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Perdita e riacquistoRegola

La revoca della cittadinanza

Dal 2018 la legge permette di togliere la cittadinanza italiana a chi l'ha ottenuta da straniero e viene condannato in via definitiva per gravi reati di terrorismo o di eversione. Qui trovi a chi si applica, per quali reati, entro quando, chi decide e che cosa è cambiato nel 2025.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 5 min

In questa pagina
  1. Che cosa dice la legge
  2. A chi si può applicare
  3. Per quali reati
  4. Che cosa è cambiato nel 2025
  5. Chi decide e come
  6. La Costituzione
  7. Revoca, annullamento, perdita: le differenze
  8. Fonti

In breve

  1. La revoca è prevista dall'articolo 10-bis della legge 91/1992, introdotto dal decreto-legge 113/2018.
  2. Riguarda solo chi è diventato cittadino con la dichiarazione dei nati in Italia a 18 anni, per matrimonio o per naturalizzazione; mai chi è cittadino per nascita o per discendenza.
  3. Presuppone una condanna definitiva per reati di terrorismo o di eversione indicati dalla legge.
  4. Dal 12 aprile 2025 la revoca può arrivare entro dieci anni dalla condanna definitiva (prima erano tre) e solo se l'interessato ha o può acquistare un'altra cittadinanza.

Che cosa dice la legge

Il testo in vigore dell'articolo 10-bis della legge 91/1992 è questo:

«La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca della cittadinanza è adottata, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.»

La norma è stata inserita nella legge sulla cittadinanza dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 132/2018, e modificata dall'articolo 9 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

A chi si può applicare

La legge elenca tre modi di acquisto, e solo quelli:

La revoca non è prevista, per esempio, per chi è cittadino per nascita (anche per discendenza da un avo emigrato), per chi è diventato cittadino da minorenne insieme al genitore (art. 14), per il minore adottato (art. 3) o per chi ha riacquistato la cittadinanza: l'articolo 10-bis non li nomina.

Per quali reati

Serve una condanna definitiva, cioè non più impugnabile, per uno di questi reati:

  • i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge prevede la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, e i delitti degli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale: è l'elenco dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale;
  • l'assistenza agli associati di associazioni sovversive o terroristiche, cioè dare rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o di comunicazione a chi ne fa parte (art. 270-ter del codice penale);
  • la sottrazione di beni o denaro sequestrati per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 del codice penale).

Una denuncia, un'indagine o una condanna non definitiva non bastano. Altri reati possono pesare in altri momenti, per esempio quando si chiede la cittadinanza (vedi precedenti penali, carichi pendenti, sicurezza), ma non portano alla revoca prevista da questo articolo.

Che cosa è cambiato nel 2025

Il decreto-legge 48/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha cambiato due cose:

Fino all'11 aprile 2025Dal 12 aprile 2025
Termine per revocareTre anni dalla condanna definitivaDieci anni dalla condanna definitiva
Altra cittadinanzaNon richiesta dal testoLa revoca è possibile solo se l'interessato possiede o può acquisire un'altra cittadinanza

La seconda modifica fa sì che la revoca non possa lasciare una persona senza alcuna cittadinanza.

Chi decide e come

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Non è automatica: la legge fissa il termine entro cui il provvedimento può essere adottato, dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna.

Come ogni atto amministrativo notificato, il decreto deve indicare il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3, comma 4, della legge 241/1990). È da lì che si parte per valutare un'impugnazione, con un avvocato.

La Costituzione

L'articolo 22 della Costituzione stabilisce: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.» L'articolo 10-bis collega la revoca a condanne penali definitive per reati specifici, e dal 2025 la esclude quando lascerebbe la persona senza cittadinanza.

Revoca, annullamento, perdita: le differenze

  • Revoca: la cittadinanza era stata acquistata regolarmente e viene tolta dopo una condanna per i reati indicati (art. 10-bis).
  • Annullamento: se il provvedimento che ha concesso la cittadinanza era illegittimo, l'amministrazione può annullarlo d'ufficio secondo le regole generali (art. 21-nonies della legge 241/1990); per i provvedimenti ottenuti con false rappresentazioni dei fatti o con dichiarazioni false accertate con sentenza definitiva, la legge permette l'annullamento anche oltre il termine ordinario (comma 2-bis).
  • Perdita: avviene nei casi dell'articolo 12 o con la rinuncia, per scelte o comportamenti della persona (vedi perdita della cittadinanza).
  • Articolo 3-bis: non toglie una cittadinanza posseduta, ma considera alcune persone nate all'estero come se non l'avessero mai acquistata. La Corte costituzionale lo ha qualificato come preclusione originaria, non come revoca (sentenza 63/2026).

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3, 4, 5, 9, 10-bis, 12 e 14; d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, art. 14; d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, art. 9; codice di procedura penale, art. 407, comma 2, lett. a), n. 4; codice penale, artt. 270-ter e 270-quinquies.2; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-nonies; Costituzione, art. 22; Corte costituzionale, sentenza 63/2026. Verificato il 26 settembre 2026.

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