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Per residenzaRequisiti

Precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza

Una condanna non chiude sempre la strada alla cittadinanza, ma pesa. La legge prevede preclusioni automatiche solo per la cittadinanza per matrimonio. Per la residenza decide la valutazione discrezionale del Ministero dell'Interno, entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Qui trovi le regole, i documenti richiesti e come vengono valutati i precedenti.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. Cittadinanza per matrimonio: le preclusioni dell'articolo 6
  2. Cittadinanza per residenza: una valutazione discrezionale
  3. Il limite fissato dal Consiglio di Stato
  4. La non menzione e la riabilitazione
  5. I documenti sui precedenti
  6. Dopo la cittadinanza: la revoca
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. Per la cittadinanza per matrimonio la legge elenca i casi che la precludono (art. 6 L. 91/1992): certe condanne, alcune condanne straniere riconosciute in Italia, comprovati motivi di sicurezza.
  2. Per la cittadinanza per residenza non c'è un elenco: il Ministero valuta in modo discrezionale anche precedenti che per legge non sarebbero ostativi.
  3. La discrezionalità ha un limite. Secondo il Consiglio di Stato l'amministrazione deve guardare l'integrazione complessiva della persona, non un solo fatto risalente (sentenza n. 9443/2025).
  4. Alla domanda si allegano i certificati penali del Paese d'origine e degli altri Paesi in cui hai risieduto. Le prefetture li considerano validi sei mesi dal rilascio.

Cittadinanza per matrimonio: le preclusioni dell'articolo 6

Per il coniuge di un cittadino italiano la legge dice con precisione che cosa impedisce l'acquisto della cittadinanza. L'articolo 6, comma 1, elenca tre casi:

  • a) la condanna per uno dei delitti del libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale, cioè i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;
  • b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; oppure la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, se la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
  • c) «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

Lo stesso articolo aggiunge tre regole importanti:

  1. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (comma 3).
  2. Il processo in corso sospende la procedura. Se è stata promossa l'azione penale per uno dei delitti delle lettere a) o b), primo periodo, l'acquisto della cittadinanza resta sospeso fino alla sentenza definitiva (comma 4).
  3. La sentenza straniera va riconosciuta. Il riconoscimento lo chiede il procuratore generale del distretto in cui è iscritto o trascritto il matrimonio (comma 2). Finché il procedimento di riconoscimento è pendente, l'acquisto resta sospeso (comma 4). Per il regolamento il procedimento si considera pendente dalla richiesta formale del Ministero dell'Interno al Ministero degli Esteri (art. 6 d.P.R. 572/1993).

Gli altri requisiti della cittadinanza per matrimonio sono in Per matrimonio: requisiti e tempi.

Cittadinanza per residenza: una valutazione discrezionale

L'articolo 9 non contiene un elenco di condanne ostative. La cittadinanza per residenza «può essere concessa», e il Ministero dell'Interno la valuta caso per caso. Nella sua pagina sulla cittadinanza il Ministero indica, tra le cose che il richiedente deve dimostrare, l'assenza di precedenti penali e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Sulla proposta del Ministro si esprime anche il Consiglio di Stato, con un parere, prima del decreto del Presidente della Repubblica.

In pratica questo significa che anche un fatto che non rientra nell'articolo 6 può portare a un diniego, se il Ministero lo ritiene un segno di integrazione non compiuta. Ma la valutazione deve essere motivata e completa.

Il limite fissato dal Consiglio di Stato

Con la sentenza della sezione III del 1° dicembre 2025, n. 9443, il Consiglio di Stato ha deciso un caso tipico. Il Ministero aveva respinto la domanda di una donna residente in Italia da lungo tempo per una condanna del 2014 a quattro mesi di reclusione, sospesa e con il beneficio della non menzione, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Il TAR del Lazio aveva confermato il diniego.

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento. Ha osservato che quel reato non rientra tra le condanne automaticamente ostative dell'articolo 6 e ha richiamato la propria giurisprudenza: l'amministrazione

«non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all'interno di una più ampia e bilanciata disamina».

