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Residenza ridotta: chi può chiedere la cittadinanza prima dei dieci anni
Dieci anni sono la regola per chi ha la cittadinanza di un Paese non UE, ma l'articolo 9 della legge 91/1992 prevede tempi più brevi per diversi gruppi di persone. Dal 2025 al discendente di un genitore o di un nonno cittadino per nascita bastano due anni. Qui trovi tutti i casi, con la norma di riferimento.
In questa pagina
- Tutti i casi dell'articolo 9
- Discendenti di cittadini: due anni dal 2025
- Nati in Italia: tre anni, oppure la dichiarazione a diciotto anni
- Cittadini dell'Unione europea: quattro anni
- Apolidi e rifugiati: cinque anni
- Maggiorenni adottati: cinque anni dall'adozione
- Servizio allo Stato: nessuna residenza
- Una legge speciale del 2025
- Un caso indicato da alcune prefetture
- Che cosa non cambia
- Casi frequenti
- Fonti
In breve
- La regola generale è di dieci anni (art. 9, comma 1, lett. f, L. 91/1992), ma la stessa norma prevede tempi più brevi per sei gruppi di persone.
- Dal 2025 al discendente di un genitore o di un nonno cittadino per nascita bastano due anni di residenza legale; a chi è nato in Italia ne servono tre.
- Quattro anni per i cittadini dell'Unione europea, cinque per apolidi e rifugiati, cinque dopo l'adozione per il maggiorenne adottato da un cittadino italiano. Chi ha lavorato per cinque anni alle dipendenze dello Stato non deve risiedere in Italia.
- Gli anni sono solo il primo requisito: reddito, condotta e lingua B1 valgono per tutti, e la concessione resta discrezionale.
Tutti i casi dell'articolo 9
| Chi | Residenza legale richiesta | Norma |
|---|---|---|
| Straniero il cui padre, madre o nonno è o è stato cittadino per nascita | 2 anni | art. 9, comma 1, lett. a |
| Straniero nato in Italia | 3 anni | art. 9, comma 1, lett. a-bis |
| Straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano | 5 anni dopo l'adozione | art. 9, comma 1, lett. b |
| Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato, anche all'estero | nessuna: servono 5 anni di servizio | art. 9, comma 1, lett. c |
| Cittadino di uno Stato dell'Unione europea | 4 anni | art. 9, comma 1, lett. d |
| Apolide | 5 anni | art. 9, comma 1, lett. e |
| Rifugiato riconosciuto dallo Stato italiano | 5 anni, come l'apolide | art. 16, comma 2 |
| Familiare straniero di una vittima di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale | 5 anni al momento della concessione | art. 7 L. 15 aprile 2025, n. 63 |
| Ogni altro straniero | 10 anni | art. 9, comma 1, lett. f |
La residenza deve essere legale: titolo di soggiorno valido e iscrizione all'anagrafe, senza interruzioni fino alla domanda. È la stessa regola per tutti i casi, spiegata in Residenza legale e continuativa.
Discendenti di cittadini: due anni dal 2025
La lettera a) riguarda lo straniero del quale il padre, la madre o uno degli «ascendenti in linea retta di secondo grado», cioè i nonni, «sono o sono stati cittadini per nascita». Fino al 2025 la stessa lettera chiedeva tre anni sia ai discendenti sia ai nati in Italia. La legge 23 maggio 2025, n. 74, nel convertire il decreto-legge 36/2025, ha separato i due casi: per i discendenti bastano ora due anni di residenza legale, per i nati in Italia ne restano tre (nuova lettera a-bis).
Tre dettagli contano:
- Cittadino per nascita. Il genitore o il nonno deve esserlo stato dalla nascita. Non basta un genitore diventato italiano più tardi, per esempio per naturalizzazione o per matrimonio.
- «Sono o sono stati». Non importa che il genitore o il nonno sia ancora cittadino o sia ancora in vita: conta che lo sia stato per nascita.
- La riforma del 2025. Se la cittadinanza del tuo genitore dipende a sua volta dalla discendenza ed è nato all'estero con un'altra cittadinanza, prima controlla che cosa dice l'art. 3-bis: vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025.
La lettera a) fa salvo l'articolo 4, comma 1, lett. c): il discendente che vive legalmente in Italia da due anni quando compie diciotto anni può diventare cittadino con una semplice dichiarazione, senza la procedura di concessione. Vedi Discendenti che vivono in Italia: il beneficio di legge.
Esempio
Una donna brasiliana ha un nonno nato in Italia, cittadino per nascita, che si è poi naturalizzato brasiliano. Se la catena familiare non le dà la cittadinanza dalla nascita, la lettera a) le offre un'altra strada: dopo due anni di residenza legale in Italia può chiedere la naturalizzazione. Deve però avere anche gli altri requisiti, come per tutti.
Il canale di ingresso per lavoro
La stessa legge del 2025 ha aggiunto al testo unico sull'immigrazione l'art. 27, comma 1-octies. La norma consente l'ingresso per lavoro subordinato, fuori dalle quote dei decreti flussi, al discendente di cittadino italiano che ha la cittadinanza di uno Stato di forte emigrazione italiana. Il decreto interministeriale del 17 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2025, ha individuato sette Stati: Argentina, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay.
