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Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore

Il cosiddetto «minor issue»: che cosa succedeva alla cittadinanza italiana di un figlio minorenne quando il genitore emigrato prendeva la cittadinanza del nuovo Paese. Nel 2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso il contrasto. Qui trovi le norme del 1912, i due orientamenti, la decisione e che cosa significa per domande e cause.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Le norme del 1912
  2. Due letture opposte
  3. Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite
  4. Che cosa cambia per chi ha una pratica
  5. Che cosa verificare nei documenti
  6. Casi frequenti
  7. Fonti

In breve

  1. Con la legge 555 del 1912, in vigore fino al 15 agosto 1992, chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e risiedeva all'estero perdeva quella italiana; i figli minorenni conviventi diventavano stranieri se acquistavano la cittadinanza del nuovo Paese (artt. 8 e 12).
  2. Ma l'articolo 7 faceva conservare la cittadinanza italiana a chi era nato e risiedeva in uno Stato che lo considerava suo cittadino per nascita.
  3. Per un secolo l'amministrazione ha applicato l'articolo 7 ai figli nati nei Paesi dello ius soli; dal 2023 alcune decisioni della Cassazione hanno applicato invece l'articolo 12, facendo perdere la cittadinanza a quei figli.
  4. Le Sezioni Unite (sentenza n. 24045, pubblicata il 26 luglio 2026) hanno dato ragione all'articolo 7: il minore con doppia cittadinanza dalla nascita conserva quella italiana; poteva perderla solo il minore che era esclusivamente italiano. La madre conta quanto il padre.
  5. Il principio pesa sulle domande e sulle cause avviate entro il 27 marzo 2025; per quelle nuove si applica prima l'articolo 3-bis.

Le norme del 1912

Molti emigrati italiani, dopo anni all'estero, prendevano la cittadinanza del Paese in cui vivevano. Per la legge 13 giugno 1912, n. 555, perdeva la cittadinanza italiana, tra gli altri, «chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza» (art. 8, n. 1). Il problema è che cosa succedesse ai figli ancora minorenni. Due articoli della stessa legge sembravano dare risposte diverse.

«Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.» (art. 7)

«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.» (art. 12, secondo comma)

Il caso tipico è quello di un figlio nato, per esempio, negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile o in Venezuela, Paesi che attribuiscono la cittadinanza a chi nasce sul loro territorio. Quel figlio era italiano per discendenza e straniero per nascita sul suolo. Se il genitore italiano si naturalizzava mentre il figlio era minorenne e viveva con lui, la catena si interrompeva o no?

Due letture opposte

La lettura tradizionale. Secondo le Sezioni Unite, per oltre un secolo la pubblica amministrazione ha riconosciuto la cittadinanza a questi figli, applicando l'articolo 7 come norma speciale. La sentenza ricorda due pareri del Consiglio di Stato (n. 1820 del 24 ottobre 1975 e n. 1060 del 7 novembre 1990) e diverse circolari dei Ministeri dell'Interno e degli Esteri. Tra queste la circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 9 del 4 luglio 2001, per la quale la naturalizzazione del genitore dopo la nascita del figlio «non comportava la perdita della nostra cittadinanza da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (jure soli)».

La lettura restrittiva. Alcune decisioni della prima sezione civile della Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 454 del 2024 e, nello stesso senso, le decisioni n. 17161 del 2023 e n. 3564 del 2024, hanno ritenuto invece che prevalesse l'articolo 12. Per questa lettura il figlio con doppia cittadinanza la conservava, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che durante la sua minore età il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana con una naturalizzazione volontaria: una scelta del «capo famiglia» che, nel diritto di allora, produceva effetti anche sui figli. È questa lettura che è stata chiamata «minor issue».

Con l'ordinanza interlocutoria n. 20889 del 2025 la prima sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite

La sentenza n. 24045 del 2026 (udienza del 14 aprile 2026, pubblicata il 26 luglio 2026) riguardava il figlio di una cittadina italiana emigrata in Venezuela, che si era naturalizzata venezuelana quando lui era minorenne. Il tribunale e la corte d'appello di Roma avevano negato la cittadinanza applicando l'articolo 12; le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza e rinviato alla corte d'appello, che dovrà attenersi a quattro principi.

