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Figli riconosciuti o adottati da un cittadino italiano

Il riconoscimento di un figlio, una sentenza che dichiara la paternità o la maternità e l'adozione possono cambiare la cittadinanza di chi ne è oggetto. Qui trovi le regole degli articoli 2 e 3 della legge 91/1992, la differenza tra minori e maggiorenni e che cosa cambia dal 2025 per chi è nato all'estero.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione
  2. L'adozione di un minore
  3. L'adozione di un maggiorenne
  4. Nati all'estero con un'altra cittadinanza: l'art. 3-bis
  5. Se l'art. 3-bis non lo consente: la dichiarazione per i minori
  6. Casi frequenti
  7. Fonti

In breve

  1. Se un cittadino italiano riconosce un figlio minorenne, o un giudice ne dichiara la paternità o maternità, il figlio ne segue la cittadinanza secondo le regole della legge 91/1992 (art. 2).
  2. Il figlio riconosciuto da maggiorenne conserva la propria cittadinanza, ma entro un anno può dichiarare di eleggere quella italiana.
  3. Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza (art. 3). Il maggiorenne adottato no: può chiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale.
  4. Dal 2025 l'art. 3-bis deroga anche agli articoli 2 e 3 per chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza. Serve una delle condizioni che elenca, tra cui due anni di residenza in Italia del genitore o dell'adottante prima della nascita o dell'adozione.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione

L'art. 2 della legge 91/1992 distingue secondo l'età del figlio.

  • Figlio minorenne. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età «ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge» (art. 2, comma 1). Se il genitore che riconosce è cittadino, si applica l'art. 1, per cui il figlio di padre o di madre cittadini è cittadino.
  • Figlio maggiorenne. Conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero (art. 2, comma 2).

Le stesse regole valgono per i figli la cui paternità o maternità non può essere dichiarata, se un giudice ha riconosciuto il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2, comma 3).

La dichiarazione di elezione si rende all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o, all'estero, al consolato (art. 23). Il regolamento chiede l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento o la sentenza con cui è dichiarata la filiazione, oppure quella che rende efficace in Italia la pronuncia straniera o riconosce il diritto al mantenimento, e il certificato di cittadinanza del genitore (art. 3, comma 1, d.P.R. 572/1993). Accerta le condizioni il sindaco o il consolato che ha ricevuto la dichiarazione (art. 16 d.P.R. 572/1993). Come le altre dichiarazioni di elezione e acquisto, è soggetta al contributo di 250 euro (art. 9-bis, comma 2, della legge 91/1992).

L'adozione di un minore

«Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza» (art. 3, comma 1). La regola vale anche per chi è stato adottato prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992 (art. 3, comma 2).

Per le adozioni internazionali la legge sull'adozione aggiunge un momento preciso: il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (art. 34, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184).

Se l'adozione viene revocata la legge distingue:

  • se la revoca avviene per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, purché abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, comma 3);
  • negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza. Se la revoca arriva quando è maggiorenne e ha o riacquista un'altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana entro un anno (art. 3, comma 4).

L'adozione di un maggiorenne

L'adozione di una persona maggiorenne non dà la cittadinanza. Apre però una strada più breve alla naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l'adozione (art. 9, comma 1, lett. b). È una concessione con decreto, con i requisiti della naturalizzazione: lingua B1, contributo, giuramento. Vedi residenza ridotta: chi può chiedere prima.

Nati all'estero con un'altra cittadinanza: l'art. 3-bis

Dal 2025 queste regole vanno lette insieme all'art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. La norma dice di derogare, tra l'altro, agli articoli 1, 2, 3 e 14. Stabilisce che chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana», salvo che ricorra una delle condizioni elencate. Oltre alle domande e alle cause avviate entro il 27 marzo 2025, le condizioni utili qui sono due:

  • lettera c): un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • lettera d): «un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

La lettera d) nomina espressamente l'adottante e la data di adozione. Per un bambino nato all'estero e adottato da un cittadino italiano, quindi, conta anche dove ha vissuto il genitore adottivo prima dell'adozione. L'art. 3-bis non nomina invece, tra le norme a cui deroga, l'art. 34 della legge 184/1983 sulle adozioni internazionali. Prima di dare per scontato l'esito conviene chiedere all'ufficio di stato civile che deve trascrivere l'adozione, o all'ente autorizzato che la segue, come combina le due norme. Le eccezioni del 3-bis sono spiegate in chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025.

Esempio

Una coppia di cittadini italiani per nascita, che ha sempre vissuto in Italia, adotta un bambino nato all'estero che ha la cittadinanza del Paese di nascita. La lettera d) richiede che un genitore adottivo sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della data di adozione. Chi è cittadino dalla nascita e ha vissuto in Italia per due anni continuativi prima dell'adozione corrisponde alla descrizione della norma. La verifica spetta comunque all'ufficio di stato civile.

Se l'art. 3-bis non lo consente: la dichiarazione per i minori

Per i minori il cui padre o la cui madre sono cittadini per nascita, dal 2025 la legge prevede una dichiarazione dei genitori o del tutore. Vale anche quando la filiazione è adottiva. Il minore diventa cittadino se, dopo la dichiarazione, risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi, oppure se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione, «anche adottiva», da cittadino italiano (art. 4, comma 1-bis). In questo caso il minore non è cittadino dalla nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui si realizzano le condizioni. Tra i modi in cui la filiazione è stabilita, le formule fornite dal Ministero dell'Interno ai comuni indicano la dichiarazione di nascita, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale di filiazione e l'adozione durante la minore età (circolare DAIT n. 59 del 17 giugno 2025). Vedi la dichiarazione per i minori.

Casi frequenti

  • «Mio padre, italiano, mi ha riconosciuto quando avevo 25 anni.» Hai un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, per dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana. Se sei nato all'estero e hai un'altra cittadinanza, verifica anche l'art. 3-bis.
  • «Sono stato adottato da maggiorenne da una coppia italiana.» L'adozione di un maggiorenne non dà la cittadinanza: puoi chiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
  • «Abbiamo adottato un bambino all'estero.» Per la legge sull'adozione la cittadinanza arriva con la trascrizione del provvedimento. Per i nati all'estero con un'altra cittadinanza conta anche l'art. 3-bis: chiedi all'ufficio che trascrive come lo applica al vostro caso.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 2, 3, 3-bis, 4, comma 1-bis, 9, comma 1, lett. b), 9-bis, 23 (testo vigente su Normattiva); d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. legge 23 maggio 2025, n. 74; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 34, comma 3; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 3 e 16; Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi demografici, circolare n. 59 del 17 giugno 2025 (formule per le dichiarazioni dell'art. 4, comma 1-bis). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.