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Nati in Italia: la dichiarazione per diventare cittadini a 18 anni

Chi è nato in Italia da genitori stranieri e ci ha vissuto legalmente fino alla maggiore età ha diritto di diventare cittadino con una semplice dichiarazione. Qui trovi i requisiti, la finestra di tempo, che cosa succede se ci sono buchi nella residenza, dove si presenta la dichiarazione e quanto costa.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 6 min

In questa pagina
  1. La regola
  2. Che cosa vuol dire «residenza legale senza interruzioni»
  3. Entro quando: la finestra tra i 18 e i 19 anni
  4. Dove si presenta e che cosa serve
  5. Se la finestra è chiusa
  6. E la cittadinanza dei genitori?
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. Se sei nato in Italia da genitori stranieri e ci hai risieduto legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni, diventi cittadino con una dichiarazione.
  2. La dichiarazione va resa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, dal giorno dei 18 anni a quello che precede i 19.
  3. Il comune deve avvisarti nei sei mesi prima dei 18 anni. Se non lo fa, puoi dichiarare anche dopo i 19.
  4. Eventuali mancanze dei tuoi genitori o degli uffici pubblici non ti possono essere addebitate, e puoi provare i requisiti con ogni documento idoneo.
  5. Si paga il contributo di 250 euro. Non servono la certificazione B1 né un decreto: è un diritto, non una concessione.

La regola

«Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.»

È l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I requisiti sono tre: la nascita in Italia, la residenza legale ininterrotta dalla nascita ai 18 anni, la dichiarazione entro un anno dai 18 anni. Se ci sono, il sindaco verifica e la cittadinanza è acquistata: non c'è un decreto di concessione né una valutazione discrezionale dell'amministrazione.

La riforma del 2025 non tocca questa via: l'art. 3-bis riguarda chi è nato all'estero.

Che cosa vuol dire «residenza legale senza interruzioni»

Secondo il regolamento, è legalmente residente chi vive in Italia rispettando le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e quelle sull'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 2, lett. a, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572). Contano quindi due cose: il titolo di soggiorno e l'iscrizione all'anagrafe di un comune italiano.

I problemi possono nascere da un buco nei registri, per esempio un'iscrizione anagrafica fatta tardi o un rinnovo del permesso chiesto in ritardo. Nel 2013 il legislatore è intervenuto con l'art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

«Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.»

La norma non elenca i documenti: parla di «ogni idonea documentazione». Serve a dimostrare che hai davvero vissuto in Italia anche quando un registro ha un buco che non dipende da te. Non dice invece come trattare i periodi passati all'estero: se hai vissuto fuori dall'Italia per un periodo, parlane con l'ufficio di stato civile prima della dichiarazione.

Entro quando: la finestra tra i 18 e i 19 anni

La dichiarazione si può rendere dal giorno in cui compi 18 anni fino al giorno che precede il compimento dei 19. La legge prevede però una tutela: nei sei mesi che precedono il diciottesimo compleanno gli ufficiali di stato civile devono comunicarti, all'indirizzo di residenza che risulta al comune, che puoi esercitare questo diritto entro i 19 anni. Se la comunicazione non arriva, il diritto può essere esercitato anche dopo i 19 anni (art. 33, comma 2, d.l. 69/2013).

Attenzione

Non contare sulla mancata comunicazione per rinviare. Se il comune prova di averti scritto nei tempi, dopo i 19 anni la finestra è chiusa e resta solo la naturalizzazione, con tempi e requisiti diversi.

Dove si presenta e che cosa serve

  1. Paga il contributo Le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza sono soggette a un contributo di 250 euro (art. 9-bis, comma 2, della legge 91/1992): il versamento si fa prima della dichiarazione.
  2. Prepara i documenti Il regolamento chiede l'atto di nascita e la documentazione sulla residenza (art. 3, comma 4, d.P.R. 572/1993). Porta il documento d'identità e il titolo di soggiorno, se ne hai uno.
  3. Rendi la dichiarazione Davanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove risiedi (art. 23 della legge 91/1992; art. 14, comma 4, d.P.R. 572/1993). La dichiarazione viene iscritta nei registri di cittadinanza.
  4. Attendi la verifica del sindaco È il sindaco del comune che ha iscritto la dichiarazione ad accertare che le condizioni ci siano (art. 16, comma 2, d.P.R. 572/1993).

Diventi cittadino dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste (art. 15 della legge 91/1992). La certificazione di lingua B1 non serve: l'art. 9.1 la richiede solo per le concessioni degli articoli 5 e 9.

Se la finestra è chiusa

Chi non ha reso la dichiarazione in tempo, o non aveva una residenza legale continuativa, ha a disposizione la naturalizzazione per residenza. Dal 2025 la legge ha una lettera dedicata ai nati in Italia: la cittadinanza può essere concessa allo straniero nato in Italia che vi risiede legalmente da almeno tre anni (art. 9, comma 1, lett. a-bis, della legge 91/1992). È una concessione con decreto, che richiede tra l'altro la lingua B1, il contributo e il giuramento: vedi residenza ridotta: chi può chiedere prima.

Se uno dei tuoi genitori diventa cittadino mentre sei ancora minorenne, puoi diventarlo con lui: vedi figli minorenni del nuovo cittadino. Se i tuoi genitori sono ignoti o apolidi, o la loro legge non ti trasmette la loro cittadinanza, potresti essere cittadino dalla nascita: vedi nati in Italia da genitori ignoti o apolidi.

E la cittadinanza dei genitori?

La legge italiana non ti chiede di rinunciare alla cittadinanza che hai già. Se la conservi dipende dalla legge dell'altro Stato, che può prevedere la perdita della propria cittadinanza per chi ne acquista volontariamente un'altra. Vedi doppia cittadinanza. La cittadinanza acquistata con l'art. 4, comma 2, può essere revocata solo nei casi dell'art. 10-bis, cioè dopo una condanna definitiva per alcuni gravi reati elencati da quella norma, e solo se hai o puoi acquisire un'altra cittadinanza: vedi revoca.

Casi frequenti

  • «I miei genitori mi hanno iscritto all'anagrafe solo quando avevo tre anni.» È il caso tipico dell'art. 33 del d.l. 69/2013: l'inadempimento dei genitori non ti è imputabile e puoi provare la residenza con altri documenti idonei.
  • «Ho compiuto 19 anni e nessuno mi ha avvisato.» Se il comune non ti ha mandato la comunicazione nei sei mesi prima dei 18 anni, il diritto si può esercitare anche dopo i 19.
  • «Sono nato in Italia ma vivo all'estero da quando avevo dieci anni.» La legge richiede la residenza legale in Italia senza interruzioni fino ai 18 anni, e anni vissuti all'estero non sono residenza in Italia. Guarda le alternative, come la naturalizzazione.
  • «Devo fare l'esame di italiano?» No: per questa dichiarazione la legge non richiede la certificazione B1.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, comma 2, 9, comma 1, lett. a-bis, 9.1, 9-bis, 10-bis, 15, 23 (testo vigente su Normattiva); d.l. 21 giugno 2013, n. 69, art. 33, conv. legge 9 agosto 2013, n. 98; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 1, 3, 14, 16; Comune di Asti, pagina «Cittadinanza italiana di straniero nato in Italia (art. 4, comma 2, legge 91/1992)» (finestra 18-19 anni e contributo di 250 euro). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.