Checklist dei documenti per ogni via
Una pagina da tenere aperta mentre prepari la pratica: per ogni strada, i documenti che chiedono la legge, il regolamento o l'ufficio competente. Ogni lista rimanda alla pagina che spiega i requisiti, perché un documento in regola non basta se manca la condizione di legge.
In questa pagina
- Regole che valgono per tutti
- Per discendenza, al consolato
- Per discendenza, in un comune italiano
- Per discendenza, in tribunale
- Per residenza (naturalizzazione)
- Per matrimonio o unione civile
- Dichiarazione a diciotto anni (nati in Italia)
- Discendenti che vivono in Italia (art. 4, comma 1, lettere b e c)
- Riacquisto
- Rinuncia
- Dopo: trascrizione, AIRE, documenti
- Fonti
Come usare queste liste
Sono liste di controllo, non l'elenco ufficiale del tuo ufficio. Ogni consolato, prefettura e comune pubblica le proprie indicazioni e può chiedere altri documenti (per la naturalizzazione lo prevede espressamente l'art. 4, comma 5, del d.P.R. 572/1993). Prima di spedire o consegnare qualcosa, confronta la lista con quella dell'ufficio competente.
Regole che valgono per tutti
- Atti stranieri: servono legalizzazione o apostille e una traduzione in italiano certificata conforme, salvo le esenzioni delle convenzioni e dei regolamenti europei (vedi Apostille, traduzioni, legalizzazioni).
- Coerenza dei dati: nomi, date e luoghi devono coincidere tra un atto e l'altro, o le differenze devono essere corrette o annotate dall'ufficio che ha formato l'atto (vedi Nomi e date che non coincidono).
- Originali: gli originali possono non essere restituiti; il Consolato generale di Colonia, per esempio, lo dice espressamente.
Per discendenza, al consolato
Riguarda i maggiorenni che risiedono all'estero (vedi La domanda al consolato). Questa lista segue l'elenco standard pubblicato dal Consolato generale d'Italia a Colonia nel novembre 2025, già adeguato alla riforma del 2025:
- passaporto valido (o, per i cittadini dell'Unione europea, carta d'identità);
- prova della residenza legale nella circoscrizione del consolato (titolo di soggiorno, se non sei cittadino UE, e certificato di residenza recente);
- modulo della domanda compilato (la firma si appone davanti al funzionario);
- atti di nascita, matrimonio e morte dell'antenato nato in Italia e certificato della sua naturalizzazione o mancata naturalizzazione (vedi La prova della mancata naturalizzazione);
- atti di nascita, matrimonio e morte di ogni generazione intermedia;
- i tuoi atti di nascita e di matrimonio ed eventuali sentenze di divorzio;
- un grafico dell'albero genealogico in linea diretta;
- i documenti sulla condizione dell'art. 3-bis che ti riguarda (vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma):
- genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana: certificato di residenza storico rilasciato dal comune italiano; certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia o certificati di non iscrizione nelle liste elettorali dei Paesi in cui ha vissuto; se l'antenato è il nonno e il tuo genitore non ha ancora chiesto od ottenuto il riconoscimento, una dichiarazione sulle residenze del genitore (il consolato di Colonia usa i moduli A e B);
- genitore che ha vissuto in Italia due anni dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della tua nascita: certificato di residenza storico e certificato storico di cittadinanza del genitore;
- ricevuta del contributo di 600 euro (art. 7-bis della tabella dei diritti consolari), che non si restituisce in caso di rigetto.
Il consolato di Colonia precisa che non accetta autodichiarazioni sul mancato possesso di altre cittadinanze. Dal 1° gennaio 2029 la domanda dei maggiorenni residenti all'estero andrà all'ufficio centrale del MAECI, solo per posta, con i documenti in originale cartaceo e la prova del pagamento (art. 10 d.lgs. 71/2011, come sostituito dalla L. 11/2026).
Per discendenza, in un comune italiano
Riguarda chi risiede in Italia (vedi La domanda tramite il comune). La catena di atti è la stessa: atti dell'antenato, di ogni generazione e tuoi, prova della naturalizzazione o mancata naturalizzazione, documenti sulla condizione dell'art. 3-bis. In più:
- la prova della residenza nel comune a cui presenti la domanda;
- il contributo amministrativo, se il comune lo ha istituito: fino a 600 euro per ogni richiedente maggiorenne; se non è pagato nei termini fissati dal comune, la domanda è improcedibile (L. 207/2024, art. 1, commi 636 e 638).
