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Figli nati all'estero di chi è cittadino per discendenza

Sei cittadino italiano, vivi all'estero e ti nasce un figlio che ha anche la cittadinanza del Paese in cui vivi: è italiano? Dopo la riforma del 2025 la risposta dipende da chi sono i suoi genitori e nonni e da dove hanno vissuto. Qui trovi le condizioni, le alternative e sei famiglie tipo.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 8 min

In questa pagina
  1. La prima domanda: tuo figlio ha un'altra cittadinanza?
  2. Quando il figlio è italiano dalla nascita
  3. Quando non lo è: la dichiarazione dei genitori
  4. Figli già nati prima della riforma
  5. Sei famiglie tipo
  6. L'atto di nascita e gli altri adempimenti
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. Se tuo figlio nasce all'estero e ha anche un'altra cittadinanza, è italiano dalla nascita solo se un suo genitore o nonno è, o era al momento della morte, esclusivamente italiano, oppure se un genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, da cittadino, prima della nascita (art. 3-bis, lettere c e d, della legge 91/1992).
  2. Se nessuna delle due condizioni ricorre, non è cittadino per nascita. Se sei cittadino per nascita, puoi però chiedere la cittadinanza per lui con una dichiarazione entro tre anni dalla nascita, gratuita dal 2026, oppure con una dichiarazione seguita da due anni di residenza legale in Italia (art. 4, comma 1-bis).
  3. Con la dichiarazione il figlio diventa cittadino dal giorno successivo a quello in cui si realizzano le condizioni, non dalla nascita.
  4. Per i figli già minorenni al 24 maggio 2025 di chi era stato riconosciuto con una domanda o una causa avviata entro il 27 marzo 2025, la dichiarazione si può rendere fino al 31 maggio 2029.
  5. Se tuo figlio non ha nessun'altra cittadinanza, l'articolo 3-bis non si applica: è cittadino per nascita.

La prima domanda: tuo figlio ha un'altra cittadinanza?

L'articolo 3-bis della legge 91/1992 riguarda chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza. Molti Paesi attribuiscono la propria cittadinanza a chi nasce sul loro territorio, altri a chi nasce da un loro cittadino: il figlio di una coppia italo-straniera, o nato in un Paese di questo tipo, ha di solito una seconda cittadinanza fin dalla nascita. In quel caso si applica la regola della riforma. Se invece il figlio non acquista nessun'altra cittadinanza, restano le regole ordinarie e il figlio di padre o di madre cittadini è cittadino per nascita (art. 1). Che cosa preveda la legge straniera va verificato caso per caso.

Quando il figlio è italiano dalla nascita

Se il figlio ha un'altra cittadinanza, la trasmissione dal genitore funziona ancora in due casi.

  • Un genitore o un nonno esclusivamente italiano (lettera c). Conta chiunque tra i genitori e i quattro nonni, purché alla data della nascita del figlio abbia solo la cittadinanza italiana, o l'avesse al momento della morte se è morto prima. Lo ha precisato il Ministero dell'Interno nella circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, che mette a carico di chi chiede il riconoscimento la prova dell'assenza di altre cittadinanze: le semplici dichiarazioni non bastano.
  • Un genitore che ha vissuto in Italia (lettera d). Un genitore o adottante deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio. Si prova con il certificato storico di residenza del comune.

La circolare aggiunge che queste condizioni non creano un nuovo modo di trasmissione: la cittadinanza passa solo se la catena familiare è integra secondo le regole di sempre.

Quando non lo è: la dichiarazione dei genitori

Se nessuna delle due condizioni ricorre, il figlio non è cittadino per nascita. La legge di conversione del 2025 ha però creato una strada apposita, l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 91/1992. Il figlio minorenne, straniero o apolide, il cui padre o madre sono cittadini per nascita, diventa cittadino se i genitori, o il tutore, dichiarano di volerlo e se ricorre una di due condizioni:

  • lettera a): dopo la dichiarazione, il figlio risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi;
  • lettera b): la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita, o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da un cittadino italiano.

Il termine della lettera b) era di un anno: lo ha portato a tre anni la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513), che ha anche escluso per questa dichiarazione il contributo di 250 euro (art. 9-bis, comma 2, della legge 91/1992). Requisiti, luoghi e passaggi sono spiegati in La dichiarazione per i minori.

Attenzione

La dichiarazione è riservata ai figli di chi è cittadino per nascita. Per la circolare del Ministero dell'Interno ne sono esclusi i figli di chi è diventato italiano per naturalizzazione, per beneficio di legge, per matrimonio o per trasmissione dal genitore da minorenne. Chi è stato riconosciuto cittadino per discendenza è invece cittadino per nascita.

