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Per discendenzaSentenza

Le sentenze della Corte costituzionale: 142/2025 e 63/2026

Due sentenze hanno segnato la cittadinanza per discendenza. Nel 2025 la Corte ha rifiutato di fissare lei un limite alle generazioni; nel 2026 ha giudicato legittimo il limite introdotto dal legislatore con l'articolo 3-bis. Qui trovi che cosa le è stato chiesto, che cosa ha deciso e perché, e che cosa resta aperto.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 9 min

In questa pagina
  1. Perché le sentenze sono due
  2. La sentenza n. 142 del 2025
  3. La sentenza n. 63 del 2026
  4. Che cosa cambia in pratica
  5. Fonti

In breve

  1. Sentenza n. 142 del 2025 (decisa il 24 giugno, depositata il 31 luglio 2025): i tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze chiedevano alla Corte di limitare la trasmissione senza limiti della legge di allora. La Corte ha dichiarato le questioni in gran parte inammissibili: scegliere quale legame con l'Italia pretendere spetta al legislatore.
  2. Sentenza n. 63 del 2026 (decisa l'11 marzo, depositata il 30 aprile 2026): il Tribunale di Torino contestava l'applicazione del nuovo articolo 3-bis a chi era già nato. La Corte ha respinto le censure fondate sugli articoli 2 e 3 della Costituzione e sul diritto dell'Unione europea, e ha dichiarato inammissibili quelle sulla Dichiarazione universale dei diritti umani e sulla CEDU.
  3. Per la Corte l'articolo 3-bis è una «preclusione originaria» all'acquisto, non una revoca, e bilancia in modo non irragionevole l'affidamento delle persone con il principio di effettività della cittadinanza.
  4. Restano salvi chi era già stato riconosciuto e chi aveva presentato la domanda, ricevuto l'appuntamento o fatto causa entro il 27 marzo 2025.
  5. La Corte ha lasciato aperta la posizione di chi aveva avviato la procedura senza aver ancora ricevuto un appuntamento.

Perché le sentenze sono due

Tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 quattro tribunali hanno chiesto alla Corte costituzionale se fosse compatibile con la Costituzione una cittadinanza trasmessa senza limiti a persone nate e residenti all'estero, con un'altra cittadinanza e senza legami con l'Italia. Mentre quel giudizio era pendente è arrivato il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, che ha introdotto l'articolo 3-bis. La Corte ha deciso comunque sulla legge precedente, perché le cause da cui venivano le questioni erano state avviate prima del 27 marzo 2025 e, per la lettera b) dello stesso articolo 3-bis, restavano regolate dalle regole di prima. Un anno dopo è arrivata la questione sulla nuova regola.

La sentenza n. 142 del 2025

Chi ha sollevato le questioni. Il Tribunale di Bologna (ordinanza del 26 novembre 2024), il Tribunale di Roma (21 marzo 2025), il Tribunale di Milano (3 marzo 2025) e il Tribunale di Firenze (7 marzo 2025), in cause di discendenti nati all'estero, residenti all'estero e con un'altra cittadinanza.

Che cosa chiedevano. Di dichiarare illegittimo l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 91/1992, che rende cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, nella parte in cui lo attribuisce anche a chi non ha alcun legame effettivo con l'Italia. Il Tribunale di Milano censurava anche le norme precedenti, l'articolo 4 del codice civile del 1865 e l'articolo 1 della legge 555 del 1912. I parametri invocati erano la sovranità popolare (art. 1, secondo comma, Cost.), l'uguaglianza e la ragionevolezza (art. 3) e il diritto dell'Unione sulla cittadinanza europea (art. 117, primo comma, in relazione agli articoli 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione).

Che cosa ha deciso.

  • Inammissibili le questioni del Tribunale di Milano sul codice del 1865 e sulla legge del 1912, per difetto di rilevanza.
  • Inammissibili le questioni sull'articolo 1 della legge 91/1992 riferite alla sovranità popolare, alla ragionevolezza e al diritto dell'Unione. Accoglierle, ha scritto la Corte, avrebbe richiesto «un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità».
  • Non fondate le questioni di disparità di trattamento sollevate da Roma e da Milano. Il confronto con l'acquisto per beneficio di legge (art. 4, comma 1) non regge perché riguarda i figli di chi ha perso la cittadinanza; quello con l'acquisto per matrimonio non regge perché il vincolo del matrimonio non è sovrapponibile a quello di filiazione.

La Corte ha ricordato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel regolare l'attribuzione della cittadinanza, ma ha respinto l'idea che la materia sia per questo sottratta in radice al controllo di costituzionalità.

La sentenza n. 63 del 2026

Chi ha sollevato la questione. Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, con ordinanza del 25 giugno 2025 (registro ordinanze n. 167 del 2025), in una causa contro il Ministero dell'Interno.

Che cosa chiedeva. Il tribunale non contestava il nuovo limite in sé, ma la sua applicazione a chi era già nato: le parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e le condizioni delle lettere a), a-bis) e b), che fanno salvi soltanto quelli che avevano presentato domanda, ricevuto un appuntamento o fatto causa entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Parametro invocatoEsito
Articoli 2 e 3 della Costituzione: disparità tra chi si era attivato prima e chi dopo; lesione di diritti già acquisitiNon fondata
Articolo 117, primo comma, in relazione agli articoli 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (cittadinanza europea)Non fondata
Articolo 117, primo comma, in relazione all'articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umaniInammissibile
Articolo 117, primo comma, in relazione all'articolo 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla CEDUInammissibile

Sono stati dichiarati inammissibili anche gli interventi di privati e di associazioni che non erano parti del giudizio di Torino. La sentenza è stata redatta dal giudice Giovanni Pitruzzella.

