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Per discendenzaRiforma

Chi è ancora cittadino per discendenza dopo la riforma del 2025

Dal 2025 chi è nato all'estero e ha anche un'altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato quella italiana, salvo alcune eccezioni. Qui trovi la regola dell'articolo 3-bis, le eccezioni lettera per lettera, come le legge il Ministero dell'Interno e alcune famiglie tipo per orientarti.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 10 min

In questa pagina
  1. Da dove viene la regola
  2. A chi si applica: due condizioni insieme
  3. Le eccezioni, lettera per lettera
  4. Che cosa ha chiarito il Ministero dell'Interno
  5. Famiglie tipo
  6. Chi è già cittadino non perde nulla
  7. Le altre novità della riforma
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. Chi è nato all'estero e possiede anche un'altra cittadinanza «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana», anche se è nato prima della riforma (art. 3-bis della legge 91/1992).
  2. La regola non tocca chi aveva presentato la domanda al consolato o al comune, aveva ricevuto l'appuntamento o aveva fatto causa entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025: per loro valgono le regole precedenti.
  3. Per tutti gli altri la cittadinanza passa ancora dai genitori solo se un genitore o un nonno ha, o aveva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure se un genitore ha vissuto in Italia per almeno due anni di fila, da cittadino, prima della nascita del figlio.
  4. Chi è già stato riconosciuto cittadino conserva la cittadinanza. La Corte costituzionale ha giudicato la regola conforme alla Costituzione (sentenza n. 63 del 2026).
  5. Chi resta escluso ha altre strade, più lente: la dichiarazione dei genitori per i figli minorenni, il beneficio di legge, la naturalizzazione con residenza ridotta.

Da dove viene la regola

Fino al marzo 2025 la cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) non aveva limiti di generazioni. Il figlio di padre o di madre cittadini è cittadino per nascita (art. 1 della legge 91/1992), e regole analoghe valevano già nella legge 555 del 1912 e nel codice civile del 1865. Chi discendeva da un emigrato che non aveva mai perso la cittadinanza poteva chiedere, in qualunque momento, che lo Stato riconoscesse uno status che esisteva dalla nascita.

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, in vigore dal 29 marzo 2025, ha inserito nella legge 91/1992 un nuovo articolo 3-bis. La legge di conversione (legge 23 maggio 2025, n. 74, in vigore dal 24 maggio 2025) lo ha modificato: ha aggiunto la lettera a-bis), ha riscritto le lettere c) e d) e ha soppresso la lettera e). Il testo in vigore stabilisce che:

«è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni»

La norma deroga espressamente agli articoli della legge 91/1992, della legge 555/1912, della legge 123/1983 e del codice civile del 1865 che regolavano l'acquisto per nascita e per filiazione. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 26185 del 28 maggio 2025, la preclusione riguarda non solo la cittadinanza per discendenza, ma anche il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione, l'adozione durante la minore età, l'acquisto da parte della donna straniera che sposava un cittadino prima del 27 aprile 1983 e la trasmissione ai figli minori conviventi.

A chi si applica: due condizioni insieme

L'articolo 3-bis riguarda solo chi ha entrambe queste caratteristiche:

  • è nato all'estero: chi è nato in Italia non è toccato dalla regola;
  • possiede un'altra cittadinanza: per esempio quella del Paese di nascita, se quel Paese la attribuisce a chi nasce sul suo territorio, oppure quella dell'altro genitore.

Se manca una delle due, si applicano le regole ordinarie: il figlio di un cittadino italiano che nasce all'estero ma non acquista nessun'altra cittadinanza resta cittadino per nascita. Se un figlio abbia o no un'altra cittadinanza dipende dalla legge del Paese di nascita e da quella del Paese dell'altro genitore, e va verificato caso per caso.

Le eccezioni, lettera per lettera

Basta che ricorra una delle condizioni del comma 1. Le prime tre guardano al passato, cioè a chi si era già attivato; le ultime due guardano al legame attuale della famiglia con l'Italia.