Per discendenza, in tribunale
Riguarda le cause per l'accertamento della cittadinanza (vedi La causa in tribunale). La prova è documentale e segue la stessa catena di atti. In più:
- se la causa è stata avviata prima della riforma, la prova della data del deposito (vedi Domande e cause avviate prima della riforma);
- il contributo unificato di 600 euro per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta insieme ad altri (d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-sexies).
Per residenza (naturalizzazione)
La domanda si presenta solo online sul portale del Ministero dell'Interno (vedi La domanda sul Portale ALI). Il Ministero indica questi allegati:
- documento di riconoscimento;
- atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine (il regolamento chiede i certificati penali degli Stati di origine e di residenza: art. 4, comma 3, d.P.R. 572/1993);
- certificazione di conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1, salvo chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione o è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (vedi La certificazione B1);
- ricevuta del contributo di 250 euro;
- estremi della marca da bollo telematica da 16 euro.
Gli altri requisiti (anni di residenza legale, reddito, condotta) si verificano durante l'istruttoria: vedi Residenza legale e continuativa, Il requisito di reddito e Precedenti penali e sicurezza. Il Ministero consiglia di indicare un indirizzo PEC.
Per matrimonio o unione civile
La domanda segue lo stesso canale online e gli stessi allegati della naturalizzazione (vedi Requisiti e tempi). Il regolamento aggiunge:
- l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano in cui è iscritto o trascritto (art. 4, comma 1, d.P.R. 572/1993; d.P.R. 362/1994, art. 1, comma 3, lett. g): se vi siete sposati all'estero, verifica che il matrimonio sia stato trascritto in Italia;
- certificato di situazione di famiglia o documento equivalente.
Dichiarazione a diciotto anni (nati in Italia)
Per chi è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età (vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni). Il regolamento chiede (art. 3, comma 4, d.P.R. 572/1993):
- atto di nascita;
- documentazione relativa alla residenza;
- contributo di 250 euro (art. 9-bis L. 91/1992).
La dichiarazione va resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, L. 91/1992; art. 26 d.P.R. 396/2000).
Discendenti che vivono in Italia (art. 4, comma 1, lettere b e c)
- atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre, della madre o dell'ascendente di secondo grado;
- documentazione della residenza, quando è richiesta (art. 3, comma 2, d.P.R. 572/1993);
- contributo di 250 euro.
Riacquisto
Per le dichiarazioni di riacquisto (art. 13 L. 91/1992 e finestra 2025–2027 dell'art. 17; vedi Riacquisto) il regolamento chiede (art. 10 d.P.R. 572/1993):
- atto di nascita rilasciato dal comune in cui è iscritto o trascritto;
- documentazione da cui risulti che in passato avevi la cittadinanza italiana;
- documentazione della cittadinanza straniera o dello stato di apolidia;
- certificato di situazione di famiglia o documento equivalente;
- il pagamento: 250 euro di diritti consolari se dichiari al consolato (art. 7-ter della tabella), altrimenti il contributo di 250 euro dell'art. 9-bis.
Rinuncia
Per la dichiarazione di rinuncia (vedi Rinuncia alla cittadinanza) il regolamento chiede (art. 8, comma 3, d.P.R. 572/1993):
- atto di nascita rilasciato dal comune in cui è iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza italiana;
- documentazione del possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione della residenza all'estero, quando è richiesta;
- contributo di 250 euro (art. 9-bis L. 91/1992).
Dopo: trascrizione, AIRE, documenti
- atti di nascita dei figli e di matrimonio da trasmettere per la trascrizione (vedi Trascrizione degli atti);
- eventuale istanza per il cognome, da presentare con la richiesta di trascrizione (vedi Il cognome dei figli nati all'estero);
- prova dell'indirizzo all'estero per l'iscrizione all'AIRE;
- per il passaporto dei figli minorenni, l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (vedi Passaporto e carta d'identità).
Fonti
L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, 9-bis e 17; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 3, 4, 8 e 10; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 1; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 26; d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10 (come sostituito dalla L. 19 gennaio 2026, n. 11) e tabella dei diritti consolari, artt. 7-bis e 7-ter; L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 636-639; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-sexies; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda»; Consolato generale d'Italia a Colonia, «Elenco standard dei documenti da presentare per richiedere la cittadinanza italiana per discendenza» (12 novembre 2025) e pagina sulla cittadinanza per discendenza. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.