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La legge 91/1992 spiegata articolo per articolo
La legge 5 febbraio 1992, n. 91 decide chi è cittadino italiano dalla nascita, chi può diventarlo e come la cittadinanza si perde o si riacquista. Qui la trovi riletta articolo per articolo nel testo in vigore a settembre 2026, con le modifiche del 2025 e del 2026 e il rimando alla pagina che approfondisce ogni punto.
In questa pagina
- Come leggere questa pagina
- Chi è cittadino dalla nascita (artt. 1, 2 e 3)
- L'art. 3-bis: il limite introdotto nel 2025
- Diventare cittadino con una dichiarazione (art. 4)
- Per matrimonio o unione civile (artt. 5, 6, 7 e 8)
- Per residenza: la naturalizzazione (art. 9)
- Lingua, contributo e tempi (artt. 9.1, 9-bis e 9-ter)
- Giuramento, effetti e revoca (artt. 10, 10-bis e 15)
- Doppia cittadinanza, rinuncia e perdita (artt. 11 e 12)
- Riacquisto (artt. 13 e 17)
- I figli minorenni di chi diventa cittadino (art. 14)
- Apolidi, rifugiati e norme speciali (artt. 16-19, 21 e 22)
- Dove si rendono le dichiarazioni e norme finali (artt. 23-27)
- Le regole che stanno fuori dalla legge 91
- La legge in una tabella
- Fonti
In breve
- La legge 91/1992 è in vigore dal 16 agosto 1992 e ha preso il posto della legge 13 giugno 1912, n. 555, che però conta ancora per i fatti avvenuti prima di quella data.
- Il principio di base è la discendenza: è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini (art. 1). Dal 2025 l'art. 3-bis lo limita per chi è nato all'estero e ha anche un'altra cittadinanza.
- Chi non è cittadino dalla nascita può diventarlo con una dichiarazione (art. 4), per matrimonio o unione civile (art. 5) o per naturalizzazione (art. 9).
- Le modifiche più recenti vengono dalla riforma del 2025 (d.l. 36/2025, convertito dalla legge 74/2025) e dalla legge di bilancio per il 2026.
- Molte regole pratiche stanno fuori dalla legge: nei regolamenti del 1993 e del 1994, nella legge 11/2026 sui consolati e nelle norme sul processo.
Come leggere questa pagina
Ogni paragrafo riassume uno o più articoli della legge nel testo in vigore alla data di verifica, letto sulla banca dati ufficiale Normattiva. Le parole tra virgolette «» sono quelle della legge; il resto è una spiegazione in parole semplici, che non sostituisce il testo. Quando un articolo è stato cambiato di recente, è indicata la legge che l'ha modificato. Per ogni argomento c'è il link alla pagina del sito che lo tratta per esteso; le parole tecniche sono spiegate nel glossario.
Un avvertimento: la legge del 1992 non si applica all'indietro. Chi è nato prima del 16 agosto 1992 deve fare i conti anche con la legge del 1912 e con le sentenze della Corte costituzionale che l'hanno corretta. Lo dice l'art. 20: lo stato di cittadinanza acquisito prima della legge «non si modifica se non per fatti posteriori» alla sua entrata in vigore. Dal 2025 c'è un'eccezione importante, perché l'art. 3-bis deroga proprio all'art. 20.
Chi è cittadino dalla nascita (artt. 1, 2 e 3)
L'art. 1 dice chi è cittadino per nascita:
- il figlio di padre o di madre cittadini: è la regola dello ius sanguinis, la cittadinanza per discendenza;
- chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non prende la cittadinanza dei genitori secondo la legge del loro Stato;
- il figlio di ignoti trovato in Italia, se non si prova che ha un'altra cittadinanza.
Nascere in Italia, da solo, non basta: la legge italiana non conosce lo ius soli automatico. Per i figli di stranieri nati in Italia c'è una strada diversa, la dichiarazione dopo i 18 anni (vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni); per i casi di genitori ignoti o apolidi vedi Nati in Italia da genitori ignoti o apolidi.
