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Dopo la cittadinanzaRegola

Il cognome dei figli nati all'estero

Un figlio nato all'estero da un cittadino italiano ha spesso un cognome scelto secondo la legge del Paese di nascita. Qui trovi la regola italiana dopo la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale, che cosa fa il comune quando trascrive l'atto e perché il momento giusto per decidere è la trascrizione.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 6 min

In questa pagina
  1. La regola italiana dopo la sentenza 131/2022
  2. Che cosa succede quando l'atto arriva dall'estero
  3. Perché il momento giusto è la trascrizione
  4. Gli adulti riconosciuti o naturalizzati
  5. Casi frequenti
  6. Fonti

In breve

  1. Dal 2022 in Italia il figlio prende i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine che scelgono, salvo che si accordino per uno solo (Corte cost. 131/2022).
  2. Se il figlio ha anche la cittadinanza del Paese di nascita, il comune trascrive il cognome così come risulta dall'atto straniero.
  3. I genitori possono chiedere l'applicazione della legge italiana, ma la richiesta va presentata insieme alla domanda di trascrizione.
  4. Se il figlio ha solo la cittadinanza italiana e l'atto straniero riporta un cognome diverso da quello previsto in Italia, il comune lo corregge con un'annotazione (art. 98, comma 2, d.P.R. 396/2000).
  5. Dopo la trascrizione resta solo la domanda di cambio del cognome al prefetto (art. 89 d.P.R. 396/2000).

La regola italiana dopo la sentenza 131/2022

Con la sentenza n. 131 del 2022 (decisa il 27 aprile 2022, depositata il 31 maggio 2022) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la regola che imponeva il cognome del padre. Oggi il figlio nato nel matrimonio, quello riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori e quello adottato assumono i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, «fatto salvo l'accordo» per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Il Ministero dell'Interno ha dato le prime indicazioni agli ufficiali dello stato civile con la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 63 del 1° giugno 2022: per dare al figlio un solo cognome serve l'accordo di entrambi i genitori; senza accordo, i cognomi sono due. Se i genitori non si accordano nemmeno sull'ordine, la Corte ha indicato lo strumento che l'ordinamento già prevede per i contrasti tra genitori sulle scelte importanti per i figli: il ricorso al giudice (art. 316, commi 2 e 3, del codice civile e, nelle situazioni di crisi della coppia, artt. 337-ter, 337-quater e 337-octies).

Che cosa succede quando l'atto arriva dall'estero

Il figlio nato all'estero riceve il cognome secondo la legge del luogo di nascita: nei Paesi di tradizione spagnola o portoghese, per esempio, porta spesso il primo cognome del padre e il primo della madre. Quando l'atto di nascita viene trascritto in Italia (vedi Trascrizione degli atti), le strade sono due.

Il figlio ha anche la cittadinanza del Paese di nascita

È il caso più comune. Secondo il Massimario per l'ufficiale di stato civile pubblicato dal Ministero dell'Interno (edizione 2014, paragrafo 8.5), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto attribuendo il cognome indicato nell'atto di nascita straniero: il nome è un diritto della personalità (artt. 2 e 22 della Costituzione, art. 6 del codice civile) e non si cambia senza il consenso dell'interessato. Il Massimario richiama la circolare del Ministero dell'Interno prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008, che ha abbandonato la vecchia prassi di correggere d'ufficio il cognome dei doppi cittadini.

Resta ferma una possibilità: al momento della trascrizione l'interessato, come cittadino italiano, può chiedere con un'apposita istanza all'ufficiale dello stato civile l'applicazione della legge italiana. Dopo la sentenza 131/2022 la legge italiana significa: i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, oppure uno solo se entrambi i genitori sono d'accordo.

Esempio

Un padre italiano e una madre colombiana registrano la figlia a Bogotá con i cognomi «Rossi García». Se non chiedono nulla, in Italia la bambina sarà trascritta come «Rossi García». Se vogliono che in Italia porti solo «Rossi», devono presentare, insieme alla richiesta di trascrizione, un'istanza firmata da entrambi con cui chiedono l'applicazione della legge italiana e dichiarano l'accordo per un solo cognome.

