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Nati in Italia da genitori ignoti, apolidi o che non trasmettono la cittadinanza
In Italia la cittadinanza non si acquista con la sola nascita sul territorio, salvo alcuni casi pensati per evitare che un bambino resti senza cittadinanza. Qui trovi quali sono, come si leggono e come si accertano.
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In breve
- Nascere in Italia da genitori stranieri non basta a essere italiani. La legge fa eccezione per tre casi, per evitare che il bambino resti apolide.
- È cittadino dalla nascita chi nasce in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi.
- È cittadino dalla nascita anche chi nasce in Italia e non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge del loro Stato. Non basta però che i genitori non l'abbiano registrato: se quella legge prevede la trasmissione, anche solo con una dichiarazione o una formalità, il figlio non è italiano per questa via.
- Il figlio di ignoti trovato in Italia è considerato cittadino per nascita, se non si prova che ha un'altra cittadinanza.
Che cosa dice la legge
La regola generale della legge 91/1992 è la cittadinanza per filiazione: è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini (art. 1, comma 1, lett. a). Per chi nasce in Italia da genitori stranieri la via ordinaria è la dichiarazione a 18 anni (nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni). Accanto a queste regole l'art. 1 prevede due ipotesi in cui conta il luogo di nascita:
«È cittadino per nascita: [...] b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.»
«È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.»
Sono norme di chiusura: servono a evitare che un bambino nato in Italia resti senza alcuna cittadinanza. Chi rientra in questi casi è cittadino dalla nascita, non dal giorno di una domanda.
L'art. 3-bis del 2025 non riguarda questi casi: si applica a chi è nato all'estero.
Primo caso: genitori entrambi ignoti o apolidi
La legge chiede che entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Se anche uno solo dei genitori è noto e ha una cittadinanza che trasmette al figlio, questa ipotesi non si applica.
Genitore ignoto è quello che non risulta dagli atti: il figlio non è stato riconosciuto e la filiazione non è stata dichiarata. Genitore apolide è quello che nessuno Stato considera suo cittadino. In Italia lo status di apolide si accerta con una procedura amministrativa davanti al Ministero dell'Interno oppure con una causa in tribunale: vedi apolidia.
Secondo caso: la legge dei genitori non trasmette la cittadinanza
È l'ipotesi più delicata. I genitori hanno una cittadinanza, ma la legge del loro Stato non la trasmette al figlio nato all'estero, cioè in Italia. Il regolamento di attuazione la delimita con precisione:
«Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.»
(art. 2 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572). In pratica non basta che i genitori non abbiano registrato il figlio presso il loro consolato. Se la legge del loro Paese permette di trasmettergli la cittadinanza con una dichiarazione o una registrazione, il figlio non diventa italiano per questa via. Diventa italiano dalla nascita solo se quella legge non gli consente in alcun modo di acquistare la cittadinanza dei genitori.
Tutto dipende quindi dal contenuto della legge straniera. Va documentato con atti delle autorità di quello Stato e, se serve, con il testo della norma tradotto. L'accertamento spetta all'ufficiale dello stato civile del comune e, se c'è contestazione, al giudice.
Terzo caso: il figlio di ignoti trovato in Italia
Il neonato trovato in Italia di cui non si conoscono i genitori è considerato cittadino per nascita (art. 1, comma 2). La regola cede solo se si prova che possiede un'altra cittadinanza.
Come si accerta, e se il comune dice di no
Il riconoscimento avviene di norma negli uffici di stato civile e anagrafe del comune, che rilasciano gli atti e i certificati. Se l'amministrazione non riconosce la cittadinanza, la questione va al tribunale ordinario. Le controversie sull'accertamento della cittadinanza italiana e dello stato di apolidia seguono il rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui il ricorrente ha la dimora (art. 19-bis del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150).
Dal 2025 in queste cause non sono ammessi, salvo i casi previsti dalla legge, il giuramento e la prova testimoniale. Chi chiede l'accertamento della cittadinanza deve allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita previste dalla legge (art. 19-bis, commi 2-bis e 2-ter). Contano quindi i documenti: atti di nascita, atti che provano l'apolidia dei genitori, testi e attestazioni sulla legge straniera. Vedi la causa in tribunale.
Se non rientri in questi casi
- Se sei nato in Italia e ci hai risieduto legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni, puoi dichiarare di voler diventare cittadino entro un anno: vedi nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.
- Se sei nato in Italia e ci risiedi legalmente da almeno tre anni, puoi chiedere la naturalizzazione (art. 9, comma 1, lett. a-bis): vedi residenza ridotta.
- Se un genitore diventa cittadino mentre sei minorenne e conviventi, puoi acquistarla con lui: vedi figli minorenni del nuovo cittadino.
- Se sei apolide e risiedi legalmente in Italia, la naturalizzazione richiede cinque anni: vedi apolidia.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 3-bis, 4, comma 2, 9, comma 1, lett. a-bis ed e) (testo vigente su Normattiva); d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 2; d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis (commi 2-bis e 2-ter aggiunti dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, art. 1, comma 2). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.