L'art. 2 riguarda il figlio riconosciuto da un cittadino, o la cui filiazione è dichiarata dal giudice. Se succede mentre il figlio è minorenne, la sua cittadinanza segue le regole della legge. Se il figlio è già maggiorenne, conserva la cittadinanza che ha, ma entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero può dichiarare di «eleggere» la cittadinanza italiana. La regola vale anche per i figli di cui non si può dichiarare la paternità o la maternità, se il giudice ha riconosciuto il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
L'art. 3 riguarda l'adozione: il minore straniero adottato da un cittadino italiano diventa cittadino, anche se l'adozione è anteriore alla legge. Se l'adozione viene revocata per un fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, purché abbia o riacquisti un'altra cittadinanza; negli altri casi di revoca la conserva, ma se la revoca arriva quando è maggiorenne può rinunciarvi entro un anno. L'adozione di un maggiorenne, invece, non dà la cittadinanza: apre solo la strada della naturalizzazione dopo cinque anni di residenza (art. 9). Vedi Figli riconosciuti o adottati da un cittadino.
L'art. 3-bis: il limite introdotto nel 2025
L'art. 3-bis è stato inserito dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, in vigore dal 29 marzo 2025, e modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74, in vigore dal 24 maggio 2025. È la norma che ha cambiato di più la cittadinanza per discendenza. In deroga agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 e alle leggi precedenti, stabilisce che:
«è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza»
salvo che ricorra una delle condizioni elencate nella stessa norma:
| Lettera | Condizione, in sintesi | Dove approfondire |
|---|---|---|
| a) | Domanda di riconoscimento, completa dei documenti, presentata al consolato o al sindaco entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 | Domande e cause avviate prima della riforma |
| a-bis) | Domanda presentata nel giorno di un appuntamento che l'ufficio aveva comunicato entro le 23:59 del 27 marzo 2025 | Domande e cause avviate prima della riforma |
| b) | Domanda giudiziale, cioè causa in tribunale, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 | La causa in tribunale |
| c) | Un genitore o un nonno (ascendente di primo o di secondo grado) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana | Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025 |
| d) | Un genitore o adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio | Figli nati all'estero di chi è cittadino per discendenza |
Nei casi delle lettere a), a-bis) e b) la cittadinanza si accerta «nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025», cioè con le regole di prima. La lettera e) del testo originario è stata soppressa dalla legge di conversione. La legge non parla di perdita: dice che la cittadinanza si considera mai acquistata. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 63 del 2026 (decisa l'11 marzo e depositata il 30 aprile 2026), l'ha descritta come «una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all'estero, e non una revoca», e ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Torino: la norma resta in vigore. Vedi Corte cost. 63/2026 e 142/2025.
Diventare cittadino con una dichiarazione (art. 4)
L'art. 4 prevede i casi in cui la cittadinanza si acquista con una dichiarazione di volontà, senza la concessione discrezionale dell'art. 9.
Comma 1: i discendenti stranieri. Lo straniero o l'apolide il cui padre, madre o nonno (ascendente in linea retta di secondo grado) «sono o sono stati cittadini per nascita» diventa cittadino se:
- presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara prima di voler acquistare la cittadinanza;
- assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di volerla acquistare;
- al compimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara, entro un anno, di volerla acquistare.
Le parole «sono o» sono state aggiunte nel 2025. Vedi Discendenti che vivono in Italia: il beneficio di legge.
Commi 1-bis e 1-ter: i figli minorenni di cittadini per nascita. Introdotti nel 2025, riguardano il minore straniero o apolide il cui padre o la cui madre sono cittadini per nascita. Il minore diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano di volerlo e se:
- dopo la dichiarazione il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi, oppure
- la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita o dalla data, successiva, in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da un cittadino italiano.
Il termine della seconda ipotesi era di un anno: la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513) l'ha portato a tre anni dal 1° gennaio 2026, e da quella data queste dichiarazioni non pagano più il contributo di 250 euro (art. 9-bis). Divenuto maggiorenne, chi è diventato cittadino in questo modo può rinunciare se ha un'altra cittadinanza.
Per i figli che erano minorenni al 24 maggio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione, e i cui genitori rientrano nelle lettere a), a-bis) o b) dell'art. 3-bis, una norma transitoria (art. 1, comma 1-ter, del d.l. 36/2025) consente la dichiarazione fino alle 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029. Il termine originario era il 31 maggio 2026: l'ha spostato il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 1, comma 19-ter), convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Vedi La dichiarazione per i minori.