  1. Le cause anteriori alla riforma L'articolo 3-bis non si applica alle domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedente.
  2. Il figlio con doppia cittadinanza dalla nascita Per l'articolo 7 della legge 555/1912, il minore nato all'estero da cittadino o cittadina italiani, in uno Stato di residenza dove la cittadinanza si acquista per nascita sul suolo, «è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano», salvo diverse disposizioni di trattati internazionali o una sua rinuncia da maggiorenne o emancipato.
  3. Chi poteva perderla Per l'articolo 12, «soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana» può subire gli effetti della perdita della cittadinanza del genitore con cui vive, se per la legge straniera acquista la cittadinanza di quello Stato in modo derivato, cioè non per nascita.
  4. Madre e padre La piena equiparazione della madre al padre, che deriva dalle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, vale anche per le conseguenze che la perdita della cittadinanza del genitore produce sul figlio.

Le Sezioni Unite hanno condiviso la tesi sostenuta, oltre che dai ricorrenti, dal Procuratore generale e, nel corso del Novecento, dalla stessa pubblica amministrazione.

Che cosa cambia per chi ha una pratica

  • Domande e cause avviate entro il 27 marzo 2025. Si decidono con le regole precedenti, e il principio delle Sezioni Unite è l'interpretazione di riferimento dopo il contrasto. Vedi Domande e cause avviate prima della riforma.
  • Domande e cause nuove. Per chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si applica prima l'articolo 3-bis: servono le sue condizioni, e solo dopo conta se la catena è integra. Vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma.
  • Naturalizzazioni dopo il 15 agosto 1992. Dal 16 agosto 1992 vale la legge 91/1992: chi acquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo rinuncia se risiede all'estero (art. 11). Il problema del minore riguarda quindi le naturalizzazioni avvenute sotto la legge del 1912.

Che cosa verificare nei documenti

  1. La data della naturalizzazione Serve il documento dell'autorità straniera con la data esatta: vedi La prova della mancata naturalizzazione.
  2. L'età del figlio in quella data Se il figlio era già maggiorenne, il problema non si pone.
  3. La cittadinanza del figlio alla nascita Se il figlio era cittadino del Paese di nascita per nascita sul suolo, vale l'articolo 7; se era soltanto italiano, per esempio perché nato in Italia ed emigrato da bambino, può valere l'articolo 12.
  4. La residenza comune L'articolo 12 riguarda il figlio che aveva la residenza in comune con il genitore.

Casi frequenti

  • «Il mio bisnonno si è naturalizzato statunitense quando mio nonno, nato negli Stati Uniti, aveva dieci anni.» Il nonno era cittadino statunitense per nascita e italiano per discendenza: per le Sezioni Unite ha conservato la cittadinanza italiana. La catena regge, per le pratiche regolate dalle norme precedenti.
  • «Mio nonno era nato in Italia ed era emigrato da bambino con il padre, che poi si è naturalizzato.» Qui il figlio era esclusivamente italiano: per il terzo principio poteva perdere la cittadinanza se acquistava quella straniera in modo derivato. Se è ancora in vita, può valutare la finestra di riacquisto 2025–2027, aperta anche a chi l'aveva persa per l'articolo 12 della legge del 1912.
  • «È stata mia madre, non mio padre, a naturalizzarsi.» Per le Sezioni Unite le regole sono le stesse.

Fonti

Legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 7, 8 e 12 (testo vigente al 15 agosto 1992, su Normattiva); legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 11 e 17; Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 24045 del 2026 (R.G. 8548/2024, udienza del 14 aprile 2026, pubblicata il 26 luglio 2026), testo integrale dal sito della Corte di cassazione; Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria n. 20889 del 2025, ordinanza n. 454 del 2024 e decisioni n. 17161 del 2023 e n. 3564 del 2024 (come riportate nella sentenza n. 24045); Consiglio di Stato, pareri n. 1820 del 1975 e n. 1060 del 1990, e circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 9 del 4 luglio 2001 (come riportati nella stessa sentenza). Verificato il 26 settembre 2026.

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