Il figlio ha solo la cittadinanza italiana

Se all'atto di nascita di un cittadino italiano nato all'estero è stato attribuito un cognome diverso da quello che gli spetta per la legge italiana, l'ufficiale dello stato civile lo corregge con un'annotazione, indicando il cognome italiano, e ne dà avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica e agli interessati (art. 98, commi 1 e 2, d.P.R. 396/2000). Contro la correzione si può fare opposizione al tribunale entro trenta giorni dall'avviso (art. 98, comma 3). Il Massimario applica la stessa regola a chi aveva due cittadinanze e poi ha perso quella straniera conservando solo l'italiana.

Figli nati in un altro Paese dell'Unione europea

Per i doppi cittadini italiani e di un altro Stato dell'Unione il Massimario ricorda che l'ufficiale di stato civile non può correggere, senza il consenso dell'interessato, il cognome attribuito nell'altro Paese: lo impone il diritto dell'Unione, come ha stabilito la Corte di giustizia nella sentenza del 2 ottobre 2003, Garcia Avello (C-148/02), confermata nel 2008 dalla causa Grunkin e Paul (C-353/06).

Perché il momento giusto è la trascrizione

La richiesta di applicare la legge italiana si fa nel momento in cui l'atto viene trascritto. Dopo, il cognome risulta dagli archivi dello stato civile e ne dipendono l'iscrizione anagrafica, il codice fiscale e il passaporto. Per cambiarlo resta la procedura ordinaria di modifica del nome o del cognome: una domanda al prefetto della provincia di residenza, o di quella in cui si trova l'atto di nascita, in cui bisogna spiegare le ragioni della richiesta (art. 89 d.P.R. 396/2000). Non si possono chiedere cognomi di importanza storica o che facciano credere di appartenere a famiglie illustri (art. 89, comma 3).

Attenzione

Se in Italia tuo figlio risulta con un cognome diverso da quello dei documenti dell'altro Paese, avrà due identità documentali non uguali: un passaporto italiano con un cognome e uno straniero con un altro. Prima di scegliere conviene valutare dove vivrà e con quali documenti viaggerà.

Gli adulti riconosciuti o naturalizzati

  • Chi viene riconosciuto cittadino per discendenza da adulto ed è anche cittadino del Paese di nascita segue la stessa regola: il comune trascrive il cognome come risulta dall'atto di nascita straniero, salvo la richiesta di applicare la legge italiana presentata alla trascrizione.
  • Chi diventa cittadino per decreto (residenza o matrimonio): l'ufficiale di stato civile si attiene al cognome indicato nel decreto (Massimario, paragrafo 8.5).
  • Chi diventa cittadina per matrimonio conserva il cognome di nascita: per l'ordinamento italiano conta il cognome attribuito alla nascita, non quello eventualmente preso dal marito secondo la legge straniera (Massimario, paragrafo 8.5).

Casi frequenti

  • «L'atto straniero di mio figlio ha già i due cognomi, del padre e della madre: devo dichiarare qualcosa?» Se va bene a entrambi i genitori così, no: il comune trascrive il cognome dell'atto. L'istanza serve solo se volete qualcosa di diverso.
  • «L'atto è già stato trascritto con un cognome che non volevamo.» Resta la domanda al prefetto (art. 89 d.P.R. 396/2000), che valuta le ragioni. Se invece si tratta di un errore materiale o di una discordanza con altri documenti, vedi Nomi e date che non coincidono.
  • «Uno dei genitori non firma l'istanza per il cognome unico.» Per un solo cognome serve l'accordo di entrambi; senza accordo, i cognomi restano due.

Fonti

Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2022 (decisa il 27 aprile 2022, depositata il 31 maggio 2022), dispositivo e considerato in diritto; circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, n. 63 del 1° giugno 2022; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 89 e 98; Ministero dell'Interno, Massimario per l'ufficiale di stato civile, edizione 2014, paragrafo 8.5 (pubblicato sul portale delle Prefetture); circolare prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008; Corte di giustizia UE, 2 ottobre 2003, C-148/02, Garcia Avello; causa C-353/06, Grunkin e Paul; codice civile, artt. 6, 316, 337-ter, 337-quater e 337-octies. Verificato il 26 settembre 2026.

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