Comma 2: i nati in Italia. Lo straniero nato in Italia che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età diventa cittadino se lo dichiara entro un anno dal compimento dei 18 anni. Vedi Nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.
Per matrimonio o unione civile (artt. 5, 6, 7 e 8)
L'art. 5 consente al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano di chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all'estero. I termini sono dimezzati se i coniugi hanno figli nati o adottati. Al momento del decreto il matrimonio non deve essere sciolto, annullato o cessato negli effetti civili, e non deve esserci separazione personale. Con la sentenza n. 195 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la morte del coniuge, se avviene mentre il procedimento è pendente entro i termini previsti per concluderlo, non impedisce l'acquisto.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 1, comma 20) estende alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio e al «coniuge»: per questo l'art. 5 vale anche per l'unione civile.
L'art. 6 elenca ciò che impedisce l'acquisto per matrimonio:
- la condanna per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;
- la condanna per un delitto non colposo punito con una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione;
- la condanna all'estero, per un reato non politico, a più di un anno di pena detentiva, se la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
- «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».
La riabilitazione fa cessare l'effetto della condanna; se è in corso un'azione penale per uno di quei delitti, l'acquisto resta sospeso fino alla sentenza definitiva. L'art. 7 dice che la cittadinanza per matrimonio si acquista con decreto del Ministro dell'Interno, su istanza dell'interessato; l'art. 8, che il Ministro respinge l'istanza con decreto motivato se c'è una delle cause dell'art. 6 (per i motivi di sicurezza serve il parere conforme del Consiglio di Stato) e che l'istanza respinta si può ripresentare dopo cinque anni. Oggi la domanda si invia online sul portale del Ministero dell'Interno. Vedi Requisiti e tempi, Precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza e Diniego e ricorso.
Per residenza: la naturalizzazione (art. 9)
L'art. 9 è la cittadinanza per concessione: non è un diritto, ma un provvedimento discrezionale, un decreto del Presidente della Repubblica adottato sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno. Gli anni di residenza legale cambiano secondo chi chiede:
| Chi chiede | Requisito | Lettera |
|---|---|---|
| Straniero con padre, madre o nonno che sono o sono stati cittadini per nascita | almeno 2 anni di residenza legale | a) |
| Straniero nato in Italia | almeno 3 anni di residenza legale | a-bis) |
| Straniero maggiorenne adottato da un cittadino | almeno 5 anni di residenza legale dopo l'adozione | b) |
| Straniero che ha lavorato alle dipendenze dello Stato, anche all'estero | almeno 5 anni di servizio | c) |
| Cittadino di uno Stato dell'Unione europea | almeno 4 anni di residenza legale | d) |
| Apolide, e rifugiato riconosciuto (equiparato dall'art. 16) | almeno 5 anni di residenza legale | e) |
| Ogni altro straniero | almeno 10 anni di residenza legale | f) |
Le lettere a) e a-bis) sono state riscritte nel 2025 dall'art. 1-bis del d.l. 36/2025, aggiunto in sede di conversione: prima discendenti e nati in Italia stavano insieme nella lettera a), con tre anni di residenza; ora ai discendenti ne bastano due. Il comma 2 prevede una strada eccezionale: la cittadinanza può essere concessa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a chi ha reso «eminenti servizi all'Italia» o quando ricorre «un eccezionale interesse dello Stato». Vedi Naturalizzazione dopo 10 anni, Residenza ridotta: chi può chiedere prima e Meriti speciali ed eccezionale interesse dello Stato.
Lingua, contributo e tempi (artt. 9.1, 9-bis e 9-ter)
L'art. 9.1, introdotto dal d.l. 113/2018, subordina la cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per naturalizzazione (art. 9) a una conoscenza della lingua italiana «non inferiore al livello B1» del Quadro comune europeo di riferimento. Si dimostra con un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario riconosciuto, oppure con la certificazione di un ente riconosciuto. L'obbligo di presentarli riguarda chi non ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal testo unico sull'immigrazione e chi non è titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2025) ha esonerato dalla prova chi ha gravi limitazioni alla capacità di apprendere la lingua dovute all'età, a patologie o a disabilità, attestate da una struttura sanitaria pubblica. Vedi La certificazione di lingua B1.
