Sezione B15 pagine
Per discendenza (iure sanguinis)
Con la riforma del marzo 2025 la cittadinanza per discendenza ha nuovi limiti per chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza. Qui trovi chi rientra ancora, che cosa hanno deciso i giudici e come si ricostruisce e si presenta una pratica.
- Chi è ancora cittadino per discendenza dopo la riforma del 2025Da quiArt. 3-bis L. 91/1992: nato all'estero con altra cittadinanza = mai stato cittadino, salvo domanda o causa entro il 27/3/2025, genitore o nonno solo italiano, genitore residente due anni in Italia prima della nascita.
- Le sentenze della Corte costituzionale: 142/2025 e 63/2026Da quiCorte cost. 142/2025: inammissibili le questioni sulla trasmissione senza limiti. Corte cost. 63/2026: art. 3-bis legittimo, non fondate le censure su artt. 2 e 3 Cost. e diritto UE, inammissibili quelle su Dichiarazione universale e CEDU.
- Domande e cause avviate prima della riformaDa quiLettere a), a-bis) e b) dell'art. 3-bis: domanda documentata, appuntamento comunicato o ricorso entro le 23:59 del 27/3/2025 = regole previgenti. Circolare Interno 26185/2025 e Cass. SU 24045/2026.
- Linea materna e cause «1948»Da quiLegge 555/1912: niente trasmissione dalla madre e perdita per matrimonio con straniero. Corte cost. 87/1975 e 30/1983, Cass. 4466/2009: per le nascite anteriori al 1948 la via è il giudice. Dal 2025 conta anche l'art. 3-bis.
- Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitoreArtt. 7 e 12 L. 555/1912: il minore con doppia cittadinanza dalla nascita conserva quella italiana anche se il genitore si naturalizza; poteva perderla solo il minore esclusivamente italiano. Cass. SU 24045/2026.
- Figli nati all'estero di chi è cittadino per discendenzaDa quiFiglio nato all'estero con altra cittadinanza: italiano dalla nascita solo se un genitore o nonno è solo italiano o un genitore ha vissuto due anni in Italia prima della nascita; altrimenti dichiarazione dei genitori entro tre anni.
- La dichiarazione per i figli minorenniArt. 4 c. 1-bis L. 91/1992: dichiarazione dei genitori entro tre anni dalla nascita (gratuita dal 2026) o seguita da due anni di residenza in Italia; minori al 24/5/2025 figli di cittadini ex lett. a, a-bis, b: fino al 31/5/2029.
- Ricostruire l'albero: gli atti per ogni generazioneDa quiLa catena di atti dall'avo emigrato fino a te: nascita, matrimonio e morte di ogni generazione, dove si chiedono, il contributo fino a 300 euro per gli atti centenari e le prove richieste dopo la riforma del 2025.
- La prova della mancata naturalizzazioneDa quiSe l'avo si è naturalizzato prima della nascita del figlio, la catena si interrompe: la regola della legge 555/1912, i documenti di Stati Uniti, Argentina e Brasile e perché dopo il 2025 conta ancora di più.
- Nomi e date che non coincidonoLe differenze di nomi, date e luoghi tra gli atti della catena: quando i consolati le tollerano, la correzione dell'ufficiale di stato civile (art. 98 d.P.R. 396/2000), la rettificazione in tribunale e le correzioni all'estero.
- Apostille, traduzioni, legalizzazioniApostille dell'Aja (con le date per Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada e altri Paesi), legalizzazione consolare, esenzioni per gli atti UE (reg. 2016/1191) e per gli estratti plurilingue, traduzioni certificate e giurate.
- La domanda al consolato e il MAECI dal 2029Da quiLa domanda di riconoscimento al consolato: chi può farla dopo l'art. 3-bis, prenot@mi, contributo di 600 euro non rimborsabile, tetto annuo e 36 mesi della legge 11/2026, e dal 2029 l'ufficio centrale del MAECI solo per posta.
- La domanda in Italia tramite il comuneIl riconoscimento iure sanguinis davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza: eccezioni dell'art. 3-bis, dimora abituale, documenti della circolare K.28.1, attestazione consolare, contributo comunale fino a 600 euro.
- La causa in tribunaleDa quiL'accertamento della cittadinanza davanti alla sezione specializzata del tribunale: il comune di nascita dell'avo per chi vive all'estero (Cass. ord. 283/2026), rito semplificato, niente testimoni, onere della prova, 600 euro a ricorrente.
- Istria, Fiume, Dalmazia e territori ex austro-ungariciArt. 17-bis e 17-ter della legge 91/1992 (legge 124/2006) per gli ex cittadini dei territori ceduti alla Jugoslavia e i discendenti di lingua e cultura italiane; legge 379/2000 per le terre ex austro-ungariche, con termini scaduti nel 2010.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.