Per discendenzaProcedura
La dichiarazione per i figli minorenni
Dal 2025 il figlio nato all'estero di un cittadino italiano per nascita, se non è italiano dalla nascita, può diventarlo con una dichiarazione dei genitori. Qui trovi i requisiti, i termini (tre anni dalla nascita e, per alcuni, il 31 maggio 2029), dove si presenta, quanto costa e da quando il figlio è cittadino.
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In breve
- Riguarda il figlio minorenne, straniero o apolide, il cui padre o la cui madre è cittadino italiano per nascita. La dichiarazione la rendono entrambi i genitori, o il tutore.
- Serve anche una di due condizioni: dopo la dichiarazione il figlio risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi (lettera a), oppure la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione (lettera b).
- Termine speciale: per chi era minorenne il 24 maggio 2025 ed è figlio di un cittadino riconosciuto con una domanda o una causa avviata entro il 27 marzo 2025, la dichiarazione della lettera b) si può rendere fino alle 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.
- Dal 1° gennaio 2026 il termine ordinario è di tre anni invece di uno e la dichiarazione della lettera b) non paga il contributo di 250 euro.
- Il figlio diventa cittadino dal giorno successivo a quello in cui si realizzano le condizioni, non dalla nascita, e da maggiorenne può rinunciare se ha un'altra cittadinanza.
Da dove viene
Con la riforma del 2025 chi nasce all'estero e ha un'altra cittadinanza non è più automaticamente italiano, salvo le eccezioni dell'articolo 3-bis della legge 91/1992 (vedi Figli nati all'estero di chi è cittadino per discendenza). Per non lasciare senza strade i figli dei cittadini, la legge di conversione, la legge 23 maggio 2025, n. 74, in vigore dal 24 maggio 2025, ha aggiunto all'articolo 4 due commi. Il comma 1-bis dice:
«Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.»
Il comma 1-ter aggiunge che, divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza in questo modo può rinunciarvi se ha un'altra cittadinanza. Da allora la norma è cambiata due volte: la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513) ha portato il termine della lettera b) da uno a tre anni e ha escluso il contributo; il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha spostato il termine speciale dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029.
Chi può fare la dichiarazione
- Il genitore deve essere cittadino per nascita. Per la circolare del Ministero dell'Interno n. 26185 del 28 maggio 2025 l'ufficio deve verificare a quale titolo il genitore è cittadino: sono esclusi i figli di chi è diventato italiano per naturalizzazione, per beneficio di legge, per matrimonio o per trasmissione da genitore a figlio minorenne. Chi è stato riconosciuto cittadino per discendenza è cittadino per nascita.
- Dichiarano entrambi i genitori, anche quello straniero, oppure il tutore. Se la filiazione è stabilita verso una sola persona o se l'altro genitore è morto, basta la dichiarazione dell'unico genitore, con la prova documentale di questa circostanza.
- Se i genitori dichiarano in momenti diversi, il requisito si considera soddisfatto alla data della dichiarazione del secondo genitore.
- Se la filiazione è riconosciuta in tempi diversi, il termine decorre dal primo riconoscimento quando entrambi i genitori sono cittadini per nascita; se il primo a riconoscere il figlio è il genitore straniero, o un cittadino che non lo è per nascita, il termine decorre dal riconoscimento del genitore cittadino per nascita. La circolare lo ha scritto quando il termine era di un anno; la legge ha allungato il termine senza cambiarne il punto di partenza.
Le due strade
| Lettera a): residenza in Italia | Lettera b): termine dalla nascita | |
|---|---|---|
| Quando | In qualsiasi momento durante la minore età; poi il figlio deve risiedere legalmente in Italia per almeno due anni continuativi. | Entro tre anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. |
| Come si prova | Certificato storico di residenza del comune. | Data della dichiarazione e atto di nascita del figlio. |
| Contributo di 250 euro | Dovuto (art. 9-bis, comma 2, della legge 91/1992). | Non dovuto dal 1° gennaio 2026. |
| Da quando il figlio è cittadino | Dal giorno successivo a quello in cui si compiono i due anni di residenza. | Dal giorno successivo alla dichiarazione, o alla seconda dichiarazione se i genitori dichiarano in momenti diversi. |
La regola generale è nell'articolo 15 della legge 91/1992: l'acquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. La circolare n. 26185 ribadisce che in questi casi il minore diventa cittadino non dalla nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge.
Il termine speciale del 31 maggio 2029
L'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, come convertito e poi modificato, prevede una finestra più lunga per una categoria precisa di figli:
«Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.»
