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La domanda al consolato e il MAECI dal 2029

Per chi vive all'estero la domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza si presenta oggi al consolato italiano della propria zona. Qui trovi chi può ancora farla dopo la riforma del 2025, come si prenota, quanto costa e come cambia tutto dal 1° gennaio 2029, quando le domande dei maggiorenni passeranno a un ufficio centrale del Ministero degli esteri.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Chi può ancora presentare domanda
  2. Come si presenta la domanda oggi
  3. Il contributo di 600 euro
  4. Le novità della legge 11/2026: un tetto annuo e 36 mesi
  5. Dal 1° gennaio 2029: l'ufficio centrale del MAECI
  6. Che cosa resterà ai consolati
  7. Dopo il riconoscimento
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. Chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza può ottenere il riconoscimento solo se rientra in un'eccezione dell'art. 3-bis della legge 91/1992, per esempio un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana.
  2. La domanda si presenta al consolato competente per il luogo in cui vivi, con le modalità che indica: molti usano il portale Prenot@mi, altri la posta elettronica.
  3. Ogni maggiorenne paga un contributo di 600 euro (art. 7-bis della tabella dei diritti consolari), che non viene restituito se la domanda è respinta.
  4. La legge 19 gennaio 2026, n. 11 ha fissato un numero massimo di domande all'anno per ogni consolato e un termine di 36 mesi per concludere il procedimento.
  5. Dal 1° gennaio 2029 le domande dei maggiorenni residenti all'estero non andranno più ai consolati ma a un ufficio centrale del Ministero degli esteri, solo per posta e con documenti originali cartacei.

Chi può ancora presentare domanda

Dalla riforma del 2025 l'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni previste. Per una domanda nuova, presentata oggi, le condizioni utili sono in pratica due:

  • un ascendente di primo o di secondo grado, cioè un genitore o un nonno, «possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana» (lettera c);
  • un genitore o un adottante «è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio» (lettera d).

Le altre condizioni (lettere a, a-bis e b) riguardano chi aveva già presentato la domanda, ottenuto l'appuntamento o avviato la causa entro le 23:59 del 27 marzo 2025: la pagina domande e cause avviate prima della riforma spiega come vengono trattate. Chi è nato all'estero e non ha un'altra cittadinanza non è toccato dall'art. 3-bis. Tutte le eccezioni sono spiegate nella pagina chi è ancora cittadino dopo la riforma.

Attenzione

Il contributo di 600 euro non viene restituito se la domanda è respinta. Prima di pagare e di prenotare, verifica di rientrare in una delle eccezioni dell'art. 3-bis e di avere i documenti che la dimostrano.

Come si presenta la domanda oggi

  1. Individua il consolato competente È quello della circoscrizione in cui risiedi: ogni consolato pubblica sul proprio sito l'elenco dei territori che copre.
  2. Leggi le istruzioni del consolato Ogni consolato pubblica la lista dei documenti e il modo di prenotare. Il consolato generale di New York, per esempio, chiede di prenotare un appuntamento sul portale Prenot@mi del Ministero degli esteri (prenotami.esteri.it); il consolato generale di Colonia chiede di scrivere a un indirizzo di posta elettronica dedicato.
  3. Prepara la catena di documenti Gli atti di nascita, matrimonio e morte di ogni generazione, la prova sulla naturalizzazione dell'antenato, le prove dell'eccezione dell'art. 3-bis su cui ti basi: vedi ricostruire l'albero e la prova della mancata naturalizzazione.
  4. Apostille e traduzioni Gli atti stranieri vanno apostillati o legalizzati e tradotti: vedi apostille, traduzioni, legalizzazioni.
  5. Paga il contributo 600 euro per ogni richiedente maggiorenne, con le modalità indicate dal consolato.
  6. Presenta la domanda Nel giorno dell'appuntamento o con la modalità prevista dal consolato, con i documenti originali.

Il contributo di 600 euro

La tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 prevede, all'art. 7-bis, un diritto per le domande di riconoscimento della cittadinanza dei maggiorenni. La legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) lo ha portato da 300 a 600 euro. Il consolato generale di Colonia precisa nelle sue istruzioni che l'importo non è rimborsabile anche in caso di rigetto. Il contributo riguarda la domanda presentata al consolato; le domande presentate in Italia al comune seguono regole diverse (vedi la domanda tramite il comune).

