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Discendenti di italiani che vivono in Italia: la cittadinanza per beneficio di legge

Chi ha un genitore o un nonno italiano per nascita ma non è cittadino può diventarlo con una dichiarazione, se ricorre uno dei casi dell'art. 4, comma 1, della legge 91/1992. Qui trovi le tre strade, come si fa la dichiarazione, che cosa cambia rispetto al riconoscimento iure sanguinis e le alternative dopo i 19 anni.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 8 min

In questa pagina
  1. Che cosa dice l'art. 4, comma 1
  2. Perché conta dopo la riforma del 2025
  3. Le tre strade
  4. Come si fa la dichiarazione
  5. Se hai già superato i 19 anni: la naturalizzazione in due anni
  6. Entrare in Italia per lavorare: il canale per i discendenti
  7. E i figli minorenni?
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. Se tuo padre, tua madre o un tuo nonno sono o sono stati cittadini italiani per nascita, puoi diventare cittadino con una dichiarazione in tre casi: servizio militare per l'Italia, impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, oppure due anni di residenza legale in Italia al compimento dei 18 anni.
  2. Non è un riconoscimento dalla nascita: diventi cittadino dal giorno successivo a quello in cui sono soddisfatte le condizioni.
  3. L'art. 3-bis del 2025, che limita la cittadinanza per discendenza dei nati all'estero, non nomina l'art. 4 tra le norme a cui deroga.
  4. Dopo i 19 anni resta la naturalizzazione: dal 2025, per chi ha un genitore o un nonno cittadino per nascita, bastano due anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lett. a).
  5. Dal 2025 i discendenti di italiani con cittadinanza di alcuni Paesi possono entrare in Italia per lavoro subordinato fuori dalle quote.

Che cosa dice l'art. 4, comma 1

«Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.»

Gli ascendenti in linea retta di secondo grado sono i nonni. Le parole «sono o» sono state aggiunte nel 2025 dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (art. 1, comma 1-bis). Prima il testo parlava solo di genitori o nonni che «sono stati» cittadini per nascita. Oggi la norma copre in modo espresso anche il caso in cui il genitore o il nonno sia tuttora cittadino.

È quella che si chiama acquisto della cittadinanza per beneficio di legge: la legge ti riconosce un titolo, e tu decidi se usarlo con una dichiarazione. La differenza con il riconoscimento iure sanguinis è netta. Chi viene riconosciuto per discendenza è considerato cittadino dalla nascita. Chi usa l'art. 4 era straniero e diventa cittadino da quel momento in poi (art. 15 della legge 91/1992).

Perché conta dopo la riforma del 2025

L'art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto nel 2025, considera non aver mai acquistato la cittadinanza chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza, salvo le condizioni che elenca. La norma dice espressamente di derogare agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge 91/1992, oltre che ad alcune norme della legge 555/1912, della legge 123/1983 e del codice civile del 1865. L'art. 4 non è nell'elenco. Chi non può più essere riconosciuto cittadino dalla nascita, perché non rientra nelle eccezioni del 3-bis, conserva quindi le strade dell'art. 4 e della naturalizzazione dell'art. 9, se ne ha i requisiti. Le eccezioni del 3-bis sono spiegate in chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025.

Le tre strade

a) Il servizio militare

Occorre prestare effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarare prima di voler acquistare la cittadinanza. Il regolamento considera prestato effettivamente il servizio da chi ha compiuto per intero la ferma nelle Forze armate italiane o un servizio equiparato. Fa eccezione il mancato completamento per cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità (art. 1, comma 2, lett. b, d.P.R. 572/1993). In questo caso la cittadinanza decorre dal giorno successivo al congedo (art. 13 d.P.R. 572/1993).

b) L'impiego pubblico alle dipendenze dello Stato

Occorre assumere un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiarare di voler acquistare la cittadinanza. La legge richiede proprio un rapporto di pubblico impiego con lo Stato.

c) La residenza legale a 18 anni

È la strada più comune per chi è cresciuto in Italia. Al compimento dei 18 anni devi risiedere legalmente in Italia da almeno due anni e devi presentare la dichiarazione entro un anno dal compimento dei 18 anni. Il regolamento precisa che la residenza legale deve essere stata continua nell'ultimo biennio prima della maggiore età e fino al giorno della dichiarazione (art. 3, comma 3, d.P.R. 572/1993). Per residenza legale si intende quella conforme alle regole sul soggiorno e sull'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 2, lett. a, d.P.R. 572/1993): vedi residenza legale e continuativa.