L'art. 9-bis chiede, per ogni istanza o dichiarazione di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione, la documentazione che prova i requisiti e un contributo di 250 euro. Sono escluse le dichiarazioni di riacquisto presentate a un consolato, che pagano invece un diritto consolare di 250 euro introdotto nel 2025, e, dal 1° gennaio 2026, le dichiarazioni per i figli minori dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b). Gli importi sono raccolti nella Tabella di tutti i costi.
L'art. 9-ter fissa il termine per concludere i procedimenti per matrimonio e per naturalizzazione: ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei, dalla presentazione della domanda. Il termine è stato fissato dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, e vale per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della sua legge di conversione, la legge 18 dicembre 2020, n. 173. Che cosa fare quando il termine è superato: Pratica ferma o appuntamento impossibile.
Giuramento, effetti e revoca (artt. 10, 10-bis e 15)
Per l'art. 10 il decreto di concessione «non ha effetto» se la persona non presta, entro sei mesi dalla notifica, giuramento «di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». La Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 2017) ha esonerato dal giuramento chi non può prestarlo per una grave e accertata condizione di disabilità. Per l'art. 15 l'acquisto o il riacquisto hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Vedi Decreto, giuramento, trascrizione.
L'art. 10-bis prevede la revoca della cittadinanza acquisita con la dichiarazione dei nati in Italia (art. 4, comma 2), per matrimonio (art. 5) o per naturalizzazione (art. 9), in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione indicati dalla norma. La revoca è possibile solo se la persona possiede o può acquisire un'altra cittadinanza, e va disposta entro dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. Vedi Revoca della cittadinanza.
Doppia cittadinanza, rinuncia e perdita (artt. 11 e 12)
Dal 1992 l'Italia ammette la doppia cittadinanza: per l'art. 11 chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può rinunciarvi se risiede o stabilisce la residenza all'estero. La legge del 1912, invece, faceva perdere la cittadinanza a chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera e stabiliva o aveva stabilito la residenza all'estero (art. 8): per questo la data della naturalizzazione dell'antenato conta ancora. Vedi La prova della mancata naturalizzazione.
L'art. 12 prevede due casi di perdita:
- chi ha accettato un impiego o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale di cui l'Italia non fa parte, o presta servizio militare per uno Stato estero, e non obbedisce, nel termine fissato, all'intimazione del Governo italiano di lasciarli;
- chi, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, ha accettato o non ha lasciato un impiego o una carica pubblica per quello Stato, vi ha prestato servizio militare senza esservi obbligato o ne ha acquistato volontariamente la cittadinanza: la perdita scatta alla cessazione dello stato di guerra.
Vedi Rinuncia alla cittadinanza, Perdita: i casi di oggi e quelli del 1912 e Doppia cittadinanza.
Riacquisto (artt. 13 e 17)
L'art. 13 dice come riacquista la cittadinanza chi l'ha perduta:
- con l'effettivo servizio militare per lo Stato italiano o con un impiego pubblico statale, anche all'estero, insieme a una dichiarazione;
- con una dichiarazione, se ha già stabilito la residenza in Italia o la stabilisce entro un anno;
- automaticamente, dopo un anno di residenza in Italia, salvo rinuncia espressa entro lo stesso termine;
- se l'aveva persa per non aver obbedito all'intimazione dell'art. 12, con una dichiarazione dopo almeno due anni di residenza in Italia e la prova di aver lasciato l'impiego, la carica o il servizio.
Il riacquisto è escluso per chi aveva perso la cittadinanza per la revoca dell'adozione per fatto proprio o per i fatti di guerra dell'art. 12, comma 2. Nei casi di riacquisto per dichiarazione o per residenza, il Ministro dell'Interno può impedirlo, per gravi e comprovati motivi e su parere conforme del Consiglio di Stato, entro un anno.
L'art. 17, riscritto nel 2025, apre una finestra speciale: chi è nato in Italia, o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi, e aveva perso la cittadinanza per l'art. 8, numeri 1 e 2, o per l'art. 12 della legge 555 del 1912, la riacquista con una dichiarazione fatta tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, «fermo restando» l'art. 3-bis. Se la dichiarazione è resa a un consolato, si pagano 250 euro di diritti consolari. Resta ferma anche la regola del 1975 (art. 219 della legge 151/1975): la donna che aveva perso la cittadinanza per il matrimonio con uno straniero, o per il cambio di cittadinanza del marito, prima di quella legge, la riacquista con una dichiarazione. Vedi Riacquisto e finestra 2025–2027.