- Chi: chi era minorenne il 24 maggio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione, figlio di un genitore cittadino per nascita il cui status è stato o viene riconosciuto grazie a una domanda al consolato o al comune, a un appuntamento o a una causa avviati entro le 23:59 del 27 marzo 2025. Vedi Domande e cause avviate prima della riforma.
- Che cosa consente: la dichiarazione della lettera b) anche se dalla nascita sono passati più di tre anni.
- Il termine: era il 31 maggio 2026; l'articolo 1, comma 19-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, lo ha spostato al 31 maggio 2029. Diversi consolati hanno pubblicato l'avviso della proroga nella primavera del 2026.
- Se il figlio diventa maggiorenne prima del termine: per la circolare n. 26185, scritta quando il termine era il 31 maggio 2026, la dichiarazione la presenta direttamente l'interessato entro lo stesso termine.
Dove e come si presenta
- L'ufficio Le dichiarazioni sulla cittadinanza si rendono all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il dichiarante risiede o intende stabilire la residenza oppure, per chi vive all'estero, davanti all'autorità consolare del luogo di residenza (art. 23 della legge 91/1992).
- Di persona Per la circolare n. 26185 la dichiarazione è formale e si rende di persona, davanti a chi esercita le funzioni di stato civile. Sul sito del consolato o del comune competente verifica come si prenota e se c'è un modulo da usare.
- I documenti Di regola l'atto di nascita del figlio, i documenti d'identità dei genitori e del figlio, la prova che il genitore è cittadino per nascita e, all'estero, la prova della residenza nella circoscrizione consolare. L'elenco esatto lo pubblica ogni consolato o comune.
- La registrazione La dichiarazione e il successivo accertamento delle condizioni si iscrivono nel registro di cittadinanza (art. 23 del d.P.R. 396/2000); poi si procede alla trascrizione dell'atto di nascita e all'iscrizione all'AIRE. Vedi Trascrizione degli atti nel comune.
Quanto costa
La dichiarazione della lettera b) non paga il contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge 91/1992: lo esclude il secondo periodo del comma 2, introdotto dalla legge di bilancio per il 2026. Gli avvisi consolari pubblicati a gennaio 2026 precisano che la gratuità vale per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2026 e che non sono previsti rimborsi per quelle presentate prima. Per la dichiarazione della lettera a) il contributo resta dovuto; la circolare del 2025 precisava che si paga per ciascun minore.
Che cosa comporta per il futuro
- Cittadino, ma non per nascita. Il figlio acquista la cittadinanza per beneficio di legge. Per la circolare n. 26185 la dichiarazione dell'articolo 4, comma 1-bis, è riservata ai figli di cittadini per nascita: da adulto, quindi, non potrà usarla per i propri figli, per i quali varranno le condizioni dell'articolo 3-bis.
- La rinuncia è una facoltà. Da maggiorenne può rinunciare alla cittadinanza italiana se ne ha un'altra (comma 1-ter). Non è un obbligo di scelta: se non fa nulla, resta cittadino.
Casi frequenti
- «Mio figlio ha quattro anni: è troppo tardi?» Se era minorenne al 24 maggio 2025 e sei stato riconosciuto cittadino grazie a una domanda o a una causa avviata entro il 27 marzo 2025, hai tempo fino al 31 maggio 2029. Altrimenti il termine di tre anni è scaduto e resta la lettera a): dichiarazione e poi due anni di residenza legale in Italia.
- «L'altro genitore non è italiano: deve firmare anche lui?» Sì, dichiarano entrambi i genitori. Basta un genitore solo se la filiazione è stabilita soltanto verso di lui o se l'altro è morto, con la relativa prova.
- «Nel 2025 abbiamo pagato 250 euro.» Secondo gli avvisi consolari la gratuità vale dal 1° gennaio 2026 e non sono previsti rimborsi.
- «Mio figlio è diventato maggiorenne nel frattempo.» Per la circolare del Ministero, nel regime del termine speciale la dichiarazione la presenta lui stesso entro la scadenza.
- «Sono diventato italiano per naturalizzazione.» La dichiarazione non è disponibile. Tuo figlio può essere italiano dalla nascita se hai risieduto in Italia almeno due anni continuativi, da cittadino, prima della sua nascita (art. 3-bis, lettera d).
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4 (commi 1-bis e 1-ter), 9-bis, 15 e 23 (testo vigente su Normattiva); decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, art. 1, commi 1-bis e 1-ter, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (in vigore dal 24 maggio 2025); decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, art. 1, comma 19-ter, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026); legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 23; Ministero dell'Interno, circolare n. 26185 del 28 maggio 2025; Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2026 (punto 9.2.3); avvisi dei consolati generali d'Italia a Rosario (5 gennaio 2026) e a Marsiglia (4 marzo 2026). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.