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Domande frequenti sulla cittadinanza
Le domande che si fanno più spesso, con una risposta breve basata sulla legge in vigore e il link alla pagina che spiega tutto il resto. Le risposte descrivono le regole: non dicono se, nel tuo caso, sei o puoi diventare cittadino.
In questa pagina
Le risposte sono volutamente brevi: ognuna rimanda alla pagina in cui trovi le regole complete, le eccezioni e le fonti. Se non sai da dove partire, prova il percorso a domande Quale via fa per te.
Cittadinanza per discendenza
- «Il mio bisnonno era italiano: sono cittadino anch'io?» Dal 2025 la risposta dipende soprattutto dall'art. 3-bis della legge 91/1992. Se sei nato all'estero e hai un'altra cittadinanza, la legge considera che tu non l'abbia mai acquistata, salvo alcune condizioni: domanda, appuntamento o causa entro il 27 marzo 2025; un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana; un genitore che ha vissuto in Italia almeno due anni continuativi, dopo essere diventato cittadino e prima della tua nascita. Un bisnonno, da solo, non basta per la condizione che riguarda genitori e nonni. Vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025.
- «La riforma del 2025 è stata dichiarata incostituzionale?» No. Con la sentenza n. 63 del 2026, depositata il 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sull'art. 3-bis sollevate dal Tribunale di Torino. Già con la sentenza n. 142 del 2025 aveva dichiarato inammissibili o non fondate le questioni sulla trasmissione della cittadinanza senza limiti di generazioni. Vedi Corte cost. 63/2026 e 142/2025.
- «Avevo l'appuntamento al consolato prima della riforma: vale ancora?» L'art. 3-bis salva chi aveva presentato la domanda completa entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 (lettera a) e chi la presenta nel giorno di un appuntamento che l'ufficio gli aveva comunicato entro quell'ora (lettera a-bis). Per loro valgono le regole in vigore al 27 marzo 2025. Vedi Domande e cause avviate prima della riforma.
- «Ho fatto causa prima della riforma: che cosa cambia?» La lettera b) dell'art. 3-bis fa salve le domande giudiziali presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025, e le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24045 del 2026, hanno confermato che restano regolate dalla legge precedente. La causa va avanti e i requisiti vanno comunque provati. Vedi La causa in tribunale.
- «Discendo da un'antenata italiana e mia madre è nata prima del 1948: posso chiedere la cittadinanza?» La legge del 1912 dava la cittadinanza per nascita al figlio di padre cittadino e solo in casi particolari al figlio di madre cittadina; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa regola con la sentenza n. 30 del 1983. Per le nascite anteriori al 1° gennaio 1948 il riconoscimento passa di regola dal tribunale, e dopo il 2025 anche queste cause devono rientrare nelle condizioni dell'art. 3-bis. Vedi Linea materna e cause «1948».
- «Il mio antenato si è naturalizzato straniero quando mio nonno era bambino: la linea si interrompe?» È il caso chiamato minor issue. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24045 del 2026, hanno chiarito che il figlio minorenne nato all'estero, cittadino dalla nascita, conservava la cittadinanza italiana anche se il genitore si naturalizzava, salva la rinuncia da maggiorenne. Vedi Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore.
- «Dove presento la domanda di riconoscimento se vivo all'estero?» Oggi al consolato competente per il luogo in cui risiedi. Fino alla fine del 2028 ogni consolato riceve ogni anno un numero massimo di domande di maggiorenni; dal 1° gennaio 2029 le domande dei maggiorenni residenti all'estero andranno a un ufficio centrale del Ministero degli Affari esteri, solo per posta e con documenti in originale (legge 19 gennaio 2026, n. 11). Vedi La domanda al consolato e il MAECI dal 2029.
- «Posso trasferirmi in Italia e chiedere il riconoscimento al comune?» Chi risiede in Italia presenta la domanda al comune, ma dal 2025 il comune applica l'art. 3-bis come il consolato. Il discendente straniero che vive in Italia ha però altre strade: la naturalizzazione dopo due anni di residenza legale, se il padre, la madre o un nonno sono o sono stati cittadini per nascita (art. 9, comma 1, lettera a). Vedi La domanda in Italia tramite il comune e Residenza ridotta.
- «Quali documenti servono per il riconoscimento?» In sintesi: gli atti di nascita, di matrimonio e, se serve, di morte di ogni generazione, dall'avo fino a te; la prova di se e quando l'avo si è naturalizzato straniero; traduzioni in italiano e apostille o legalizzazioni. L'elenco preciso lo indica l'ufficio a cui presenti la domanda. Vedi Ricostruire l'albero e Checklist dei documenti.
Figli
- «Mio figlio è nato all'estero dopo la riforma: è italiano?» Se ha anche un'altra cittadinanza, è cittadino dalla nascita solo se ricorre una delle condizioni dell'art. 3-bis, per esempio un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana, oppure un genitore che ha vissuto in Italia almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita. Altrimenti, se un genitore è cittadino per nascita, i genitori possono dichiarare la volontà di acquisto entro tre anni dalla nascita (art. 4, comma 1-bis). Vedi Figli nati all'estero di chi è cittadino per discendenza.
