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Dopo la domanda: integrazioni, preavviso di rigetto, tempi

Tra l'invio della domanda e il decreto passano spesso anni. In questo periodo possono arrivare richieste di documenti o un preavviso di rigetto, e ci sono termini da rispettare da entrambe le parti. Qui trovi le tappe del procedimento, i termini di legge e che cosa puoi fare mentre aspetti.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 6 min

In questa pagina
  1. Le tappe del procedimento
  2. I termini di legge
  3. Il preavviso di rigetto
  4. Seguire la pratica mentre aspetti
  5. Se il termine scade
  6. Se la domanda è respinta o dichiarata inammissibile
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. Dopo l'invio arrivano la comunicazione di avvio del procedimento e il numero della pratica: K10 per la residenza, K10C per il matrimonio.
  2. Se mancano documenti, l'ufficio ti chiede di integrarli e i termini restano interrotti finché non lo fai (art. 2 d.P.R. 362/1994).
  3. Prima di un rigetto l'amministrazione deve mandarti un preavviso: hai dieci giorni per rispondere per iscritto (art. 10-bis L. 241/1990).
  4. Il termine di legge è di 24 mesi, prorogabili fino a 36, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 (art. 9-ter L. 91/1992). Per quelle precedenti è di 48 mesi.
  5. Le prefetture chiedono di non mandare solleciti prima della scadenza. Dopo, i solleciti vanno al Ministero dell'Interno per PEC.

Le tappe del procedimento

  1. Avvio e numero della pratica. Secondo la Prefettura di Firenze, se la domanda viene accettata dal sistema, circa dieci giorni lavorativi dopo l'invio arrivano la comunicazione di avvio del procedimento e il numero della pratica. È il numero da citare in ogni comunicazione.
  2. Istruttoria della prefettura. L'ufficio che ha ricevuto la domanda ne trasmette subito copia al Ministero dell'Interno. Entro trenta giorni gli inoltra la documentazione con le proprie osservazioni (art. 2, comma 1, d.P.R. 362/1994).
  3. Eventuali integrazioni. Se la domanda o i documenti sono incompleti o irregolari, entro trenta giorni l'ufficio ti invita a integrarli, con le indicazioni e i termini. Finché non lo fai, i termini del procedimento restano interrotti. Se la risposta è insufficiente, o i nuovi documenti sono a loro volta irregolari, la domanda viene dichiarata inammissibile con provvedimento motivato (art. 2, commi 2 e 3).
  4. Controlli sui documenti. La Prefettura di Treviso indica che gli originali restano a te fino al giuramento, ma l'ufficio può chiederne l'invio per le verifiche necessarie.
  5. Valutazione. Il Ministero valuta i requisiti e, per la residenza, l'integrazione complessiva. Sulla concessione per residenza si esprime anche il Consiglio di Stato (art. 9 L. 91/1992).
  6. Decisione. Se la domanda è accolta arriva il decreto, da notificare prima del giuramento: vedi Decreto, giuramento, trascrizione. Se è respinta, il rigetto è un provvedimento motivato del Ministro dell'interno (art. 5 d.P.R. 572/1993).

I termini di legge

L'articolo 9-ter della legge 91/1992 fissa il termine per definire i procedimenti per matrimonio e per residenza: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda». Il d.l. 130/2020 lo ha stabilito per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il Ministero la indica nel 20 dicembre 2020 e, per le domande presentate prima, indica un termine di quarantotto mesi.

Tre regole modificano il conteggio:

  • la richiesta di integrazioni interrompe i termini fino a quando rispondi (art. 2, comma 2, d.P.R. 362/1994);
  • il preavviso di rigetto sospende i termini, che ripartono dieci giorni dopo le tue osservazioni o, se non rispondi, dalla scadenza dei dieci giorni (art. 10-bis L. 241/1990);
  • il limite generale di centottanta giorni per i procedimenti delle amministrazioni statali non si applica alla cittadinanza, che la legge esclude espressamente (art. 2, comma 4, L. 241/1990).

Il preavviso di rigetto

Nei procedimenti avviati su domanda, prima di un provvedimento negativo l'amministrazione deve comunicarti i motivi che si oppongono all'accoglimento. Hai dieci giorni dal ricevimento per presentare per iscritto le tue osservazioni, eventualmente con documenti. Se l'amministrazione non le accoglie, deve spiegare perché nella motivazione del diniego. Non può inoltre indicare come motivo inadempienze o ritardi che dipendono da lei (art. 10-bis L. 241/1990). Come si prepara una risposta è spiegato in Come rispondere al preavviso di rigetto.

Seguire la pratica mentre aspetti

  • Stato della pratica online, con le stesse credenziali usate per la domanda.
  • Posta elettronica certificata a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it, una domanda per messaggio, con il numero K10 o K10C nell'oggetto.
  • Contact center Polo Orienta del Ministero, al numero 06 69000700, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 17.30.
  • La casella indicata nella domanda. La Prefettura di Ancona spiega che i decreti che notifica arrivano alla PEC o, in mancanza, all'email indicata nella domanda, che non si può modificare. Tienila attiva e controllala.

Se il termine scade

La Prefettura di Firenze chiede di non inviare solleciti o diffide prima della scadenza del termine. Scaduto il termine, i solleciti vanno inviati per PEC al Ministero dell'Interno, che è il responsabile del procedimento, e non alla prefettura. Se nemmeno così arriva una decisione, la legge offre un rimedio contro il silenzio dell'amministrazione: vedi Pratica ferma o appuntamento impossibile.

Se la domanda è respinta o dichiarata inammissibile

  • Rigetto. La domanda per residenza respinta può essere ripresentata dopo un anno dal provvedimento (art. 5, comma 2, d.P.R. 572/1993). Contro il diniego si può ricorrere: vedi Diniego della naturalizzazione: TAR o ricorso straordinario.
  • Inammissibilità. Se le integrazioni richieste non arrivano o sono insufficienti, la domanda viene dichiarata inammissibile (art. 2, comma 3, d.P.R. 362/1994). Il Ministero ha spiegato che chi ripresenta la domanda dopo un rifiuto può recuperare il pagamento già fatto con pagoPA.

Casi frequenti

  • «Sono passati ventiquattro mesi e non ho notizie.» Il termine può essere prorogato fino a trentasei mesi. Dopo la scadenza, il sollecito va al Ministero per PEC; poi restano i rimedi contro il silenzio.
  • «Mi hanno chiesto un documento che non riesco a ottenere in fretta.» La richiesta indica i termini per rispondere e, finché non rispondi, il procedimento resta fermo. Se la risposta manca o è insufficiente, la domanda può essere dichiarata inammissibile.
  • «Ho ricevuto un preavviso di rigetto.» Hai dieci giorni per le osservazioni scritte. Vedi Come rispondere al preavviso di rigetto.
  • «Posso scrivere alla prefettura per sapere a che punto è la pratica?» Prima della scadenza le prefetture chiedono di non mandare solleciti. Lo stato della pratica si vede online, e per le informazioni c'è il contact center del Ministero.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 9 e 9-ter (testo vigente su Normattiva); d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, art. 4, commi 5 e 6; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 2; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 5; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 10-bis; Ministero dell'Interno, pagine «Cittadinanza: invia la tua domanda» e «Cittadinanza: consulta la pratica», notizia del 24 maggio 2022 su pagoPA (interno.gov.it); Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, scheda «Concessione della cittadinanza italiana per residenza»; schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Firenze, Treviso e Ancona. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.