LetteraChe cosa richiedeCome si dimostra
a)Domanda di riconoscimento, «corredata della necessaria documentazione», presentata al consolato o al sindaco entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.Protocollo o ricevuta con data e ora della presentazione. Il riconoscimento può arrivare anche dopo, sempre con le regole in vigore al 27 marzo 2025.
a-bis)Domanda presentata nel giorno dell'appuntamento che l'ufficio aveva comunicato all'interessato entro le 23:59 del 27 marzo 2025.La comunicazione dell'appuntamento, con data e ora dell'invio.
b)Domanda giudiziale, cioè il ricorso al tribunale, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025.Gli atti della causa; l'ufficiale di stato civile prende atto della sentenza.
c)Un ascendente di primo o di secondo grado, cioè un genitore o un nonno, possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.Documenti che escludano altre cittadinanze dell'ascendente (vedi sotto).
d)Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio.Certificato storico di residenza del comune italiano.

Le lettere a), a-bis) e b) sono spiegate nel dettaglio nella pagina Domande e cause avviate prima della riforma.

Che cosa ha chiarito il Ministero dell'Interno

Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'Interno ha dato le prime istruzioni agli ufficiali di stato civile dei comuni. I punti che contano per chi discende da un emigrato sono quattro.

  • Nessun nuovo modo di trasmissione. Chi rientra in un'eccezione viene riconosciuto con le regole di trasmissione che esistevano già. Se la linea si era interrotta, per esempio perché un antenato aveva perso la cittadinanza prima della nascita del figlio, le eccezioni non la riparano.
  • Lettera c), il momento che conta. Si guarda alla data di nascita di chi chiede il riconoscimento: in quel giorno il genitore o il nonno doveva avere solo la cittadinanza italiana. Se il genitore o il nonno era già morto, si guarda alla cittadinanza che aveva al momento della morte.
  • Lettera c), la prova. Tocca a chi chiede il riconoscimento dimostrare che l'ascendente non aveva altre cittadinanze. Le semplici dichiarazioni non bastano: l'ufficio può chiedere certificati che neghino il possesso di altre cittadinanze, attestazioni di non rinuncia o di non iscrizione nelle liste elettorali e ogni altro documento utile, tradotto e legalizzato se è in lingua straniera.
  • Lettera d), la residenza. Si prova con il certificato storico di residenza. Deve essere continuativa e successiva all'acquisto della cittadinanza: se il genitore è diventato italiano per naturalizzazione, i due anni si contano dopo l'acquisto effettivo e prima della nascita del figlio.

Famiglie tipo

Gli esempi servono a capire il meccanismo, non a decidere un caso: ogni storia familiare va ricostruita con i documenti, generazione per generazione.

Esempio 1: il genitore nato in Italia

Luca nasce a Buenos Aires nel 2026 ed è argentino per nascita. Suo padre è nato in Italia, ha soltanto la cittadinanza italiana e vive in Argentina. Alla nascita di Luca un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana: si applica la lettera c) e Luca è cittadino per nascita, come prima della riforma.

Esempio 2: il nonno che non si è mai naturalizzato

Sofia nasce in Brasile nel 2000. Suo padre è nato anche lui in Brasile ed è brasiliano; il nonno paterno, emigrato dal Veneto, è morto nel 1995 senza aver mai preso un'altra cittadinanza. Quando è morto, prima della nascita di Sofia, il nonno era solo italiano: per il padre e per Sofia può valere la lettera c), purché i documenti provino che la catena non si è mai interrotta.

Esempio 3: due anni in Italia

Anna è italiana e statunitense. Ha vissuto in Italia, con residenza anagrafica, dal 2021 al 2024; nel 2025 nasce sua figlia a Chicago. Anna ha risieduto in Italia da cittadina per più di due anni continuativi prima della nascita: si applica la lettera d).