I figli minorenni di chi diventa cittadino (art. 14)
Per l'art. 14 i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza la acquistano anche loro, se convivono con il genitore; da maggiorenni possono rinunciarvi se hanno un'altra cittadinanza. Dal 2025 c'è una condizione in più: alla data in cui il genitore diventa cittadino, il minore deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni. Anche l'art. 14 è tra le norme a cui l'art. 3-bis deroga. Vedi Figli minorenni del nuovo cittadino.
Apolidi, rifugiati e norme speciali (artt. 16-19, 21 e 22)
L'art. 16 sottopone l'apolide che risiede legalmente in Italia alla legge italiana per l'esercizio dei diritti civili e per il servizio militare, ed equipara il rifugiato riconosciuto all'apolide ai fini della legge sulla cittadinanza, esclusi gli obblighi militari: per questo anche il rifugiato può chiedere la naturalizzazione dopo cinque anni. Vedi Apolidia: prima lo status, poi la cittadinanza.
Gli artt. 17-bis e 17-ter riconoscono il diritto alla cittadinanza a chi era cittadino italiano e risiedeva nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di Parigi del 1947 o con il Trattato di Osimo del 1975, alle condizioni del diritto di opzione, e ai loro figli e discendenti in linea retta «di lingua e cultura italiane». L'istanza va al comune di residenza o, se ne ricorrono i presupposti, al consolato, con la documentazione indicata dalla legge. L'art. 18 è stato abrogato dalla legge 14 dicembre 2000, n. 379, quella dedicata alle persone originarie dei territori dell'ex Impero austro-ungarico; l'art. 19 fa salve le norme del 1956 sulla trascrizione delle opzioni previste dal Trattato di pace. Vedi Istria, Fiume, Dalmazia e territori ex austro-ungarici.
L'art. 21 riguarda lo straniero «affiliato» da un cittadino prima dell'entrata in vigore della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184): può ottenere la naturalizzazione dopo sette anni di residenza legale successivi all'affiliazione. L'art. 22 fa cessare gli obblighi militari di chi aveva già perso la cittadinanza secondo l'art. 8 della legge del 1912.
Dove si rendono le dichiarazioni e norme finali (artt. 23-27)
L'art. 23 stabilisce che le dichiarazioni di acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia e il giuramento si rendono all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si risiede o si intende stabilire la residenza oppure, per chi vive all'estero, all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Le dichiarazioni e gli atti di perdita, conservazione e riacquisto si trascrivono nei registri di cittadinanza e si annotano a margine dell'atto di nascita.
L'art. 24 è stato abrogato dal regolamento sullo stato civile (d.P.R. 396/2000) e l'art. 25 ha previsto i regolamenti di esecuzione. L'art. 26 ha abrogato la legge 555 del 1912, la legge 123 del 1983 e le altre norme incompatibili, e ha soppresso l'obbligo, previsto dalla legge del 1983, per il figlio con doppia cittadinanza di sceglierne una sola entro un anno dalla maggiore età. Per l'art. 27 la legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992, è entrata in vigore sei mesi dopo: il 16 agosto 1992.
Le regole che stanno fuori dalla legge 91
- Il regolamento di esecuzione (d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572) definisce, tra l'altro, la residenza legale: risiede legalmente chi ha rispettato le norme su ingresso e soggiorno degli stranieri e quelle sull'iscrizione anagrafica (art. 1). Vedi Residenza legale e continuativa.
- Il regolamento sui procedimenti (d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) dice a chi si presenta l'istanza per matrimonio e per naturalizzazione, il prefetto competente per residenza o, se ne ricorrono i presupposti, il consolato, e quali documenti servono. Oggi l'istanza si compila e si invia sul portale del Ministero dell'Interno. Vedi La domanda sul Portale ALI passo per passo.