Quella valutazione deve tenere conto dei legami familiari, dell'attività lavorativa, del radicamento sul territorio e della condotta complessiva. La sentenza richiama anche un precedente del 2023 (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681), secondo cui il giudizio sull'integrazione non può basarsi su un criterio di «assoluta irreprensibilità morale».

Che cosa succede dopo un annullamento

Annullare il diniego non significa ottenere la cittadinanza. Nel caso del 2025 il Consiglio di Stato ha fatto salvo il nuovo esame della domanda da parte del Ministero, che dovrà rispettare quanto deciso dal giudice.

La non menzione e la riabilitazione

  • Non menzione. Nel caso deciso nel 2025 la condanna era stata inflitta con il beneficio della non menzione, eppure il Ministero la conosceva e l'aveva posta a base del diniego. In quel caso, quindi, la non menzione non ha impedito all'amministrazione di conoscere la condanna.
  • Riabilitazione. Per la cittadinanza per matrimonio la legge dice che fa cessare gli effetti preclusivi (art. 6, comma 3). Per la residenza la legge non dice nulla. Nel caso del 2025 il TAR aveva ritenuto che una riabilitazione arrivata dopo il diniego non potesse cambiarlo; il Consiglio di Stato ha poi annullato il diniego per altre ragioni.

I documenti sui precedenti

Il regolamento sui procedimenti di cittadinanza chiede di allegare le certificazioni dello Stato d'origine e degli Stati di residenza relative ai precedenti penali e ai carichi penali pendenti, oltre al certificato penale italiano (art. 1, comma 3, d.P.R. 362/1994). Nella domanda online il Ministero chiede di allegare il certificato penale del Paese d'origine; le prefetture aggiungono quello degli eventuali altri Paesi di residenza.

  • Validità. Le prefetture di Firenze e di Treviso indicano che il certificato penale estero vale sei mesi dalla data di rilascio.
  • Legalizzazione e traduzione. Il certificato va legalizzato o apostillato e tradotto in italiano: vedi Apostille, traduzioni, legalizzazioni.
  • Rifugiati e apolidi. Se non possono ottenere il certificato del Paese d'origine, le prefetture accettano un atto di notorietà formato presso la cancelleria del tribunale, in cui si attesta l'assenza di condanne e di procedimenti in corso nel Paese d'origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

Dopo la cittadinanza: la revoca

La cittadinanza acquisita per residenza, per matrimonio o con la dichiarazione dei nati in Italia (artt. 9, 5 e 4, comma 2) può essere revocata. Succede in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati legati al terrorismo e all'eversione, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca va adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna (art. 10-bis L. 91/1992). Vedi Revoca della cittadinanza.

Casi frequenti

  • «Ho una condanna lieve di molti anni fa.» Per la residenza non esiste un'esclusione automatica. Il Ministero può comunque tenerne conto, ma deve valutarla insieme a tutta la tua storia in Italia e motivare la decisione.
  • «Ho un processo in corso.» Per il matrimonio, se riguarda i delitti delle lettere a) o b), primo periodo, l'acquisto resta sospeso fino alla sentenza definitiva. Per la residenza i carichi pendenti fanno parte della valutazione e vanno documentati.
  • «La condanna era con la non menzione.» Nel caso deciso dal Consiglio di Stato nel 2025 il Ministero la conosceva comunque e l'aveva usata per il diniego.
  • «Mi hanno respinto per un solo precedente vecchio.» Contro il diniego si può ricorrere: vedi Diniego della naturalizzazione: TAR o ricorso straordinario. Prima del diniego arriva di regola un preavviso di rigetto, al quale si può rispondere entro dieci giorni.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 6, 9 e 10-bis (testo vigente su Normattiva); d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 6; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 1; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443 (testo integrale), che richiama Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Ministero dell'Interno, pagine «Cittadinanza» e «Cittadinanza: invia la tua domanda» (interno.gov.it); schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Firenze e di Treviso. Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.