Le novità della legge 11/2026: un tetto annuo e 36 mesi

La legge 19 gennaio 2026, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, in vigore dal 19 febbraio 2026) ha riscritto l'art. 10 del decreto legislativo 71/2011, che regola i compiti dei consolati in materia di cittadinanza. Per il periodo che precede il 2029 ha stabilito che:

  • ogni consolato riceve ogni anno un numero di domande di riconoscimento di maggiorenni non superiore al numero di procedimenti di riconoscimento che ha concluso nel 2025, e comunque non inferiore a cento (art. 10, comma 6);
  • i consolati trattano tutte le domande ricevute prima del 1° gennaio 2029 (art. 10, comma 6);
  • il termine per concludere il procedimento è di trentasei mesi (art. 10, comma 7).

Dal 1° gennaio 2029: l'ufficio centrale del MAECI

Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento presentate da maggiorenni residenti all'estero andranno a un ufficio di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), «ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci» (art. 10, comma 2). Il nuovo sistema funzionerà così:

  • solo per posta: la domanda, con la documentazione prescritta in originale cartaceo e la prova del pagamento dei diritti consolari, si spedisce esclusivamente tramite il servizio postale; le spese di spedizione sono a carico di chi presenta la domanda (comma 3);
  • servizi esterni: il Ministero può affidare a operatori specializzati la spedizione, la ricezione, la digitalizzazione e l'archiviazione delle domande, con oneri a carico dell'utente (comma 3);
  • comunicazioni solo telematiche: le notificazioni si considerano fatte quando la comunicazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda (comma 4);
  • esito: il riconoscimento è comunicato al comune e al consolato competenti; se la domanda è respinta, la restituzione dei documenti originali è a carico del richiedente (comma 4);
  • un tetto anche qui: nel 2029 e nel 2030 l'ufficio riceverà ogni anno al massimo tante domande quante sono state quelle per cui i consolati hanno riscosso il diritto dell'art. 7-bis nel 2025 (comma 5).

Che cosa resterà ai consolati

Anche dopo il 2029 il capo dell'ufficio consolare accerta il mantenimento dello stato di cittadino per chi è già stato riconosciuto e risiede nella circoscrizione, può riconoscere la cittadinanza dei figli minorenni, residenti nella circoscrizione, di cittadini già riconosciuti, e rilascia i certificati di cittadinanza (art. 10, comma 1). Per i figli minorenni dei cittadini per nascita esiste inoltre la dichiarazione dei genitori prevista dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 91/1992: la pagina la dichiarazione per i minori spiega termini e condizioni.

Dopo il riconoscimento

Quando la cittadinanza è riconosciuta, l'autorità consolare trasmette gli atti al comune italiano competente perché li trascriva nei registri dello stato civile (art. 17 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): se sei nato e residente all'estero, il comune di nascita o di residenza della madre o del padre, oppure quello dell'avo. Da lì passano l'iscrizione all'AIRE e il passaporto: vedi la trascrizione degli atti e l'AIRE. Se la domanda è respinta, resta la strada del giudice: vedi la causa in tribunale.

Casi frequenti

  • «Non trovo appuntamenti su Prenot@mi.» Il numero di domande che ogni consolato può ricevere ogni anno è ora limitato per legge (art. 10, comma 6, del d.lgs. 71/2011). La pagina pratica ferma o appuntamento impossibile spiega che cosa si può fare.
  • «Siamo in quattro fratelli: paghiamo 600 euro in totale?» No: il contributo è dovuto per ogni richiedente maggiorenne.
  • «Ho già la cittadinanza riconosciuta: devo rifare tutto nel 2029?» No. Chi è già stato riconosciuto non presenta una nuova domanda; per lui il consolato accerta il mantenimento della cittadinanza e rilascia i certificati.
  • «Posso presentare la domanda in Italia invece che al consolato?» Chi stabilisce davvero la residenza in un comune italiano può presentarla al comune: vedi la domanda tramite il comune.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis e 4; decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10 (come sostituito dall'art. 1 della legge 19 gennaio 2026, n. 11) e art. 64 con la tabella dei diritti consolari, art. 7-bis; legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 636-641 (sintesi del Portale integrazione migranti, 10 gennaio 2025); d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 17; istruzioni dei Consolati generali d'Italia a New York e a Colonia sulla cittadinanza per discendenza (siti dei consolati). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.