue l'elenco standard pubblicato dal Consolato generale d'Italia a Colonia nel novembre 2025, già adeguato alla riforma del 2025:

  • passaporto valido (o, per i cittadini dell'Unione europea, carta d'identità);
  • prova della residenza legale nella circoscrizione del consolato (titolo di soggiorno, se non sei cittadino UE, e certificato di residenza recente);
  • modulo della domanda compilato (la firma si appone davanti al funzionario);
  • atti di nascita, matrimonio e morte dell'antenato nato in Italia e certificato della sua naturalizzazione o mancata naturalizzazione (vedi La prova della mancata naturalizzazione);
  • atti di nascita, matrimonio e morte di ogni generazione intermedia;
  • i tuoi atti di nascita e di matrimonio ed eventuali sentenze di divorzio;
  • un grafico dell'albero genealogico in linea diretta;
  • i documenti sulla condizione dell'art. 3-bis che ti riguarda (vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma):
    • genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana: certificato di residenza storico rilasciato dal comune italiano; certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia o certificati di non iscrizione nelle liste elettorali dei Paesi in cui ha vissuto; se l'antenato è il nonno e il tuo genitore non ha ancora chiesto od ottenuto il riconoscimento, una dichiarazione sulle residenze del genitore (il consolato di Colonia usa i moduli A e B);
    • genitore che ha vissuto in Italia due anni dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della tua nascita: certificato di residenza storico e certificato storico di cittadinanza del genitore;
  • ricevuta del contributo di 600 euro (art. 7-bis della tabella dei diritti consolari), che non si restituisce in caso di rigetto.

Il consolato di Colonia precisa che non accetta autodichiarazioni sul mancato possesso di altre cittadinanze. Dal 1° gennaio 2029 la domanda dei maggiorenni residenti all'estero andrà all'ufficio centrale del MAECI, solo per posta, con i documenti in originale cartaceo e la prova del pagamento (art. 10 d.lgs. 71/2011, come sostituito dalla L. 11/2026).

Per discendenza, in un comune italiano

Riguarda chi risiede in Italia (vedi La domanda tramite il comune). La catena di atti è la stessa: atti dell'antenato, di ogni generazione e tuoi, prova della naturalizzazione o mancata naturalizzazione, documenti sulla condizione dell'art. 3-bis. In più:

  • la prova della residenza nel comune a cui presenti la domanda;
  • il contributo amministrativo, se il comune lo ha istituito: fino a 600 euro per ogni richiedente maggiorenne; se non è pagato nei termini fissati dal comune, la domanda è improcedibile (L. 207/2024, art. 1, commi 636 e 638).

Per discendenza, in tribunale

Riguarda le cause per l'accertamento della cittadinanza (vedi La causa in tribunale). La prova è documentale e segue la stessa catena di atti. In più:

  • se la causa è stata avviata prima della riforma, la prova della data del deposito (vedi Domande e cause avviate prima della riforma);
  • il contributo unificato di 600 euro per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta insieme ad altri (d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-sexies).

Per residenza (naturalizzazione)

La domanda si presenta solo online sul portale del Ministero dell'Interno (vedi La domanda sul Portale ALI). Il Ministero indica questi allegati:

  • documento di riconoscimento;
  • atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine (il regolamento chiede i certificati penali degli Stati di origine e di residenza: art. 4, comma 3, d.P.R. 572/1993);
  • certificazione di conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1, salvo chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione o è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (vedi La certificazione B1);
  • ricevuta del contributo di 250 euro;
  • estremi della marca da bollo telematica da 16 euro.

Gli altri requisiti (anni di residenza legale, reddito, condotta) si verificano durante l'istruttoria: vedi Residenza legale e continuativa, Il requisito di reddito e Precedenti penali e sicurezza. Il Ministero consiglia di indicare un indirizzo PEC.

Per matrimonio o unione civile

La domanda segue lo stesso canale online e gli stessi allegati della naturalizzazione (vedi Requisiti e tempi). Il regolamento aggiunge:

  • l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano in cui è iscritto o trascritto (art. 4, comma 1, d.P.R. 572/1993; d.P.R. 362/1994, art. 1, comma 3, lett. g): se vi siete sposati all'estero, verifica che il matrimonio sia stato trascritto in Italia;
  • certificato di situazione di famiglia o documento equivalente.

Dichiarazione a diciotto anni (nati in Italia)

Per chi è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età (vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni). Il regolamento chiede (art. 3, comma 4, d.P.R. 572/1993):

  • atto di nascita;
  • documentazione relativa alla residenza;
  • contributo di 250 euro (art. 9-bis L. 91/1992).

La dichiarazione va resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, L. 91/1992; art. 26 d.P.R. 396/2000).

Discendenti che vivono in Italia (art. 4, comma 1, lettere b e c)

  • atto di nascita;
  • certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre, della madre o dell'ascendente di secondo grado;
  • documentazione della residenza, quando è richiesta (art. 3, comma 2, d.P.R. 572/1993);
  • contributo di 250 euro.

Riacquisto

Per le dichiarazioni di riacquisto (art. 13 L. 91/1992 e finestra 2025–2027 dell'art. 17; vedi Riacquisto) il regolamento chiede (art. 10 d.P.R. 572/1993):

  • atto di nascita rilasciato dal comune in cui è iscritto o trascritto;
  • documentazione da cui risulti che in passato avevi la cittadinanza italiana;
  • documentazione della cittadinanza straniera o dello stato di apolidia;
  • certificato di situazione di famiglia o documento equivalente;
  • il pagamento: 250 euro di diritti consolari se dichiari al consolato (art. 7-ter della tabella), altrimenti il contributo di 250 euro dell'art. 9-bis.

Rinuncia

Per la dichiarazione di rinuncia (vedi Rinuncia alla cittadinanza) il regolamento chiede (art. 8, comma 3, d.P.R. 572/1993):

  • atto di nascita rilasciato dal comune in cui è iscritto o trascritto;
  • certificato di cittadinanza italiana;
  • documentazione del possesso della cittadinanza straniera;
  • documentazione della residenza all'estero, quando è richiesta;
  • contributo di 250 euro (art. 9-bis L. 91/1992).

Dopo: trascrizione, AIRE, documenti

Fonti

L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, 9-bis e 17; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 3, 4, 8 e 10; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 1; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 26; d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10 (come sostituito dalla L. 19 gennaio 2026, n. 11) e tabella dei diritti consolari, artt. 7-bis e 7-ter; L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 636-639; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-sexies; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda»; Consolato generale d'Italia a Colonia, «Elenco standard dei documenti da presentare per richiedere la cittadinanza italiana per discendenza» (12 novembre 2025) e pagina sulla cittadinanza per discendenza. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.