Figli già nati prima della riforma

L'articolo 3-bis si applica anche a chi è nato prima della sua entrata in vigore. Per i figli già nati la situazione è questa:

  • se il genitore già riconosciuto cittadino aveva chiesto la trascrizione del loro atto di nascita entro il 27 marzo 2025, per la circolare n. 26185 rientrano nelle lettere a) e a-bis) e sono riconosciuti con le regole precedenti;
  • se il figlio era minorenne il 24 maggio 2025 e il genitore è cittadino per nascita grazie a una domanda o a una causa avviata entro il 27 marzo 2025 (lettere a, a-bis e b), la dichiarazione della lettera b) si può rendere fino alle 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029, anche se sono passati più di tre anni dalla nascita (art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 36/2025, come prorogato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200);
  • negli altri casi valgono le condizioni delle lettere c) e d) o la dichiarazione ordinaria entro tre anni dalla nascita.

Sei famiglie tipo

Gli esempi mostrano il meccanismo; ogni caso reale va verificato sui documenti.

SituazioneItaliano dalla nascita?Che cosa si può fare
Il padre è nato in Italia e ha solo la cittadinanza italiana; il figlio nasce in Argentina nel 2026.Sì, lettera c).Trascrivere l'atto di nascita in Italia tramite il consolato.
La madre, italiana per discendenza e brasiliana, è stata riconosciuta nel 2018; nessun genitore o nonno del figlio è solo italiano; la madre non ha mai vissuto in Italia. Il figlio nasce in Brasile nel 2026.No.Dichiarazione dei genitori entro tre anni dalla nascita (art. 4, comma 1-bis, lettera b), gratuita.
Come sopra, ma la madre ha vissuto in Italia con residenza anagrafica dal 2019 al 2022.Sì, lettera d).Trascrizione dell'atto di nascita, con il certificato storico di residenza della madre.
Il padre ha chiesto il riconoscimento al consolato nel 2019 ed è stato riconosciuto; il figlio, nato nel 2019, era minorenne il 24 maggio 2025 e il suo atto di nascita non era stato trascritto né chiesto in trascrizione entro il 27 marzo 2025.No, salvo le lettere c) o d).Dichiarazione dei genitori fino al 31 maggio 2029.
Il padre è diventato italiano per naturalizzazione, è rimasto in Italia per tre anni dopo il giuramento e poi si è trasferito all'estero, dove nasce il figlio.Sì, lettera d).Trascrizione dell'atto di nascita. Senza i due anni in Italia non potrebbe usare la dichiarazione, riservata ai cittadini per nascita.
Il figlio nasce all'estero da genitori italiani e non acquista nessun'altra cittadinanza.Sì, l'articolo 3-bis non si applica.Trascrizione dell'atto di nascita.

L'atto di nascita e gli altri adempimenti

Se il figlio è italiano dalla nascita, l'atto di nascita formato all'estero va trascritto in Italia: il consolato lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune indicato dall'articolo 17 del d.P.R. 396/2000: tra gli altri, il comune di iscrizione all'AIRE e, per chi è nato e vive all'estero, il comune di nascita o di residenza della madre o del padre, oppure quello dell'avo materno o paterno. Vedi Trascrizione degli atti nel comune. Al momento della trascrizione conviene decidere anche il cognome e ricordarsi dell'iscrizione del figlio all'AIRE.

Se il figlio diventa cittadino con la dichiarazione, la dichiarazione e l'accertamento delle condizioni vanno iscritti nel registro di cittadinanza del comune, come prevedono la circolare n. 26185 e l'articolo 23 del d.P.R. 396/2000.

Casi frequenti

  • «Io e mio marito siamo entrambi italiani per discendenza e abbiamo anche la cittadinanza statunitense.» Se nessuno dei due e nessuno dei nonni del bambino è solo italiano, e nessuno di voi ha vissuto due anni in Italia prima della nascita, il bambino non è italiano per nascita. Potete rendere la dichiarazione entro tre anni.
  • «Mio figlio ha cinque anni e non lo avevo mai registrato.» Se era minorenne al 24 maggio 2025 e tu sei cittadino per nascita grazie a una domanda o a una causa avviata entro il 27 marzo 2025, hai tempo fino al 31 maggio 2029. Altrimenti resta la lettera a): dichiarazione seguita da due anni di residenza legale in Italia.
  • «Mia madre, la nonna del bambino, vive in Italia ed è solo italiana.» È il caso della lettera c): un ascendente di secondo grado con la sola cittadinanza italiana alla nascita del bambino.
  • «E i figli di mio figlio?» Un figlio diventato cittadino con la dichiarazione lo è per beneficio di legge, non per nascita: da adulto non potrà usare a sua volta la dichiarazione per i propri figli, per i quali varranno le condizioni delle lettere c) e d).

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 3-bis, 4 (commi 1-bis e 1-ter), 9-bis e 23 (testo vigente su Normattiva); decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, art. 1, comma 1-ter, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, e modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513 (come riportato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2026 e dagli avvisi consolari del gennaio 2026); d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 17 e 23; Ministero dell'Interno, circolare n. 26185 del 28 maggio 2025. Verificato il 26 settembre 2026.

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  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
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