Per discendenzaProcedura
La causa in tribunale
Per alcuni discendenti la cittadinanza italiana passa da una sentenza: per le cause già avviate prima della riforma, per le linee materne anteriori al 1948, dopo un rifiuto. Qui trovi quale tribunale è competente, come si svolge la causa, quali prove sono ammesse dal 2025 e quanto costa.
In questa pagina
In breve
- Le cause per l'accertamento della cittadinanza italiana spettano alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali; decide un giudice solo.
- Se vivi all'estero, il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione si trova il comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani; dal 2026 la Cassazione ha escluso Roma come foro alternativo.
- Dalla riforma del 2025 non sono ammessi il giuramento e la prova per testimoni, e chi chiede l'accertamento deve provare che non ci sono cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza.
- Il contributo unificato è di 600 euro per ciascun ricorrente, anche se la domanda è proposta insieme ad altri nello stesso giudizio; serve un avvocato.
Quando si va dal giudice
La via giudiziale serve quando l'amministrazione non può o non vuole riconoscere la cittadinanza. I casi più frequenti sono:
- le cause avviate prima della riforma: l'art. 3-bis della legge 91/1992 fa salvo chi ha visto accertato giudizialmente il proprio stato di cittadino, secondo la legge applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di una domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59 di quel giorno (lettera b). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24045 del 2026, hanno confermato che queste domande restano regolate dalla legge precedente: vedi domande e cause avviate prima della riforma;
- la linea materna anteriore al 1948: le questioni sulla trasmissione da parte delle donne prima dell'entrata in vigore della Costituzione sono state decise dai giudici; vedi linea materna e cause «1948»;
- il figlio minorenne quando il genitore si è naturalizzato: vedi la pagina dedicata;
- il rifiuto del consolato o del comune di riconoscere la cittadinanza a chi ritiene di averne diritto.
Attenzione
Una causa avviata oggi da chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza deve fare i conti con l'art. 3-bis: il giudice accerta la cittadinanza solo se ricorre una delle condizioni previste dalla legge. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2026 (decisa l'11 marzo e depositata il 30 aprile 2026), ha dichiarato non fondate alcune delle questioni sollevate contro la norma e inammissibili le altre: vedi la pagina sulla sentenza.
Quale tribunale
Dal 2017 le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana spettano alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13), che in queste cause giudicano in composizione monocratica (art. 3, comma 4). La regola sulla competenza territoriale è all'art. 4, comma 5, dello stesso decreto:
- se chi agisce vive in Italia, è competente la sezione specializzata del luogo in cui ha la dimora;
- se chi agisce risiede all'estero, la causa è assegnata «avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
La regola per chi risiede all'estero è stata introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 e si applica ai procedimenti avviati dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, cioè dal 22 giugno 2022. Con l'ordinanza n. 283 depositata il 6 gennaio 2026 la Corte di cassazione ha chiarito che per chi risiede all'estero questo è l'unico criterio: il Tribunale di Roma non è più un foro alternativo. Da non confondere con il TAR del Lazio, che è competente su altri atti in materia di cittadinanza, come il diniego della naturalizzazione (vedi diniego della naturalizzazione).
Come si svolge la causa
Le controversie sulla cittadinanza italiana seguono il rito semplificato di cognizione (art. 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150): si comincia con un ricorso al tribunale, disciplinato dagli artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura civile, proposto nei confronti del Ministero dell'Interno. Davanti al tribunale non si può stare in giudizio da soli: serve un avvocato (art. 82 del codice di procedura civile). Chi vive all'estero conferisce il mandato con le forme richieste per gli atti formati fuori dall'Italia.
Le prove dopo la riforma del 2025
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 ha aggiunto all'art. 19-bis due regole che pesano sul modo di preparare la causa:
«Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.»
«Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.»
In pratica la causa si vince o si perde sui documenti: gli atti di stato civile di ogni generazione, la prova sulla naturalizzazione degli antenati, le prove sull'assenza di rinunce e, per chi è nato all'estero con un'altra cittadinanza, le prove della condizione dell'art. 3-bis su cui si fonda la domanda. Le pagine ricostruire l'albero e la prova della mancata naturalizzazione spiegano quali documenti servono.
Quanto costa
Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo unificato è di 600 euro, dovuto «per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio» (art. 13, comma 1-sexies, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Una famiglia di quattro persone che agisce con un unico ricorso paga quindi quattro contributi. A questo si aggiungono il compenso dell'avvocato, le traduzioni, le apostille e le copie degli atti, che dipendono dal caso e dal professionista.
- Verifica la base della domanda Una causa avviata entro il 27 marzo 2025, un'eccezione dell'art. 3-bis, un rifiuto dell'amministrazione.
- Individua il tribunale Se vivi all'estero, quello del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo.
- Raccogli tutta la prova documentale Testimoni e giuramento non sono ammessi.
- Conferisci il mandato a un avvocato Con le forme richieste dal luogo in cui firmi.
- Paga il contributo unificato 600 euro per ogni ricorrente.
- Dopo la sentenza favorevole Gli atti vanno trascritti in Italia: vedi la trascrizione degli atti.
Casi frequenti
- «Il mio avo è nato in un piccolo comune: la causa si fa lì?» Si fa davanti alla sezione specializzata nella cui circoscrizione si trova quel comune, non nel comune stesso.
- «Posso portare testimoni che conoscevano il mio bisnonno?» No: salvo i casi previsti espressamente dalla legge, nelle cause sulla cittadinanza la prova testimoniale non è ammessa (art. 19-bis, comma 2-bis, d.lgs. 150/2011).
- «Ho depositato il ricorso il 28 marzo 2025.» La lettera b dell'art. 3-bis salva le domande giudiziali presentate non oltre le 23:59 del 27 marzo 2025. Proprio un ricorso depositato il 28 marzo 2025 è all'origine delle questioni decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 2026.
- «Siamo cinque cugini: conviene un unico ricorso?» Si può agire insieme, ma il contributo unificato resta di 600 euro per ciascun ricorrente.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 3-bis; decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, artt. 3 e 4 (comma 5 come modificato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 37); decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis (commi 2-bis e 2-ter aggiunti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74); codice di procedura civile, artt. 82 e 281-decies; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-sexies; Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2026; Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 24045/2026; Cass. civ., ordinanza n. 283 del 6 gennaio 2026. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.