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Apolidia: prima il riconoscimento dello status, poi la cittadinanza
Chi non ha la cittadinanza di nessuno Stato può farsi riconoscere apolide in Italia, per via amministrativa o davanti al giudice. Dopo cinque anni di residenza legale può chiedere la cittadinanza italiana. Qui trovi le due procedure, che cosa cambia dopo il riconoscimento e che cosa vale per i figli.
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In breve
- Apolide è chi nessuno Stato considera suo cittadino in base alla propria legge. L'Italia ha reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite del 1954 e nel 2015 ha autorizzato l'adesione a quella del 1961.
- Lo status si può far riconoscere in due modi: con un'istanza al Ministero dell'Interno (art. 17 d.P.R. 572/1993) oppure con una causa davanti alla sezione specializzata del tribunale (art. 19-bis d.lgs. 150/2011).
- L'apolide che risiede legalmente in Italia può chiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lett. e, della legge 91/1992). Lo stesso vale per il rifugiato, che la legge equipara all'apolide.
- Il figlio nato in Italia da genitori entrambi apolidi è cittadino italiano dalla nascita (art. 1, comma 1, lett. b).
Chi è apolide
La Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi, resa esecutiva in Italia con la legge 1° febbraio 1962, n. 306, definisce apolide la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino in applicazione della propria legislazione. Con la legge 29 settembre 2015, n. 162, il Parlamento ha autorizzato l'adesione dell'Italia anche alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.
Si può essere apolidi dalla nascita, per esempio se la legge dello Stato dei genitori non trasmette la cittadinanza. Oppure lo si diventa più tardi, per esempio se uno Stato si dissolve o se si perde una cittadinanza senza averne acquistata un'altra. Non è apolide, invece, chi ha una cittadinanza ma non riesce a ottenere i documenti del proprio Paese: in quel caso il problema è la prova, non lo status.
La via amministrativa: l'istanza al Ministero dell'Interno
Il regolamento della legge sulla cittadinanza prevede che il Ministero dell'Interno possa certificare la condizione di apolidia su istanza dell'interessato (art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572). All'istanza vanno allegati:
- l'atto di nascita;
- la documentazione relativa alla residenza in Italia;
- ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
Il Ministero può chiedere altri documenti. Le organizzazioni che seguono questi casi segnalano che la via amministrativa è accessibile solo a chi ha un atto di nascita e risiede già legalmente in Italia, e che i tempi della decisione possono superare i due anni.
La via giudiziaria: la causa in tribunale
Lo status di apolide si può chiedere anche al giudice. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia seguono il rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora (art. 19-bis del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150). La legge parla di dimora, non di residenza anagrafica. Secondo le stesse organizzazioni, per la via giudiziaria non sono richiesti l'atto di nascita né la documentazione della residenza, e la decisione si può appellare.
Nella causa contano i documenti sul rapporto della persona con gli Stati con cui ha legami: quello di nascita, quello dei genitori, quelli in cui ha vissuto. Vedi anche la causa in tribunale.
Due strade, una scelta
Le due procedure hanno lo stesso scopo ma requisiti diversi. Chi non ha un atto di nascita o non ha un soggiorno regolare trova di fatto chiusa la via amministrativa. La scelta dipende dai documenti che hai: conviene farsi seguire da un avvocato o da un'organizzazione che si occupa di apolidia.
Dopo il riconoscimento: la strada verso la cittadinanza
L'apolide che risiede legalmente in Italia è soggetto alla legge italiana per quanto riguarda l'esercizio dei diritti civili (art. 16, comma 1, della legge 91/1992). Per la cittadinanza la legge prevede una naturalizzazione più breve: può essere concessa all'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni (art. 9, comma 1, lett. e). La residenza legale richiede il titolo di soggiorno e l'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 2, lett. a, d.P.R. 572/1993).
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della legge sulla cittadinanza, con esclusione degli obblighi del servizio militare (art. 16, comma 2). Anche per il rifugiato, quindi, il termine della naturalizzazione è di cinque anni.
Per il resto valgono le regole della naturalizzazione:
- la domanda online sul portale del Ministero dell'Interno (la domanda sul Portale ALI);
- la conoscenza dell'italiano di livello B1, con l'esonero per chi ha gravi limitazioni certificate (art. 9.1; Corte costituzionale n. 25 del 2025);
- il contributo di 250 euro (art. 9-bis);
- il termine di ventiquattro mesi, prorogabili a trentasei (art. 9-ter);
- il giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto (art. 10).
La naturalizzazione è una concessione, non un diritto: vedi residenza ridotta e naturalizzazione.
I figli degli apolidi
Chi nasce in Italia da genitori entrambi apolidi è cittadino italiano dalla nascita (art. 1, comma 1, lett. b, della legge 91/1992). Il riconoscimento dello status dei genitori serve quindi anche a dimostrare la cittadinanza del figlio: vedi nati in Italia da genitori ignoti o apolidi. Se invece uno solo dei genitori è apolide, la cittadinanza del figlio dipende dalla legge dello Stato dell'altro genitore.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 9, 9.1, 9-bis, 9-ter, 10, 16 (testo vigente su Normattiva); d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 1 e 17; d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis; legge 1° febbraio 1962, n. 306 (Convenzione di New York del 1954); legge 29 settembre 2015, n. 162 (adesione alla Convenzione del 1961); Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 2025 (annotazione ufficiale in Normattiva); Tavolo Apolidia, pagina «Procedure» sulla determinazione dell'apolidia in Italia. Verificato il 26 settembre 2026.
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- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
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