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Quando si perde la cittadinanza italiana: oggi e prima del 1992

Dal 16 agosto 1992 prendere un'altra cittadinanza non fa più perdere quella italiana, e i casi di perdita sono pochi. Prima valeva la legge del 1912, che la faceva perdere a chi si naturalizzava all'estero, alle donne che sposavano uno straniero e ai figli minori. Quelle regole contano ancora oggi per ricostruire una discendenza.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 8 min

In questa pagina
  1. La regola di oggi: la cittadinanza non si perde prendendone un'altra
  2. I casi di perdita previsti oggi
  3. Prima del 16 agosto 1992: la legge del 1912
  4. Perché queste regole contano ancora
  5. Si può recuperare la cittadinanza persa?
  6. Casi frequenti
  7. Fonti

In breve

  1. Dal 16 agosto 1992 chi acquista un'altra cittadinanza conserva quella italiana (art. 11 della legge 91/1992).
  2. Oggi si perde solo in casi rari: rinuncia, rifiuto di lasciare un impiego o un servizio militare per uno Stato estero dopo l'intimazione del Governo, fatti in tempo di guerra, revoca dell'adozione per colpa dell'adottato, revoca per reati di terrorismo.
  3. Fino al 15 agosto 1992 valeva la legge 555/1912: si perdeva la cittadinanza naturalizzandosi volontariamente all'estero, e la perdevano anche la moglie e, a certe condizioni, i figli minori.
  4. Quelle vecchie regole decidono ancora se una catena di discendenza si è interrotta, e in tribunale tocca a chi chiede la cittadinanza provare che non si è interrotta.

La regola di oggi: la cittadinanza non si perde prendendone un'altra

La legge 91/1992 è in vigore dal 16 agosto 1992. Il suo articolo 11 ha capovolto la regola precedente: il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, e può rinunciarvi solo se risiede o si trasferisce all'estero. Chi si è naturalizzato in un altro Paese dal 16 agosto 1992 in poi, quindi, è rimasto italiano.

La nuova legge non ha riaperto il passato: lo stato di cittadinanza acquisito prima «non si modifica se non per fatti posteriori» alla sua entrata in vigore (art. 20). Chi aveva perso la cittadinanza prima del 16 agosto 1992 non l'ha riavuta automaticamente: per recuperarla servono le regole sul riacquisto.

I casi di perdita previsti oggi

CasoChe cosa prevede la leggeNorma
RinunciaChi ha un'altra cittadinanza e risiede all'estero può rinunciare con una dichiarazione formale.Art. 11 (e artt. 3, 4, 13, 14)
Impiego, carica o servizio militare per uno Stato esteroSi perde la cittadinanza solo se il Governo intima di lasciare l'impiego, la carica o il servizio e l'interessato non lo fa nel termine fissato. L'intimazione è un decreto del Ministro dell'Interno; la perdita scatta dal giorno dopo la scadenza del termine.Art. 12, c. 1; art. 9 d.P.R. 572/1993
Stato di guerraChi, durante una guerra con uno Stato estero, ha accettato o non ha lasciato un impiego o una carica pubblica per quello Stato, vi ha prestato servizio militare senza esservi obbligato o ne ha preso volontariamente la cittadinanza, perde quella italiana alla fine dello stato di guerra.Art. 12, c. 2
Revoca dell'adozioneIl minore straniero adottato da un cittadino diventa cittadino; se l'adozione viene revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza, purché abbia o riacquisti un'altra cittadinanza.Art. 3, c. 3
Revoca per reati di terrorismoSolo per chi l'ha acquistata con la dichiarazione dei nati in Italia al compimento dei 18 anni, per matrimonio o per naturalizzazione, dopo una condanna definitiva per reati di terrorismo o di eversione.Art. 10-bis

La rinuncia e la revoca hanno pagine proprie: rinuncia e revoca.

E la riforma del 2025?

L'articolo 3-bis, introdotto nel 2025, non toglie la cittadinanza a chi l'aveva: stabilisce che alcune persone nate all'estero con un'altra cittadinanza sono considerate come se non l'avessero mai acquistata. La Corte costituzionale lo ha descritto come una preclusione originaria e non come una revoca (sentenza 63/2026). Trovi le regole nella pagina su chi è ancora cittadino dopo la riforma.

Prima del 16 agosto 1992: la legge del 1912

Fino al 15 agosto 1992 la cittadinanza era regolata dalla legge 13 giugno 1912, n. 555. Le sue regole sulla perdita sono quelle che si incontrano ricostruendo la storia di una famiglia emigrata.

Chi si naturalizzava all'estero

L'articolo 8 della legge del 1912 faceva perdere la cittadinanza:

  • a chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e stabiliva, o aveva già stabilito, la residenza all'estero (n. 1). È il caso tipico dell'emigrato che chiedeva la naturalizzazione nel Paese in cui viveva;
  • a chi aveva acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della propria volontà e poi dichiarava di rinunciare a quella italiana, risiedendo all'estero (n. 2);
  • a chi, entrato al servizio di un Governo estero o nelle sue forze armate, non se ne andava nonostante l'intimazione del Governo italiano (n. 3).

