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Ricostruire l'albero: gli atti per ogni generazione
Una domanda di cittadinanza per discendenza è una catena di documenti: dall'antenato nato in Italia fino a te, senza anelli mancanti. Qui trovi quali atti servono per ogni generazione, dove si chiedono e che cosa verificare prima di presentarli.
In questa pagina
In breve
- La domanda si costruisce generazione per generazione: per l'antenato nato in Italia e per ogni discendente fino a te servono gli atti di nascita, di matrimonio e, se ci sono, di morte.
- L'atto di nascita dell'antenato si chiede al comune italiano in cui è nato; gli atti formati all'estero si chiedono alle autorità del Paese che li ha formati, in copia integrale.
- Dal 2025 i comuni possono chiedere fino a 300 euro per ogni certificato o estratto di un atto di stato civile formato da oltre un secolo che riguarda una persona diversa da chi lo chiede.
- Dopo la riforma del 2025 non basta più dimostrare la discendenza: bisogna dimostrare anche una delle condizioni dell'art. 3-bis della legge 91/1992, e servono documenti anche per questo.
Da dove parte la catena
La cittadinanza per discendenza (iure sanguinis, «per diritto di sangue») si trasmette da genitore a figlio. Chi la chiede deve quindi dimostrare un percorso ininterrotto: un antenato che era cittadino italiano, e poi ogni passaggio da una generazione all'altra fino a sé. Nei documenti dei consolati e dei comuni l'antenato da cui parte il diritto si chiama spesso avo o dante causa: di solito è la persona nata in Italia che è emigrata.
Il principio è scritto nella legge fin dal 1912: era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino (art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555), e oggi lo è il figlio di padre o di madre cittadini (art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). Per questo ogni anello conta: se in un passaggio il genitore non era più cittadino al momento della nascita del figlio, la catena si interrompe. La pagina sulla prova della mancata naturalizzazione spiega perché la data in cui l'antenato è diventato cittadino di un altro Paese è decisiva.
Attenzione
Con la riforma del 2025 chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni dell'art. 3-bis della legge 91/1992. Prima di raccogliere documenti per mesi, verifica di rientrare in una di quelle eccezioni: la pagina chi è ancora cittadino dopo la riforma le spiega una per una.
Gli atti, generazione per generazione
- L'atto di nascita dell'antenato Si chiede all'ufficio di stato civile del comune italiano in cui è nato, in forma di estratto dell'atto di nascita. È il documento da cui tutto parte: dimostra che l'antenato è nato in Italia e con quali dati anagrafici (nome, cognome, data, genitori). Alcuni consolati chiedono che l'estratto sia stato rilasciato da poco: il consolato di New York, per esempio, lo vuole rilasciato negli ultimi sei mesi.
- Il matrimonio dell'antenato Se si è sposato in Italia, l'atto si chiede al comune in cui è stato celebrato il matrimonio; se si è sposato all'estero, all'autorità del Paese in cui si è sposato, in copia integrale.
- Ogni discendente fino a te Per ogni generazione servono l'atto di nascita e, se c'è stato, l'atto di matrimonio; se una persona della catena è morta, di regola serve anche l'atto di morte. Gli atti formati all'estero vanno chiesti in copia integrale (quella che negli Stati Uniti si chiama spesso long form e in Brasile inteiro teor), non nella versione breve.
- La prova che l'antenato non aveva perso la cittadinanza Serve un documento dell'autorità straniera che dica se e quando l'antenato si è naturalizzato nel Paese in cui viveva. È spesso il documento più difficile da ottenere: vedi la pagina dedicata.
- I tuoi documenti Il tuo atto di nascita integrale, il tuo eventuale atto di matrimonio, un documento d'identità valido e la prova della residenza nella circoscrizione del consolato o nel comune a cui presenti la domanda.
- Apostille e traduzioni Tutti gli atti formati all'estero devono essere legalizzati o muniti di apostille e tradotti in italiano, secondo le regole spiegate nella pagina apostille, traduzioni, legalizzazioni.
| Chi | Quali atti | Dove si chiedono |
|---|---|---|
| Antenato nato in Italia | Estratto dell'atto di nascita; atto di matrimonio; atto di morte se serve | Comune italiano di nascita; per il matrimonio e la morte, il luogo in cui sono avvenuti |
| Ogni discendente intermedio | Atto di nascita integrale; atto di matrimonio; atto di morte se serve | Autorità di stato civile del Paese in cui l'atto è stato formato |
| Antenato emigrato | Documento sulla naturalizzazione (o sulla sua assenza) | Autorità dell'immigrazione, degli archivi o elettorali del Paese di emigrazione |
| Tu | Atto di nascita integrale; matrimonio; documento d'identità; prova della residenza | Autorità del Paese in cui vivi |
Gli atti italiani: comune di nascita e costi
Gli atti di stato civile dell'antenato si chiedono all'ufficiale di stato civile del comune italiano in cui l'evento è stato registrato. Molti comuni hanno moduli o indirizzi dedicati alle richieste dall'estero: controlla il sito del comune prima di scrivere.