Retroattività, ma non revoca

La Corte riconosce che l'articolo 3-bis è «un caso esemplare di retroattività propria»: toglie a fatti del passato, cioè alle nascite già avvenute, gli effetti che avevano. Ma lo qualifica come una «preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all'estero, e non una revoca». La revoca, spiega, opera per il futuro e colpisce uno status già riconosciuto a una persona; l'articolo 3-bis riguarda invece lo status mai accertato di una moltitudine di persone, per nessuna delle quali la cittadinanza era giuridicamente certa. Per questo il legislatore ha usato la formula «è considerato non avere mai acquistato».

Il confine del 27 marzo 2025 è ragionevole

Le norme transitorie che tengono ferme le regole precedenti per i procedimenti già avviati non sono insolite. Presentare la domanda, per la Corte, è una circostanza che può ragionevolmente distinguere chi l'ha fatto, perché accresce il peso del suo affidamento. La Corte ha però precisato che resta impregiudicata, perché non le era stata posta, la questione della differenza tra chi aveva ricevuto l'appuntamento e chi aveva avviato la procedura senza averlo ricevuto entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Affidamento ed effettività

Il legittimo affidamento è tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, ma va bilanciato con gli altri interessi. Da un lato la Corte colloca l'effettività della cittadinanza, cioè la necessità di un legame reale con la Repubblica, dentro la stessa Costituzione, e ne trova conferma nella Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione e in decisioni delle corti costituzionali francese, portoghese e tedesca. Ricorda anche le dimensioni del fenomeno, citando la relazione al disegno di legge di conversione: i cittadini italiani residenti all'estero erano 4.482.115 nel dicembre 2013, di cui 2.974.488 nati all'estero, e 6.412.752 nel dicembre 2024, di cui 4.496.297 nati all'estero.

Dall'altro lato l'affidamento di chi non si era attivato pesa meno, per tre ragioni: la regola non tocca posizioni consolidate, perché fa salvi i riconosciuti e chi aveva già presentato domanda; ha carattere correttivo di una disciplina che perpetuava all'infinito un legame diventato fittizio; e la sua retroattività non era «assolutamente imprevedibile». Su quest'ultimo punto la Corte cita i progetti di legge presentati il 9 ottobre 2024 e il contributo unificato calcolato per ogni ricorrente, introdotto per le cause di cittadinanza dalla legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Pesano infine le misure «compensative» del decreto: il beneficio di legge ampliato, la dichiarazione per i figli minorenni, l'ingresso per lavoro fuori quota dei discendenti e la naturalizzazione dopo due anni di residenza. La conclusione è che il bilanciamento non è irragionevole.

Il diritto dell'Unione non è pertinente

La Corte di giustizia dell'Unione chiede un esame individuale e proporzionato quando uno Stato membro toglie la cittadinanza, e con essa la cittadinanza europea, a una persona. Ma quelle sentenze riguardano la perdita di uno status già accertato, con diritti concretamente esercitabili. L'articolo 3-bis non dispone una perdita e colpisce persone il cui status di cittadino europeo non era giuridicamente certo: per questo la giurisprudenza europea invocata dal tribunale è stata giudicata non pertinente.

Dichiarazione universale e CEDU

La Dichiarazione universale dei diritti umani non è un atto internazionale vincolante e non può quindi integrare l'articolo 117 della Costituzione, che richiama gli obblighi internazionali. La Corte ha lasciato impregiudicata la questione se il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza sia una norma consuetudinaria, perché il tribunale non aveva invocato l'articolo 10 della Costituzione. Quanto al Protocollo n. 4 alla CEDU, il suo articolo 3 garantisce il diritto di entrare e restare nello Stato di cui si è cittadini, non quello di avere o conservare una cittadinanza. Entrambe le questioni sono state dichiarate inammissibili per motivazione insufficiente.

Che cosa cambia in pratica

  • Per chi non rientra nelle eccezioni l'articolo 3-bis resta pienamente in vigore: il riconoscimento per discendenza è possibile solo alle condizioni spiegate in Chi è ancora cittadino dopo la riforma.
  • Per le cause avviate entro il 27 marzo 2025 continuano a valere le regole precedenti: lo ha ribadito la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24045 del 2026, che richiama proprio la sentenza n. 63. Vedi Domande e cause avviate prima della riforma.
  • Le questioni rimaste aperte, per scelta espressa della Corte, sono due: la posizione di chi aveva avviato la procedura senza ricevere l'appuntamento entro il termine, e l'eventuale rilievo di una norma consuetudinaria sul divieto di privazione arbitraria della cittadinanza.

Fonti

Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 2025 (decisa il 24 giugno 2025, depositata il 31 luglio 2025, redattrice Emanuela Navarretta) e sentenza n. 63 del 2026 (decisa l'11 marzo 2026, depositata il 30 aprile 2026, redattore Giovanni Pitruzzella), testo integrale; legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 e 3-bis; decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74; legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 814; Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 24045 del 2026. Verificato il 26 settembre 2026.

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