- La legge 19 gennaio 2026, n. 11, in vigore dal 19 febbraio 2026, ha riscritto le competenze dei consolati sulla cittadinanza (art. 10 del d.lgs. 71/2011). Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero andranno a un ufficio centrale del Ministero degli Affari esteri, solo per posta e con i documenti in originale; fino ad allora ogni consolato riceve ogni anno un numero massimo di domande di maggiorenni, pari ai procedimenti conclusi nel 2025 e comunque non inferiore a cento. Vedi La domanda al consolato e il MAECI dal 2029.
- Le regole del processo: le cause sulla cittadinanza seguono il rito semplificato di cognizione davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione (art. 19-bis del d.lgs. 150/2011). Dal 2025, salvo i casi previsti dalla legge, in queste cause non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, e chi chiede l'accertamento deve allegare e provare che non ci sono cause di mancato acquisto o di perdita. Vedi La causa in tribunale.
- La legge 13 giugno 1912, n. 555, abrogata dal 1992, resta decisiva per i fatti anteriori: nascite, matrimoni e naturalizzazioni avvenuti prima del 16 agosto 1992. Vedi Linea materna e cause «1948» e Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore.
La legge in una tabella
| Articolo | Di che cosa parla | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Cittadini per nascita | Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025 |
| 2 | Figli riconosciuti o dichiarati | Figli riconosciuti o adottati |
| 3 | Minori adottati | Figli riconosciuti o adottati |
| 3-bis | Nati all'estero con altra cittadinanza: il limite del 2025 | Chi è ancora cittadino dopo la riforma 2025 |
| 4, c. 1 | Discendenti stranieri: servizio militare, impiego statale, residenza a 18 anni | Il beneficio di legge |
| 4, c. 1-bis e 1-ter | Dichiarazione per i figli minorenni di cittadini per nascita | La dichiarazione per i minori |
| 4, c. 2 | Nati in Italia: dichiarazione dopo i 18 anni | Nati in Italia |
| 5-8 | Matrimonio e unione civile, preclusioni, decreto, rigetto | Requisiti e tempi |
| 9 | Naturalizzazione | Naturalizzazione dopo 10 anni |
| 9.1 | Lingua italiana, livello B1 | La certificazione B1 |
| 9-bis | Documenti e contributo di 250 euro | Tabella di tutti i costi |
| 9-ter | Termine di 24 mesi, prorogabili a 36 | Termini di legge |
| 10 | Giuramento entro sei mesi | Decreto, giuramento, trascrizione |
| 10-bis | Revoca | Revoca della cittadinanza |
| 11 | Doppia cittadinanza e rinuncia | Doppia cittadinanza |
| 12 | Perdita | Perdita |
| 13 | Riacquisto | Riacquisto |
| 14 | Figli minorenni conviventi | Figli minorenni del nuovo cittadino |
| 15 | Da quando valgono acquisto e riacquisto | Decreto, giuramento, trascrizione |
| 16 | Apolidi e rifugiati | Apolidia |
| 17 | Riacquisto 2025–2027 | Riacquisto e finestra 2025–2027 |
| 17-bis, 17-ter, 19 | Istria, Fiume, Dalmazia; opzioni del Trattato di pace | Istria, Fiume, Dalmazia |
| 20 | Nessun effetto retroattivo, salvo deroghe | Linea materna e cause «1948» |
| 21-22 | Affiliati prima del 1983; obblighi militari | questa pagina |
| 23 | Dove si rendono dichiarazioni e giuramento | Trascrizione degli atti |
| 24-27 | Norme abrogate, regolamenti, entrata in vigore | questa pagina |
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992), testo vigente su Normattiva, artt. 1-27 e note di aggiornamento; d.l. 28 marzo 2025, n. 36 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2025), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2025), artt. 1, 1-bis e 1-ter; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 513; d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 1, comma 19-ter, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (come riportato nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026 e nel testo vigente del d.l. 36/2025); legge 19 gennaio 2026, n. 11 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2026), art. 1; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 1; d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 19-bis; legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20; legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 219; legge 14 dicembre 2000, n. 379, art. 1; d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 4, comma 6, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173; legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8 (testo in vigore al 15 agosto 1992); Corte costituzionale, sentenze n. 258/2017, n. 195/2022, n. 25/2025 e n. 63/2026; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda» su interno.gov.it. Verificato il 26 settembre 2026.
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- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.