Dal 2025 la richiesta può avere un costo. La legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 637) permette ai comuni di chiedere un contributo amministrativo fino a 300 euro per ciascun atto quando la richiesta riguarda certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: è proprio il caso dell'atto di nascita di un bisnonno emigrato. Il comma 638 aggiunge che la richiesta è improcedibile se il contributo non viene pagato, o viene pagato in modo inesatto, nei termini stabiliti dal comune. Ogni comune decide se applicarlo e in che misura: prima di chiedere un atto, controlla sul sito del comune l'importo e il modo di pagamento.
Gli atti stranieri: sempre in copia integrale
Per le generazioni nate all'estero gli atti si chiedono agli uffici che tengono i registri nel Paese in cui l'evento è avvenuto. Le istruzioni dei consolati insistono su due punti:
- la copia integrale: l'atto deve riportare tutti i dati, compresi i nomi dei genitori; un certificato riassuntivo di solito non basta;
- la coerenza dei dati: nomi, cognomi, date e luoghi devono corrispondere da un atto all'altro. Le differenze, anche piccole, possono rallentare o bloccare la domanda: la pagina nomi e date che non coincidono spiega come si correggono.
Dopo il 2025: i documenti per le eccezioni
Per chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza, l'art. 3-bis della legge 91/1992 richiede che ricorra una delle condizioni elencate. Oltre agli atti della catena, quindi, devi poter dimostrare la condizione su cui si fonda la tua domanda:
- un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana (lettera c): la legge chiede che quell'ascendente «possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana». Non basta dimostrare che era italiano: bisogna dimostrare che non aveva altre cittadinanze. La legge non elenca i documenti con cui provarlo; il consolato o il comune indicano che cosa accettano;
- un genitore residente in Italia per due anni (lettera d): il genitore o l'adottante deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio. La residenza in Italia risulta dall'anagrafe del comune, che rilascia i certificati storici di residenza;
- una domanda o una causa già avviata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (lettere a, a-bis e b): servono le prove della data, come spiega la pagina domande e cause avviate prima della riforma.
Esempio
Laura è nata in Argentina nel 1990 da padre argentino e da madre nata in Argentina, figlia di un nonno emigrato da un paese della Calabria. Per la catena servono: l'estratto di nascita del nonno dal comune calabrese, il suo matrimonio, la nascita e il matrimonio della madre, la nascita di Laura e il documento argentino sulla naturalizzazione del nonno. Dopo la riforma Laura deve anche rientrare in una delle eccezioni dell'art. 3-bis: per esempio, dimostrare che il nonno aveva soltanto la cittadinanza italiana. Se il nonno si era naturalizzato argentino, quella strada è chiusa.
Casi frequenti
- «Non so in quale comune è nato il mio bisnonno.» Il comune di nascita compare spesso negli atti formati all'estero: matrimonio, morte, documenti di immigrazione o di naturalizzazione. Finché non lo conosci con certezza, non puoi chiedere l'estratto di nascita, che è il primo documento della catena.
- «Il comune mi chiede un pagamento per l'atto del bisnonno.» È possibile: dal 2025 i comuni possono chiedere fino a 300 euro per ogni atto formato da oltre un secolo che riguarda una persona diversa da chi lo chiede (legge 207/2024, art. 1, comma 637). Senza pagamento la richiesta è improcedibile.
- «Mi basta il certificato di nascita breve?» Di regola no: consolati e comuni chiedono la copia integrale dell'atto, con i nomi dei genitori, legalizzata o apostillata e tradotta.
- «Servono anche gli atti dei fratelli o degli zii?» No, la catena è in linea retta: servono solo gli atti delle persone da cui discendi direttamente, dall'antenato fino a te.
Fonti
Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 1 (testo vigente al 15 agosto 1992); legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 e 3-bis (introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74); legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 637 e 638; istruzioni pubblicate dal Consolato generale d'Italia a New York sulla cittadinanza per discendenza (sito del consolato, sezione cittadinanza). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.