Dopo la cittadinanzaProcedura
La trascrizione degli atti nel comune italiano
Essere riconosciuti cittadini non basta: la tua nascita, il tuo matrimonio e i tuoi figli devono comparire anche nei registri di un comune italiano. Qui trovi quali atti si trascrivono, in quale comune, chi li invia e che cosa succede dopo.
In questa pagina
In breve
- Gli atti di stato civile formati all'estero che riguardano un cittadino italiano (nascita, matrimonio o unione civile, figli) vanno trascritti nei registri di un comune italiano.
- Il comune non si sceglie liberamente: l'art. 17 del d.P.R. 396/2000 fissa un ordine (residenza, iscrizione AIRE, comune dell'atto di nascita, poi comune di nascita o residenza dei genitori o dei nonni).
- Si trascrivono anche gli atti sulla cittadinanza: il decreto di concessione (solo dopo il giuramento), la comunicazione dell'esito del riconoscimento, la sentenza che accerta la cittadinanza.
- Gli atti in lingua straniera si trascrivono attraverso una traduzione italiana certificata conforme.
- Dal 1° gennaio 2029, per chi è maggiorenne e vive all'estero, se ne occuperà l'ufficio centrale del MAECI che tratta le domande di riconoscimento.
Che cosa vuol dire «trascrivere»
I registri dello stato civile italiano sono tenuti dai comuni. Quando un fatto che riguarda un cittadino (una nascita, un matrimonio, un'unione civile) avviene all'estero, l'atto viene formato dall'autorità del luogo secondo la sua legge. Perché quel fatto esista anche per l'Italia, l'atto straniero deve essere trascritto: l'ufficiale dello stato civile del comune lo riporta nei propri archivi con un verbale, riproducendolo per intero o riassumendolo quando la legge lo consente (art. 12, comma 10, d.P.R. 396/2000).
Finché gli atti non sono trascritti, il comune non ha traccia di te: non può iscriverti all'anagrafe, non può rilasciarti certificati e gli uffici che emettono passaporti e carte d'identità non trovano i tuoi dati. La trascrizione è quindi il passaggio che collega il riconoscimento della cittadinanza alla vita quotidiana da cittadino.
Quali atti si trascrivono
- Atti di nascita formati all'estero: il tuo e quelli dei figli (art. 28, comma 2, lett. b, d.P.R. 396/2000).
- Matrimoni e unioni civili celebrati o costituiti all'estero davanti all'autorità locale: in questo caso una copia dell'atto va consegnata, a cura degli interessati, all'autorità diplomatica o consolare (art. 16 d.P.R. 396/2000).
- Atti sulla cittadinanza (art. 24 d.P.R. 396/2000): i decreti di concessione e quelli che dispongono la perdita; le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'Interno e dell'autorità consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni su acquisto, perdita o riacquisto; le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
Le dichiarazioni previste dalla legge sulla cittadinanza (per esempio quella di chi è nato in Italia e la chiede a diciotto anni, o quella di riacquisto) non si trascrivono ma si iscrivono nei registri (art. 23), e l'esito dell'accertamento viene annotato sull'atto di nascita (art. 26, comma 2).
In quale comune
Per gli atti che arrivano dall'estero tramite il consolato, l'art. 17 del d.P.R. 396/2000 indica il comune in un ordine preciso. L'autorità consolare trasmette la copia dell'atto all'ufficiale dello stato civile:
- del comune di residenza in cui l'interessato vive o dichiara di voler stabilire la residenza;
- oppure del comune di iscrizione all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- in mancanza, del comune in cui è iscritto o trascritto il suo atto di nascita;
- se è nato e risiede all'estero, del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, oppure del nonno materno o paterno (la norma dice «avo»).
Gli atti di matrimonio o di unione civile, se i due coniugi o le due parti risiedono in comuni diversi, vanno inviati a entrambi i comuni. Se nessuno di questi criteri funziona, l'interessato, su invito del consolato, indica un comune a sua scelta (art. 17).
