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Rinunciare alla cittadinanza italiana

L'Italia permette di avere più cittadinanze, ma consente anche di lasciare quella italiana. Qui trovi chi può farlo, davanti a chi si rende la dichiarazione, quali documenti servono, quanto costa e che cosa cambia dopo, anche per i figli e per chi un giorno volesse tornare indietro.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 8 min

In questa pagina
  1. Chi può rinunciare
  2. Le rinunce previste in casi particolari
  3. Dove si rende la dichiarazione
  4. I documenti
  5. Quanto costa
  6. Che cosa succede dopo
  7. Si può tornare indietro?
  8. Casi frequenti
  9. Fonti

In breve

  1. Può rinunciare solo chi ha anche un'altra cittadinanza e risiede, o va a risiedere, all'estero (art. 11 della legge 91/1992).
  2. La dichiarazione si rende davanti al consolato del luogo in cui vivi o, in Italia, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
  3. Costa un contributo di 250 euro (art. 9-bis della legge 91/1992) e richiede alcuni documenti fissati dal regolamento.
  4. Con la cittadinanza italiana perdi anche quella dell'Unione europea; i figli nati dopo la rinuncia non la ricevono da te.
  5. Tornare indietro non è automatico: la finestra di riacquisto 2025–2027 non vale per chi rinuncia oggi.

Chi può rinunciare

La regola generale sta nell'articolo 11 della legge 91/1992, la legge sulla cittadinanza in vigore dal 16 agosto 1992:

«Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.»

Le condizioni sono quindi due, e devono esserci entrambe:

  • un'altra cittadinanza, già posseduta o appena acquistata: la legge non permette di rinunciare restando senza cittadinanza;
  • la residenza all'estero, attuale o in corso di trasferimento. Chi vive in Italia e non sta andando via non può rinunciare con questa norma.

Avere due cittadinanze, di per sé, non obbliga a scegliere: l'Italia non chiede a nessuno di rinunciare. Lo fanno a volte altri Stati, per esempio come condizione per concedere la loro cittadinanza o per certi incarichi pubblici. Se è questo il tuo caso, leggi anche la pagina sulla doppia cittadinanza.

Le rinunce previste in casi particolari

Oltre all'articolo 11, la legge prevede alcune rinunce specifiche, pensate per chi è diventato cittadino senza sceglierlo:

  • figli diventati cittadini insieme al genitore: chi ha acquistato la cittadinanza da minorenne perché conviveva con il genitore che l'acquistava o la riacquistava può rinunciarvi da maggiorenne, se ha un'altra cittadinanza (art. 14);
  • minori diventati cittadini con la dichiarazione dei genitori: chi l'ha acquistata con la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, introdotto nel 2025, può rinunciarvi da maggiorenne, se ha un'altra cittadinanza (art. 4, comma 1-ter);
  • adottati: se l'adozione viene revocata quando l'adottato è già maggiorenne, e non per sua colpa, l'adottato conserva la cittadinanza ma può rinunciarvi entro un anno dalla revoca, se ha o riacquista un'altra cittadinanza (art. 3, comma 4);
  • ex cittadini tornati a vivere in Italia: chi riacquisterebbe automaticamente la cittadinanza dopo un anno di residenza in Italia può rinunciare al riacquisto entro lo stesso anno (art. 13, comma 1, lett. d).

Per le rinunce degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 il regolamento aggiunge una conseguenza importante: in seguito la cittadinanza si potrà acquistare di nuovo solo per matrimonio o per naturalizzazione, cioè con le regole degli articoli 5 e 9 (art. 14, comma 3, del d.P.R. 572/1993).

Dove si rende la dichiarazione

La rinuncia è una dichiarazione formale, che si rende davanti a un pubblico ufficiale:

  • se vivi all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo in cui risiedi (art. 23 della legge 91/1992 e art. 8, comma 1, del d.P.R. 572/1993);
  • in Italia, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 8, comma 2, del d.P.R. 572/1993). È il caso di chi sta trasferendo la residenza all'estero.

I consolati di solito ricevono la dichiarazione su appuntamento e pubblicano sul proprio sito le istruzioni e l'elenco dei documenti: conviene leggerle prima di prenotare, perché alcune richieste cambiano da un ufficio all'altro.

  1. Verifica le condizioni Un'altra cittadinanza documentabile e la residenza all'estero, o il trasferimento in corso.
  2. Raccogli i documenti Quelli fissati dal regolamento, più quelli che l'ufficio indica sul proprio sito.
  3. Paga il contributo 250 euro, con le modalità indicate dall'ufficio.
  4. Rendi la dichiarazione Davanti al funzionario del consolato o all'ufficiale dello stato civile, che la riceve e la registra.
  5. Attendi la registrazione in Italia La dichiarazione viene trascritta nei registri di cittadinanza del comune competente e annotata a margine del tuo atto di nascita.