Esempio 4: nessuna eccezione

Diego è nato negli Stati Uniti nel 1985, come suo padre e suo nonno; il bisnonno era emigrato dalla Calabria. Nessuno in famiglia aveva chiesto il riconoscimento entro il 27 marzo 2025 e alla sua nascita nessun genitore o nonno era solo italiano. Diego rientra nella regola generale e non può più ottenere il riconoscimento per discendenza. Può valutare le altre strade descritte più sotto.

Chi è già cittadino non perde nulla

La regola non revoca la cittadinanza a nessuno. La Corte costituzionale lo ha detto espressamente: l'articolo 3-bis «non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l'appuntamento» (sentenza n. 63 del 2026). Per la Corte si tratta di una «preclusione originaria» all'acquisto, non di una revoca: il dettaglio è nella pagina Le sentenze della Corte costituzionale. Per chi è già cittadino la domanda aperta riguarda semmai i figli che nascono all'estero dopo la riforma.

Le altre novità della riforma

Lo stesso decreto, come convertito, ha introdotto alcune misure che la Corte costituzionale ha definito «compensative»:

  • Figli minorenni. I genitori cittadini per nascita possono chiedere la cittadinanza per il figlio minorenne con una dichiarazione, entro tre anni dalla nascita oppure seguita da due anni di residenza legale in Italia (art. 4, comma 1-bis). Vedi La dichiarazione per i minori.
  • Beneficio di legge. L'art. 4, comma 1, vale ora anche quando il genitore o il nonno «sono» cittadini per nascita, e non solo quando lo «sono stati». Vedi Discendenti che vivono in Italia.
  • Naturalizzazione più breve. Allo straniero il cui genitore o nonno è o è stato cittadino per nascita bastano due anni di residenza legale in Italia (art. 9, comma 1, lett. a); a chi è nato in Italia ne servono tre (lett. a-bis). Vedi Residenza ridotta.
  • Ingresso per lavoro. Il discendente di cittadini italiani che ha la cittadinanza di un Paese di forte emigrazione italiana, individuato con decreto interministeriale (adottato il 17 novembre 2025), può entrare in Italia per lavoro subordinato fuori dalle quote (art. 27, comma 1-octies, del testo unico sull'immigrazione).
  • Figli dei nuovi cittadini. Il figlio minorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza la ottiene solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni (art. 14). Vedi Figli minorenni del nuovo cittadino.
  • Riacquisto. Chi è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi e aveva perso la cittadinanza con le regole del 1912 può riacquistarla con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 (art. 17). Vedi Riacquisto.
  • Cause in tribunale. Nelle controversie sulla cittadinanza non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, e chi chiede l'accertamento deve allegare e provare che non esistono cause di mancato acquisto o di perdita (art. 19-bis, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 150/2011). Vedi La causa in tribunale.

Casi frequenti

  • «Ho già il passaporto italiano: devo fare qualcosa?» No. Chi è stato riconosciuto cittadino resta cittadino. Conviene invece tenere aggiornata l'iscrizione all'AIRE e occuparsi per tempo degli atti di nascita dei figli.
  • «Mio nonno era italiano ma si è naturalizzato dopo la mia nascita: vale la lettera c)?» Per la circolare del Ministero conta la situazione alla data della tua nascita: se in quel giorno il nonno era solo italiano, la lettera c) può applicarsi, sempre che la catena di trasmissione non si fosse già interrotta prima.
  • «Ero in lista d'attesa al consolato ma al 27 marzo 2025 non avevo un appuntamento.» La lettera a-bis) protegge solo chi aveva ricevuto la comunicazione di un appuntamento entro quell'ora. La Corte costituzionale ha lasciato espressamente aperta, perché non le era stata sottoposta, la questione di chi aveva avviato la procedura senza avere ancora ricevuto l'appuntamento.
  • «Sono nato in Italia da genitori stranieri.» L'articolo 3-bis non ti riguarda: le tue strade sono descritte in Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 3-bis, 4, 9, 14 e 17 (testo vigente su Normattiva); decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2025), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2025), artt. 1 e 1-bis; decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 27, comma 1-octies; Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2026; Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, circolare n. 26185 del 28 maggio 2025. Verificato il 26 settembre 2026.

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