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Domande e cause avviate prima della riforma

Chi si era già mosso entro le 23:59 del 27 marzo 2025, con una domanda al consolato o al comune, un appuntamento o un ricorso in tribunale, viene giudicato con le regole di prima. Qui trovi le tre ipotesi della legge, come le interpreta il Ministero dell'Interno, che cosa ha detto la Cassazione e come si prova la data.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Il testo della legge
  2. La lettera a): la domanda già presentata
  3. La lettera a-bis): l'appuntamento già fissato
  4. La lettera b): la causa già iniziata
  5. Che cosa vuol dire «regole precedenti»
  6. Come si prova la data
  7. I figli di chi aveva fatto domanda o causa
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. La legge salva tre situazioni: la domanda di riconoscimento presentata al consolato o al comune, con la documentazione necessaria, entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 (lettera a); la domanda presentata nel giorno di un appuntamento comunicato entro quell'ora (lettera a-bis); il ricorso al tribunale depositato entro la stessa ora (lettera b).
  2. In questi casi la cittadinanza si accerta «nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025», cioè con le regole precedenti, senza limiti di generazioni.
  3. Per il Ministero dell'Interno conta la data della domanda, non quella della decisione; la documentazione doveva essere completa e sono ammesse solo integrazioni formali.
  4. Per le cause, la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che le domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025 restano regolate dalla legge precedente (sentenza n. 24045 del 2026).
  5. Chi rientra in una di queste ipotesi deve poter provare la data e l'ora: conserva ricevute, protocolli e comunicazioni.

Il testo della legge

L'articolo 3-bis della legge 91/1992 considera non cittadino chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza, ma fa salve alcune condizioni. Le prime tre riguardano chi si era già attivato:

«a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data»

L'ora è quella di Roma anche per chi si trovava all'estero. La lettera a-bis) non c'era nel decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36: l'ha aggiunta la legge di conversione, la legge 23 maggio 2025, n. 74.

La lettera a): la domanda già presentata

È il caso di chi aveva consegnato la domanda di riconoscimento al consolato competente, se residente all'estero, oppure all'ufficiale di stato civile del comune, se residente in Italia. La circolare del Ministero dell'Interno n. 26185 del 28 maggio 2025 ha chiarito tre punti.

  • Conta la data della domanda. È la domanda che doveva essere presentata entro il termine; il riconoscimento può arrivare anche dopo, sempre con le regole in vigore fino al 27 marzo 2025.
  • La documentazione doveva esserci. Per «necessaria documentazione» si intendono i documenti che dimostrano il possesso della cittadinanza, cioè la derivazione dall'antenato italiano. Si possono integrare solo carenze formali, da sanare prima della decisione: per esempio una traduzione mancante o imprecisa, oppure l'atto di stato civile di un evento che non incide direttamente sulla cittadinanza. Per il resto continua ad applicarsi la circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991.
  • Il provvedimento lo deve dire. L'ufficiale di stato civile indica nel riconoscimento quale condizione ricorre e come l'ha accertata, per esempio con il protocollo che riporta data e ora della presentazione.

La stessa circolare fa rientrare nelle lettere a) e a-bis) anche il figlio minorenne per il quale, entro il 27 marzo 2025, il genitore già riconosciuto cittadino aveva chiesto la trascrizione dell'atto di nascita.

La lettera a-bis): l'appuntamento già fissato

La lettera a-bis) salva chi presenta la domanda nel giorno di un appuntamento che l'ufficio aveva fissato e comunicato entro le 23:59 del 27 marzo 2025, anche se quel giorno cade dopo la riforma. Per la circolare è necessario che l'appuntamento sia stato fissato dall'ufficio e comunicato all'interessato entro quel termine; anche qui il riconoscimento segue le regole precedenti.

Attenzione

L'iscrizione a una lista d'attesa, senza un appuntamento comunicato entro il termine, non rientra nel testo della lettera a-bis). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 63 del 2026, ha lasciato espressamente impregiudicata la questione di chi aveva avviato la procedura senza aver ricevuto l'appuntamento, perché il tribunale che l'aveva interpellata non l'aveva sollevata.