Per una discendenza conta soprattutto la data. Se l'avo si è naturalizzato dopo la nascita del figlio, il figlio era già cittadino quando è nato; se si è naturalizzato prima, al momento della nascita non era più cittadino e non poteva trasmettere nulla. La pagina sulla prova della mancata naturalizzazione spiega come si documenta.

Chi nasceva in un Paese che dava la sua cittadinanza per nascita

L'articolo 7 prevedeva che il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero che lo considerava suo cittadino per nascita conservasse la cittadinanza italiana, con la possibilità di rinunciarvi una volta diventato maggiorenne. È la regola dei figli di emigrati nati, per esempio, nei Paesi delle Americhe che attribuivano la cittadinanza a chi nasceva sul loro territorio.

Le donne sposate con uno straniero

L'articolo 10 faceva perdere la cittadinanza alla donna italiana che sposava uno straniero, se la cittadinanza del marito le si trasmetteva per effetto del matrimonio; l'articolo 11 gliela faceva perdere se il marito diventava straniero e lei ne acquistava la cittadinanza. La Corte costituzionale, con la sentenza 87/1975, ha dichiarato illegittimo l'articolo 10, terzo comma, nella parte in cui prevedeva la perdita «indipendentemente dalla volontà della donna». La riforma del diritto di famiglia ha poi permesso alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio di riacquistarla con una dichiarazione (art. 219 della legge 151/1975). Il tema si intreccia con quello della linea materna e delle cause «1948».

I figli minorenni

Secondo l'articolo 12, i figli minori non emancipati di chi perdeva la cittadinanza diventavano stranieri se vivevano con il genitore che esercitava la patria potestà e acquistavano la cittadinanza di uno Stato straniero. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 24045/2026, hanno chiarito che quella perdita riguardava solo il minore che aveva esclusivamente la cittadinanza italiana: chi era nato all'estero con la cittadinanza del Paese di nascita l'ha conservata. I dettagli sono nella pagina sul figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore.

Perché queste regole contano ancora

Chi chiede il riconoscimento della cittadinanza per discendenza deve mostrare che nessun anello della catena l'ha persa prima di trasmetterla. Nelle cause in tribunale la legge lo dice in modo esplicito dal 2025: chi chiede l'accertamento della cittadinanza deve allegare e provare che non ci sono cause di mancato acquisto o di perdita previste dalla legge (art. 19-bis, comma 2-ter, del d.lgs. 150/2011); nelle stesse cause, salvo i casi previsti dalla legge, non sono ammessi il giuramento e la prova per testimoni (comma 2-bis). Servono documenti: atti di naturalizzazione, certificati delle autorità straniere, atti di stato civile.

Esempio

Un emigrato nato in Italia nel 1890 si stabilisce all'estero, ha un figlio nel 1925 e si naturalizza nel 1931. Con la legge del 1912 perde la cittadinanza nel 1931, ma il figlio nato nel 1925 era già cittadino. Se invece si fosse naturalizzato nel 1920, prima della nascita del figlio, non avrebbe potuto trasmettergliela. Poiché nel 1931 il figlio era minorenne, va considerata anche la regola dell'articolo 12 sui figli minori descritta sopra. Questo esempio riguarda solo la regola sulla perdita: se oggi un discendente sia cittadino dipende anche dall'articolo 3-bis e dagli altri anelli della catena.

Si può recuperare la cittadinanza persa?

Sì, in alcuni casi. Le regole ordinarie dell'articolo 13 della legge 91/1992 permettono il riacquisto soprattutto a chi torna a vivere in Italia; l'articolo 17, riscritto nel 2025, permette a chi è nato in Italia o vi ha risieduto almeno due anni di fila e ha perso la cittadinanza con la legge del 1912 di riacquistarla con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Tutto è spiegato nella pagina sul riacquisto.

Casi frequenti

  • «Mi sono naturalizzato all'estero nel 1998: sono ancora italiano?» La naturalizzazione dopo il 15 agosto 1992 non fa perdere la cittadinanza italiana (art. 11). Restano possibili solo le cause di perdita elencate sopra.
  • «Mio nonno si è naturalizzato nel 1950: la catena si è interrotta?» Dipende da quando è nato suo figlio rispetto alla naturalizzazione e da come si applica la regola sui figli minori. Poi va considerato l'articolo 3-bis.
  • «Ho lavorato per un'amministrazione straniera: ho perso la cittadinanza?» Con la legge attuale no, a meno che il Governo italiano non ti abbia intimato di lasciare l'impiego con un decreto e tu non l'abbia fatto nel termine fissato.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3, 10-bis, 11, 12, 13, 17, 20, 26 e 27; legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 7, 8, 10, 11 e 12 (testo vigente al 15 agosto 1992); d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 9; legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 219; d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis, commi 2-bis e 2-ter (introdotti dal d.l. 36/2025, conv. dalla L. 74/2025); Corte costituzionale, sentenze 87/1975 e 63/2026; Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24045/2026. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

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  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

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