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La lingua italiana: il livello B1 per la cittadinanza
Dal dicembre 2018 chi chiede la cittadinanza per residenza o per matrimonio deve conoscere l'italiano almeno al livello B1. Si dimostra con un titolo di studio o con una certificazione riconosciuta, e alcune persone ne sono esonerate. Qui trovi le regole e i casi particolari.
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In breve
- Per la cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per residenza (art. 9) serve una conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (art. 9.1 L. 91/1992).
- Si dimostra con un titolo di studio di un istituto pubblico o paritario riconosciuto, oppure con la certificazione di uno dei quattro enti certificatori riconosciuti.
- Chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione o ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non allega il certificato: indica gli estremi dell'accordo o del permesso.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2025 è esonerato chi ha gravi limitazioni nell'apprendere la lingua per età, patologie o disabilità, attestate da una struttura sanitaria pubblica.
- Il requisito non riguarda il riconoscimento della cittadinanza per discendenza né le dichiarazioni, come quella dei nati in Italia a diciotto anni.
Che cosa dice la legge
Il requisito è stato introdotto dal decreto-legge 113/2018, nel testo della legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, che ha aggiunto alla legge 91/1992 l'articolo 9.1:
«La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».
La Prefettura di Treviso indica che il requisito vale dal 4 dicembre 2018. Il QCER misura la conoscenza di una lingua su sei livelli, dall'A1 al C2: il B1 è il terzo, a metà della scala.
Il requisito riguarda solo le due procedure di concessione, per matrimonio e per residenza, e vale anche per i cittadini dell'Unione europea che chiedono la cittadinanza per residenza. Non si applica al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, alle dichiarazioni (per esempio quella dei nati in Italia a diciotto anni) né al riacquisto.
Come si dimostra
L'articolo 9.1 prevede due strade, che le schede delle prefetture descrivono così.
- Un titolo di studio. Un titolo rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dell'università e dal Ministero degli affari esteri.
- Una certificazione linguistica. Un certificato di livello B1 rilasciato da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai due Ministeri, o dalle istituzioni collegate alla loro rete in Italia e all'estero.
| Ente certificatore | Certificazione |
|---|---|
| Università per Stranieri di Perugia | CELI |
| Università per Stranieri di Siena | CILS |
| Università degli Studi Roma Tre | Cert.it |
| Società Dante Alighieri | PLIDA |
I quattro enti fanno parte dell'associazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità). Le prefetture richiamano la circolare del Ministero dell'Interno n. 666 del 25 gennaio 2019 sulle modalità di attestazione.
Come si presenta nella domanda
- Se il titolo o il certificato è stato rilasciato da un ente pubblico, si autocertifica, indicando gli estremi dell'atto.
- Se viene da un istituto paritario o da un ente privato, se ne allega una copia autenticata.
Chi non deve presentare il certificato
La legge esclude da questo onere due gruppi di persone:
- chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998);
- chi è titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del testo unico).
Al momento della domanda queste persone indicano solo gli estremi dell'accordo o del permesso in corso di validità. Le prefetture spiegano che la legge presuppone già, in questi casi, una valutazione della conoscenza dell'italiano.
L'esonero per chi non può imparare la lingua
Con la sentenza n. 25 del 2025 (decisa il 30 gennaio, depositata il 7 marzo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2025) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 9.1
«nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».
Chi si trova in questa situazione deve quindi documentarla con un certificato di una struttura sanitaria pubblica. Per il giuramento esiste un esonero simile, deciso dalla Corte nel 2017: vedi Decreto, giuramento, trascrizione.
Casi frequenti
- «Ho un diploma preso in una scuola statale italiana.» È un titolo di studio di un istituto pubblico: lo autocertifichi nella domanda indicando gli estremi, senza certificato B1.
- «Ho frequentato una scuola italiana all'estero.» La legge comprende anche gli istituti all'estero riconosciuti dai due Ministeri. Se l'istituto è paritario o privato, allega una copia autenticata del titolo.
- «Ho il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.» Indichi gli estremi del permesso in corso di validità e non devi allegare il certificato B1.
- «Il mio certificato B1 è di una scuola di lingue privata.» Le prefetture indicano solo i quattro enti certificatori riconosciuti e la loro rete. Un certificato di un altro ente non basta.
- «Ho ottant'anni e non riesco a imparare l'italiano.» Dopo la sentenza n. 25/2025 l'età, una patologia o una disabilità che limitano gravemente l'apprendimento possono esonerare dalla prova, con un certificato di una struttura sanitaria pubblica.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 9.1, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a-bis, del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (testo vigente su Normattiva, con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 25, G.U. 1ª serie speciale n. 11 del 12 marzo 2025); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 4-bis e 9; schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Ancona, Treviso e Firenze (con il richiamo alla circolare n. 666 del 25 gennaio 2019); Associazione CLIQ, pagina «Istituzioni Cliq». Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.