- «Il termine del 31 maggio 2026 per i figli minorenni è scaduto?» Per i figli che erano minorenni al 24 maggio 2025 e i cui genitori rientrano nelle lettere a), a-bis) o b) dell'art. 3-bis, il termine transitorio per la dichiarazione è stato spostato al 31 maggio 2029 dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Negli altri casi vale il termine ordinario di tre anni dalla nascita. Vedi La dichiarazione per i minori.
- «La dichiarazione per i figli minori si paga?» Dal 1° gennaio 2026 le dichiarazioni dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b), cioè quelle presentate entro tre anni dalla nascita o dalla filiazione, non pagano il contributo di 250 euro (art. 9-bis). Vedi Tabella di tutti i costi.
- «I miei figli minorenni diventano cittadini insieme a me?» Sì, se convivono con te e, dal 2025, se alla data in cui diventi cittadino risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se hanno meno di due anni (art. 14). Da maggiorenni potranno rinunciare se hanno un'altra cittadinanza. Vedi Figli minorenni del nuovo cittadino.
- «Che cognome avrà mio figlio nato all'estero?» In Italia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, il figlio prende di regola i cognomi di entrambi i genitori, salvo accordo per uno solo. Per i figli nati all'estero conta anche ciò che dice l'atto straniero e quando si chiede la trascrizione. Vedi Il cognome dei figli nati all'estero.
Residenza e naturalizzazione
- «Dopo quanti anni in Italia posso chiedere la cittadinanza?» Di regola dopo dieci anni di residenza legale se vieni da un Paese fuori dall'Unione europea (art. 9, comma 1, lettera f). Bastano quattro anni ai cittadini dell'Unione, cinque ad apolidi e rifugiati, tre a chi è nato in Italia, due a chi ha un genitore o un nonno che è o è stato cittadino per nascita. È una concessione discrezionale, non un diritto. Vedi Naturalizzazione dopo 10 anni e Residenza ridotta.
- «Il referendum del 2025 ha ridotto gli anni a cinque?» No. Il referendum dell'8 e 9 giugno 2025 non ha raggiunto il quorum e la legge non è cambiata: per chi viene da fuori dell'Unione europea restano dieci anni. Vedi Naturalizzazione dopo 10 anni.
- «Che cosa vuol dire residenza legale?» Per la cittadinanza risiede legalmente in Italia chi ha rispettato le norme su ingresso e soggiorno degli stranieri e quelle sull'iscrizione anagrafica (d.P.R. 572/1993, art. 1): permesso di soggiorno e iscrizione all'anagrafe del comune. Vedi Residenza legale e continuativa.
- «Serve un reddito minimo?» La legge 91/1992 non indica una cifra, ma le prefetture chiedono di dimostrare redditi adeguati negli anni che precedono la domanda e pubblicano le soglie che applicano (per il richiedente solo, 8.263,31 euro). Vedi Il requisito di reddito.
- «Devo fare un esame di italiano?» Serve una conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1 (art. 9.1), dimostrata con un titolo di studio o con una certificazione di un ente riconosciuto. La legge tiene conto di chi ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o ha sottoscritto l'accordo di integrazione, e la Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2025) ha esonerato chi ha gravi limitazioni certificate dovute all'età, a patologie o a disabilità. Vedi La certificazione di lingua B1.
- «Come si presenta la domanda?» Online, sul portale del Ministero dell'Interno; chi risiede in Italia accede con SPID o CIE. Servono la ricevuta del contributo di 250 euro e la marca da bollo. Vedi La domanda sul Portale ALI passo per passo.
- «Quanto tempo ci vuole per la risposta?» Il termine di legge per matrimonio e naturalizzazione è di ventiquattro mesi dalla domanda, prorogabili fino a trentasei (art. 9-ter). Vedi Dopo la domanda e Termini di legge.
- «Una condanna impedisce la cittadinanza?» Per il matrimonio l'art. 6 elenca le condanne che la impediscono, e la riabilitazione ne fa cessare gli effetti. Per la naturalizzazione, che è discrezionale, l'amministrazione valuta anche i precedenti penali e i motivi di sicurezza. Vedi Precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza.
Matrimonio e unione civile
- «Dopo quanto tempo dal matrimonio posso chiedere la cittadinanza?» Dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se vivi all'estero; con figli nati o adottati i termini si dimezzano (art. 5). Vedi Requisiti e tempi.
- «Vale anche per l'unione civile?» Sì, per l'unione civile tra persone dello stesso sesso: la legge 76/2016 (art. 1, comma 20) estende alle parti dell'unione le norme di legge sul matrimonio e sul coniuge. Vedi Requisiti e tempi.
- «E se ci separiamo mentre la pratica è in corso?» Al momento del decreto il matrimonio non deve essere sciolto, annullato o cessato negli effetti civili, e non deve esserci separazione personale (art. 5). La morte del coniuge durante il procedimento, invece, non impedisce l'acquisto (Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 2022). Vedi Separazione, divorzio, morte del coniuge.