Due regole diverse
Il canale di lavoro riguarda i discendenti di cittadini italiani in genere. La naturalizzazione in due anni richiede invece un genitore o un nonno cittadino per nascita. Chi entra per lavoro e si iscrive all'anagrafe matura la residenza legale, ma per la cittadinanza servono i requisiti dell'articolo 9.
Nati in Italia: tre anni, oppure la dichiarazione a diciotto anni
Lo straniero nato in Italia può chiedere la naturalizzazione dopo tre anni di residenza legale (lett. a-bis). Chi invece è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età ha una strada diversa: una dichiarazione entro un anno dal diciottesimo compleanno (art. 4, comma 2), che non richiede reddito né decreto. Vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.
Cittadini dell'Unione europea: quattro anni
La lettera d) parla ancora di «Stato membro delle Comunità europee»: oggi vale per i cittadini dell'Unione europea, ai quali bastano quattro anni. Anche per loro la residenza deve essere legale, cioè conforme alle regole sul soggiorno e con l'iscrizione anagrafica. Tutti gli altri requisiti, compreso il B1, restano gli stessi.
Apolidi e rifugiati: cinque anni
All'apolide che risiede legalmente in Italia bastano cinque anni (lett. e). L'articolo 16, comma 2, equipara all'apolide lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano, quindi anche per il rifugiato gli anni sono cinque. Alla domanda si allega il certificato di riconoscimento dello status. Se non hai atto di nascita e certificato penale del Paese d'origine, le prefetture accettano un atto di notorietà formato presso la cancelleria del tribunale. Come si ottiene lo status di apolide è spiegato in Apolidia: prima lo status, poi la cittadinanza.
Maggiorenni adottati: cinque anni dall'adozione
Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza per effetto dell'adozione (art. 3), con i limiti introdotti nel 2025 per chi è nato all'estero (art. 3-bis). Chi viene adottato da maggiorenne non ha questo effetto, ma può chiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale successivi all'adozione (lett. b). Alla domanda si allega la sentenza di adozione. Vedi Figli riconosciuti o adottati da un cittadino.
Servizio allo Stato: nessuna residenza
La lettera c) riguarda lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato. Il regolamento chiarisce che conta un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (art. 1, comma 2, lett. c, d.P.R. 572/1993). Per questo caso la legge non chiede la residenza in Italia: chi vive all'estero presenta la domanda all'autorità consolare competente.
Una legge speciale del 2025
La legge 15 aprile 2025, n. 63, all'articolo 7, prevede un caso particolare. Riguarda il coniuge, l'unito civilmente, il convivente stabile, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle di vittime di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, se regolarmente residenti in Italia al momento del decesso. A queste persone la cittadinanza può essere concessa ai sensi dell'articolo 9 se, al momento della concessione, risiedono legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Un caso indicato da alcune prefetture
Le schede sulla cittadinanza di alcune prefetture, come Treviso e Ancona, elencano anche il figlio maggiorenne, nato all'estero, di uno straniero naturalizzato italiano. Indicano cinque anni di residenza legale, calcolati dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il caso non è scritto nel testo dell'articolo 9: prima di contarci, chiedi conferma alla prefettura della tua provincia.
Che cosa non cambia
Qualunque sia il numero di anni, restano uguali per tutti:
- il requisito di reddito;
- la valutazione di precedenti penali, carichi pendenti e sicurezza;
- la conoscenza dell'italiano al livello B1;
- la domanda online, con contributo e marca da bollo;
- il termine di 24 mesi, prorogabili a 36 (art. 9-ter), e la natura discrezionale della concessione.
Casi frequenti
- «Mia nonna era italiana, nata in Italia: posso chiedere la cittadinanza dopo due anni in Italia?» La lettera a) comprende anche i nonni: se la nonna era cittadina per nascita, con due anni di residenza legale si può presentare la domanda, insieme agli altri requisiti.
- «Il mio bisnonno era italiano.» La lettera a) si ferma ai nonni. Per un antenato più lontano valgono le regole generali, oppure il riconoscimento per discendenza se ne ricorrono le condizioni: vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025.
- «Sono nato in Italia ma ho vissuto a lungo all'estero.» Per la lettera a-bis contano tre anni di residenza legale continuativa prima della domanda, non gli anni dell'infanzia.
- «Sono cittadino UE e vivo in Italia da sei anni, ma mi sono iscritto all'anagrafe solo due anni fa.» La residenza legale comprende l'iscrizione anagrafica (art. 1 d.P.R. 572/1993), e le prefetture non accettano prove della sola presenza di fatto. I quattro anni si contano dall'iscrizione.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3, 4, 9, 9-ter e 16 (testo vigente su Normattiva); d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, art. 1-bis; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27, comma 1-octies; decreto interministeriale 17 novembre 2025 (G.U. 24 novembre 2025), notizia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 novembre 2025; legge 15 aprile 2025, n. 63, art. 7, riportato nella scheda «Concessione della cittadinanza italiana per residenza» del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1; schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Firenze, Treviso e Ancona. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.