Come si fa la dichiarazione

La dichiarazione si rende all'ufficiale dello stato civile del comune dove risiedi o intendi stabilire la residenza oppure, se vivi all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare (art. 23 della legge 91/1992). Per le strade b) e c) il regolamento chiede:

  • l'atto di nascita;
  • il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre, della madre o del nonno;
  • la documentazione sulla residenza, dove richiesta (art. 3, comma 2, d.P.R. 572/1993).

La dichiarazione è soggetta al contributo di 250 euro previsto per le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza (art. 9-bis, comma 2, della legge 91/1992). Chi verifica le condizioni dipende dalla strada: per la residenza a 18 anni è il sindaco del comune che ha iscritto la dichiarazione, oppure il consolato se la dichiarazione è stata resa all'estero. Negli altri casi, servizio militare e impiego statale, è il Ministero dell'Interno (art. 16 d.P.R. 572/1993). La cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità (art. 15 della legge 91/1992). Per questa via la legge non richiede la certificazione di lingua B1, che l'art. 9.1 prevede per le concessioni degli articoli 5 e 9.

Se hai già superato i 19 anni: la naturalizzazione in due anni

La strada c) ha una finestra di un anno. Chiusa quella, per chi ha un genitore o un nonno cittadino per nascita resta la naturalizzazione dell'art. 9, comma 1, lett. a). Dal 2025 richiede due anni di residenza legale in Italia invece di tre: l'art. 1-bis, comma 2, del d.l. 36/2025, introdotto in sede di conversione, ha riscritto la lettera a). Il nuovo testo parla di straniero «del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni». Chi è nato in Italia ha ora una lettera propria, la a-bis, con tre anni di residenza legale.

Attenzione alla differenza di natura. La dichiarazione dell'art. 4 è un diritto: se hai i requisiti diventi cittadino. La naturalizzazione dell'art. 9 è una concessione, con decreto del Presidente della Repubblica. Richiede lingua B1, contributo, esame della domanda entro ventiquattro-trentasei mesi e giuramento. Vedi residenza ridotta: chi può chiedere prima.

Entrare in Italia per lavorare: il canale per i discendenti

Per usare queste strade bisogna vivere legalmente in Italia. Il d.l. 36/2025, come convertito, ha aggiunto all'art. 27 del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) il comma 1-octies. Consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote, con le procedure dell'art. 22 del testo unico, allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano, che ha la cittadinanza di uno Stato di rilevante emigrazione italiana individuato con decreto del Ministro degli Esteri.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2025. Secondo il Ministero del Lavoro gli Stati individuati sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. Il criterio sono le collettività italiane con oltre centomila iscritti all'AIRE. Il canale riguarda l'ingresso per lavoro, non la cittadinanza: la cittadinanza arriva poi, se ne maturano i requisiti, per le vie descritte sopra.

E i figli minorenni?

Per i minorenni stranieri il cui padre o la cui madre sono cittadini per nascita, dal 2025 esiste una dichiarazione apposita dei genitori o del tutore (art. 4, comma 1-bis). Il minore diventa cittadino se dopo la dichiarazione risiede legalmente in Italia per due anni continuativi, oppure se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. La dichiarazione presentata entro i tre anni non paga il contributo di 250 euro (art. 9-bis, comma 2). Divenuto maggiorenne, può rinunciarvi se ha un'altra cittadinanza (art. 4, comma 1-ter). I dettagli sono in la dichiarazione per i minori.

Casi frequenti

  • «Mio nonno era cittadino italiano per nascita; io sono nato in Argentina e vivo in Italia da quando avevo 15 anni. Ho appena compiuto 18 anni.» È il caso tipico della strada c): se nei due anni prima dei 18 la residenza legale è stata continua, hai un anno di tempo per la dichiarazione al comune.
  • «Ho 30 anni, il nonno era italiano e non ho fatto domanda prima del 2025.» Il riconoscimento dalla nascita dipende dalle eccezioni dell'art. 3-bis. Se vieni a vivere legalmente in Italia, la naturalizzazione dell'art. 9, lett. a), richiede due anni di residenza legale.
  • «Serve il B1 per la dichiarazione dell'art. 4?» L'art. 9.1 lo richiede per le concessioni degli articoli 5 e 9, non per le dichiarazioni dell'art. 4. Serve invece per la naturalizzazione.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, 9, 9.1, 9-bis, 15, 23 (testo vigente su Normattiva); d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. legge 23 maggio 2025, n. 74, artt. 1, comma 1-bis, e 1-bis; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513 (termine di tre anni dell'art. 4, comma 1-bis); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27, comma 1-octies; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 1, 3, 13, 16; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, notizia del 27 novembre 2025 «Discendenti di italiani: ingressi per lavoro fuori-quota da alcuni Paesi» (decreto del Ministro degli Affari Esteri pubblicato nella G.U. del 24 novembre 2025). Verificato il 26 settembre 2026.

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  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
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