Nati in Italia
- «Sono nato in Italia da genitori stranieri: sono italiano?» Non automaticamente. Se hai risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai 18 anni, puoi dichiarare di voler diventare cittadino entro un anno dal compimento dei 18 (art. 4, comma 2). Altrimenti puoi chiedere la naturalizzazione dopo tre anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lettera a-bis). Vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.
Perdita, rinuncia e riacquisto
- «Se prendo un'altra cittadinanza perdo quella italiana?» Per la legge italiana no: dal 1992 chi acquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana (art. 11). Può essere l'altro Stato a chiederti di rinunciarvi. Vedi Doppia cittadinanza.
- «Mio padre ha perso la cittadinanza naturalizzandosi prima del 1992: può riaverla?» Chi è nato in Italia, o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi, e l'aveva persa secondo la legge del 1912 (art. 8, numeri 1 e 2, o art. 12) la riacquista con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 (art. 17), fermo restando l'art. 3-bis; al consolato la dichiarazione costa 250 euro di diritti consolari. Restano anche le vie ordinarie dell'art. 13. Vedi Riacquisto e finestra 2025–2027.
- «Come si rinuncia alla cittadinanza italiana?» Chi ha un'altra cittadinanza e risiede o si stabilisce all'estero può rinunciare con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile o al consolato (artt. 11 e 23); la dichiarazione è soggetta al contributo di 250 euro (art. 9-bis). Vedi Rinuncia alla cittadinanza.
- «La cittadinanza può essere tolta?» Solo nei casi previsti dalla legge. L'art. 10-bis prevede la revoca, dopo una condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione, della cittadinanza acquisita con la dichiarazione dei nati in Italia, per matrimonio o per naturalizzazione, e solo se la persona ha o può avere un'altra cittadinanza. La Costituzione vieta di privare qualcuno della cittadinanza per motivi politici (art. 22). Vedi Revoca della cittadinanza.
Tempi, costi e ricorsi
- «La mia domanda è ferma da anni: che cosa posso fare?» Superato il termine di legge, si può sollecitare l'ufficio e, finché dura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine, chiedere al TAR di accertare l'obbligo di provvedere (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo). Vedi Pratica ferma o appuntamento impossibile.
- «Ho ricevuto un preavviso di rigetto: che cosa devo fare?» Entro dieci giorni puoi presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti; la comunicazione sospende i termini del procedimento (art. 10-bis della legge 241/1990). Vedi Come rispondere al preavviso di rigetto.
- «La naturalizzazione mi è stata negata: posso fare ricorso?» Puoi ricorrere al TAR entro sessanta giorni oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario entro centoventi giorni (dal 20 febbraio 2026 lo decide il Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato). Per il matrimonio, l'istanza respinta si può anche ripresentare dopo cinque anni (art. 8). Vedi Diniego della naturalizzazione e Diniego e ricorso per matrimonio.
- «Quanto costa in tutto?» Dipende dalla strada: il contributo di 250 euro e la marca da bollo per matrimonio e naturalizzazione, i diritti consolari per il riconoscimento e per il riacquisto al consolato, il contributo unificato per la causa in tribunale, più traduzioni, apostille e certificati, che variano. Vedi Tabella di tutti i costi.
Dopo la cittadinanza
- «Sono stato riconosciuto cittadino: che cosa devo fare adesso?» Controlla che i tuoi atti siano trascritti nel comune italiano competente, iscriviti all'AIRE se vivi all'estero e poi chiedi passaporto e carta d'identità. Vedi Trascrizione degli atti, AIRE e Passaporto e carta d'identità.
- «Da cittadino devo pagare le tasse in Italia?» Le imposte sui redditi dipendono dalla residenza fiscale, non dalla sola cittadinanza (art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi). Per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in certi Stati la legge prevede però una presunzione di residenza, superabile con la prova contraria. Vedi Fisco: conta la residenza, non la cittadinanza.
- «Posso votare dall'estero?» Sì: i cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste della circoscrizione Estero votano per corrispondenza per le elezioni delle Camere e per i referendum nazionali, oppure possono scegliere di votare in Italia con un'opzione da esercitare per ogni votazione (legge 459/2001, artt. 1 e 4). Vedi Il voto dall'estero.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, testo vigente su Normattiva, in particolare artt. 3-bis, 4, 5, 6, 8, 9, 9.1, 9-bis, 9-ter, 10-bis, 11, 13, 14, 17 e 23; d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, art. 1, comma 1-ter, nel testo vigente; d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 1, comma 19-ter, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513; legge 19 gennaio 2026, n. 11, art. 1; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1; legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis; d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 29, 31 e 117; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9; legge 27 dicembre 2001, n. 459, artt. 1 e 4; testo unico delle imposte sui redditi, art. 2; Costituzione, art. 22; Corte costituzionale, sentenze n. 30/1983, n. 195/2022, n. 131/2022, n. 25/2025, n. 142/2025 e n. 63/2026; Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24045/2026; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda» (interno.gov.it); pagine «Cittadinanza per residenza» delle prefetture sul reddito richiesto (prefettura.interno.gov.it). Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.