I documenti

Il regolamento di esecuzione della legge (art. 8, comma 3, del d.P.R. 572/1993) chiede che la dichiarazione di rinuncia sia accompagnata da:

  • l'atto di nascita, rilasciato dal comune italiano in cui è iscritto o trascritto;
  • il certificato di cittadinanza italiana;
  • la documentazione che prova il possesso della cittadinanza straniera, per esempio il passaporto o il certificato di naturalizzazione;
  • la documentazione sulla residenza all'estero, quando è richiesta.

Se manca qualcosa, chi riceve la dichiarazione ti invita a integrarla (art. 14, comma 2, del d.P.R. 572/1993). Gli uffici chiedono in genere anche un documento d'identità valido e la ricevuta del contributo.

Quanto costa

La rinuncia è soggetta al contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge 91/1992, lo stesso che si paga per la naturalizzazione e per le altre dichiarazioni di cittadinanza. Il contributo va al Ministero dell'Interno e si versa con le modalità che l'ufficio indica; la ricevuta si presenta insieme alla dichiarazione. Il riepilogo di tutte le voci è nella pagina sui costi.

Che cosa succede dopo

L'ufficio che riceve la dichiarazione verifica che ci siano le condizioni di legge (art. 16 del d.P.R. 572/1993: per le rinunce dell'articolo 11 la verifica spetta al sindaco del comune che ha iscritto la dichiarazione o, se la dichiarazione è stata resa all'estero, al consolato). Poi la dichiarazione e l'esito vengono trascritti nei registri di cittadinanza e annotati a margine dell'atto di nascita (art. 23, comma 2, della legge 91/1992).

Che cosa perdi con la cittadinanza italiana:

  • la cittadinanza dell'Unione europea, che spetta solo a chi ha la cittadinanza di uno Stato membro (art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea): con essa se ne vanno i diritti del cittadino europeo, come quello di circolare e soggiornare liberamente negli altri Paesi dell'Unione e la tutela consolare degli altri Stati membri nei Paesi in cui l'Italia non è rappresentata;
  • i diritti politici legati alla cittadinanza, a cominciare dal voto;
  • la possibilità di trasmetterla: un figlio è cittadino per nascita se il padre o la madre sono cittadini (art. 1 della legge 91/1992), quindi i figli che nascono dopo la tua rinuncia non la ricevono da te.

I figli già nati non perdono la cittadinanza per effetto della tua rinuncia: la legge del 1992 non contiene una regola che la faccia perdere ai figli di chi rinuncia. Era diverso con la vecchia legge del 1912, come spiega la pagina sulla perdita della cittadinanza.

Attenzione

La rinuncia pesa anche sulle generazioni future. Dopo la riforma del 2025, chi nasce all'estero e ha un'altra cittadinanza è cittadino italiano solo in casi precisi (art. 3-bis della legge 91/1992): prima di decidere, leggi la pagina sui figli nati all'estero.

Si può tornare indietro?

Non con una semplice nuova dichiarazione. Le strade sono quelle del riacquisto, con alcuni limiti da conoscere prima:

  • la finestra di riacquisto aperta dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 (art. 17 della legge 91/1992) riguarda solo chi ha perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 in base alla legge del 1912: non vale per chi rinuncia oggi;
  • le regole ordinarie dell'articolo 13 richiedono in genere di trasferire la residenza in Italia o di prestare servizio per lo Stato; l'articolo 13, comma 2, esclude dal riacquisto solo chi ha perso la cittadinanza per la revoca dell'adozione per fatto proprio (art. 3, comma 3) o per i comportamenti in tempo di guerra dell'articolo 12, comma 2;
  • per le rinunce previste dagli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 resta solo la via del matrimonio o della naturalizzazione (art. 14, comma 3, del d.P.R. 572/1993).

Casi frequenti

  • «Vivo in Italia e voglio tenere solo l'altra cittadinanza.» Con l'articolo 11 serve la residenza all'estero: finché vivi in Italia e non stai trasferendoti, non puoi rinunciare.
  • «L'altro Stato mi chiede di rinunciare per naturalizzarmi.» È una regola dell'altro Stato. Quando avrai l'altra cittadinanza e risiederai all'estero, potrai rendere la dichiarazione al consolato italiano competente.
  • «Posso rinunciare a nome di mio figlio minorenne?» La legge non prevede una rinuncia dei genitori per conto dei figli. Prevede invece che alcuni figli possano rinunciare da soli una volta maggiorenni (artt. 4, comma 1-ter, e 14).
  • «Ho rinunciato anni fa e ora vivo di nuovo in Italia.» Guarda le regole ordinarie dell'articolo 13 nella pagina sul riacquisto, tenendo conto dei limiti indicati sopra.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 3, 4 (commi 1-bis e 1-ter), 9-bis, 11, 13, 14, 17, 23; d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. con modif. dalla L. 23 maggio 2025, n. 74; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 8, 14 e 16; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20; Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circolare n. 59/2025 del 17 giugno 2025; pagine sulla rinuncia dei consolati italiani (per esempio Consolato generale d'Italia a New York). Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.