Esempio
Marco è nato e vive a San Paolo del Brasile. I suoi genitori sono nati in Brasile e non hanno mai vissuto in Italia; il nonno paterno era nato a Treviso. Marco non ha mai avuto una residenza italiana né un atto già trascritto: il consolato trasmette i suoi atti al comune di Treviso, comune di nascita del nonno paterno.
Chi manda gli atti al comune
Se il riconoscimento avviene al consolato
È l'autorità consolare che trasmette gli atti ai fini della trascrizione (art. 17). Oggi la competenza è del consolato della circoscrizione in cui risiedi. La L. 19 gennaio 2026, n. 11 ha riscritto l'art. 10 del d.lgs. 71/2011: dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero vanno a un ufficio centrale del MAECI, che si occupa anche delle «conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica»; il riconoscimento viene comunicato al comune e al consolato competenti. I consolati continuano a trattare le domande ricevute prima di quella data.
Se il riconoscimento avviene in un comune italiano
Chi risiede in Italia presenta la domanda al comune di residenza, e l'ufficiale dello stato civile di quel comune trascrive gli atti al termine degli accertamenti.
Se la cittadinanza è accertata da un giudice
La sentenza che accerta la cittadinanza è tra gli atti che si trascrivono (art. 24, lett. e). La trascrizione può essere chiesta da chiunque ne abbia interesse, anche per iscritto e per posta (art. 12, comma 11): alla sentenza si allegano gli atti di stato civile da trascrivere.
Se la cittadinanza è concessa con decreto
Per la naturalizzazione e il matrimonio il decreto si trascrive solo dopo il giuramento, che viene menzionato nell'atto di trascrizione (art. 25). Chi vive all'estero giura davanti al consolato, che trasmette il decreto al comune di residenza o di ultima residenza; in mancanza, al comune in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o di unione civile, oppure a un comune scelto dall'interessato (art. 26, comma 1). La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento anche se la trascrizione arriva dopo (art. 27).
Le traduzioni
Un atto scritto in lingua straniera si trascrive attraverso la sua traduzione (art. 12, comma 12). La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con giuramento la conformità davanti all'ufficiale dello stato civile, salvo quanto prevedono le convenzioni internazionali (art. 22). Gli estratti plurilingui e i moduli standard dei regolamenti europei possono esonerare dalla traduzione: vedi Apostille, traduzioni, legalizzazioni.
Quando un atto non si trascrive
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (art. 18 d.P.R. 396/2000). Un problema più frequente è pratico: nomi, date o luoghi che non coincidono tra un atto e l'altro. Per questi casi vedi Nomi e date che non coincidono.
Dopo la trascrizione
- Anagrafe: chi vive all'estero viene iscritto all'AIRE del comune, anche a seguito della registrazione dell'atto di nascita arrivato dal consolato o dell'acquisto della cittadinanza da parte di chi risiede all'estero (art. 2 L. 470/1988). Vedi AIRE.
- Documenti: con la trascrizione e l'iscrizione anagrafica si possono chiedere passaporto e carta d'identità (Passaporto e carta d'identità).
- Cognome: se nell'atto straniero il cognome è diverso da quello previsto dalla legge italiana, il momento della trascrizione è quello giusto per chiedere l'applicazione della legge italiana (Il cognome dei figli nati all'estero).
Casi frequenti
- «Posso scegliere io il comune dove trascrivere?» Solo quando i criteri dell'art. 17 non permettono di individuarlo: allora il consolato ti invita a indicarne uno.
- «Mi sono sposato all'estero prima del riconoscimento: il matrimonio va trascritto?» Sì: il matrimonio celebrato davanti all'autorità locale va trasmesso al consolato e trascritto, come gli atti di nascita dei figli.
- «Ho giurato ma il comune non ha ancora trascritto il decreto: sono cittadino?» Sì: la cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento, anche se la trascrizione avviene dopo (art. 27 d.P.R. 396/2000).
Fonti
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28; L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 2; d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10, come sostituito dall'art. 1 della L. 19 gennaio 2026, n. 11 (commi 2, 4, 5 e 6). Testi vigenti letti su Normattiva. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.