La lettera b): la causa già iniziata

Chi aveva depositato il ricorso in tribunale entro le 23:59 del 27 marzo 2025 ottiene l'accertamento con le regole precedenti. Lo hanno confermato entrambe le Corti.

  • La Corte costituzionale, nella sentenza n. 142 del 2025, ha deciso le questioni sulla trasmissione senza limiti proprio perché le cause da cui venivano erano state avviate prima del 27 marzo 2025 e, per la lettera b), restavano regolate dalla disciplina precedente.
  • La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 24045 del 2026, ha fissato questo principio: la disciplina dell'articolo 3-bis «non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore».

Quando arriva la sentenza, l'ufficiale di stato civile che deve trascriverla si limita a prendere atto del dispositivo, senza riesaminare le ragioni per cui il giudice ha riconosciuto la cittadinanza (circolare n. 26185 del 2025). Sul funzionamento della causa, dal tribunale competente alle prove, vedi La causa in tribunale.

Che cosa vuol dire «regole precedenti»

Per chi rientra nelle lettere a), a-bis) e b) la cittadinanza per discendenza si trasmette senza limiti di generazioni, a condizione che la catena non si sia interrotta. Restano quindi decisivi i temi di sempre: la naturalizzazione dell'antenato e la sua data, la linea materna prima del 1948, la sorte dei figli minorenni quando il genitore si naturalizzava, su cui le Sezioni Unite si sono pronunciate proprio nel 2026. Le regole precedenti valgono per chi aveva fatto la domanda o la causa: i suoi familiari che non l'avevano fatta non ne beneficiano automaticamente.

Come si prova la data

  1. Domanda al consolato Conserva il documento con cui il consolato ha registrato la domanda: ricevuta, numero di protocollo, comunicazione scritta, con data e ora.
  2. Domanda al comune Conta il protocollo del comune, con data e ora di presentazione.
  3. Appuntamento Conserva la comunicazione dell'appuntamento: la legge guarda a quando l'ufficio l'ha comunicato, non al giorno in cui l'appuntamento era fissato.
  4. Causa in tribunale La data del deposito del ricorso risulta dal fascicolo del tribunale; il difensore può documentarla con gli atti del deposito.

I figli di chi aveva fatto domanda o causa

Se la domanda o la causa riguardava te, i tuoi figli minorenni che non erano compresi non sono automaticamente coperti. Per loro la riforma ha previsto una strada specifica: i figli di chi è cittadino per nascita in base alle lettere a), a-bis) o b), minorenni al 24 maggio 2025, possono diventare cittadini con una dichiarazione dei genitori, da rendere entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029. Il termine, fissato in origine al 31 maggio 2026, è stato prorogato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Il dettaglio è in La dichiarazione per i minori.

Casi frequenti

  • «Al 27 marzo 2025 mi mancava un documento.» Per la circolare del Ministero si possono sanare solo carenze formali, come una traduzione; se mancava un atto necessario a dimostrare la discendenza, la domanda rischia di non essere considerata «corredata della necessaria documentazione». La valutazione spetta all'ufficio e, in caso di contestazione, al giudice.
  • «Il consolato mi aveva dato appuntamento per il 2026, ma me l'aveva comunicato nel 2024.» È il caso della lettera a-bis): se presenti la domanda nel giorno indicato, si applicano le regole precedenti.
  • «La mia causa è ancora pendente.» Se il ricorso è stato depositato entro il termine, il giudice applica le regole precedenti, come hanno confermato la Corte costituzionale e la Cassazione.
  • «Mio fratello aveva fatto domanda, io no.» La salvaguardia vale per chi ha presentato la domanda o la causa. Per te conta l'articolo 3-bis: vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 3-bis, lettere a), a-bis) e b) (testo vigente su Normattiva); decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74; decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, art. 1, comma 1-ter, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26; Ministero dell'Interno, circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 e circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991 (richiamata); Corte costituzionale, sentenze n. 142 del 2025 e n. 63 del 2026; Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 24045 del 2026. Verificato il 26 settembre 2026.

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