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Linea materna e cause «1948»
Per decenni la donna italiana non trasmetteva la cittadinanza ai figli e la perdeva sposando uno straniero. Qui trovi le regole di allora, come le hanno superate la Costituzione e la Corte costituzionale, perché per le nascite anteriori al 1948 la strada è stata il tribunale e che cosa resta dopo la riforma del 2025.
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In breve
- Con la legge 555 del 1912 il figlio seguiva la cittadinanza del padre: la madre italiana la trasmetteva solo in casi residuali, per esempio se il padre era ignoto o apolide.
- La donna italiana che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza, se la cittadinanza del marito le si comunicava con il matrimonio.
- La Corte costituzionale ha cancellato quelle regole nel 1975 e nel 1983, ma in via amministrativa la linea materna si riconosce solo per i figli nati dal 1° gennaio 1948: per le nascite precedenti la strada è stata la causa in tribunale, aperta dalla Cassazione nel 2009.
- Le cause depositate entro le 23:59 del 27 marzo 2025 proseguono con le regole di prima. Per chi non si era attivato, oggi conta prima di tutto l'articolo 3-bis della legge 91/1992.
- La donna che aveva perso la cittadinanza per matrimonio può riacquistarla con una dichiarazione (art. 219 della legge 151/1975).
Le regole del 1912
La legge 13 giugno 1912, n. 555, rimasta in vigore fino al 15 agosto 1992, costruiva la cittadinanza intorno al padre. L'articolo 1 diceva che è cittadino per nascita:
«1° il figlio di padre cittadino; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene»
La madre, quindi, trasmetteva la cittadinanza solo se il padre era ignoto, apolide, o se la legge del Paese del padre non gli attribuiva la propria. C'era poi l'articolo 10, terzo comma: la cittadina italiana che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, «semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi». Molte emigrate che sposavano un uomo del Paese in cui vivevano perdevano così la cittadinanza, e con essa la possibilità di trasmetterla.
La Costituzione e le due sentenze della Corte
La Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna e tra i coniugi. Le vecchie regole sono però rimaste nel testo della legge finché non sono intervenute la Corte costituzionale e il Parlamento.
- Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 1975 (depositata il 16 aprile 1975): ha dichiarato illegittimo l'articolo 10, terzo comma, della legge 555/1912 «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna». Le questioni erano state sollevate in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.
- Legge 19 maggio 1975, n. 151, la riforma del diritto di famiglia: l'articolo 219 permette alla donna che, per effetto del matrimonio con uno straniero o del cambio di cittadinanza del marito, aveva perso la cittadinanza prima della legge, di riacquistarla con una dichiarazione.
- Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 1983 (depositata il 9 febbraio 1983): ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, n. 1, della legge 555/1912 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
- Legge 21 aprile 1983, n. 123, articolo 5: è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
Dal 1992 la legge 91/1992 tratta allo stesso modo padre e madre: è cittadino per nascita «il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Perché per le nascite anteriori al 1948 serve il giudice
In via amministrativa le sentenze della Corte sono state applicate solo alle nascite avvenute dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Le pagine dei consolati sulla vecchia disciplina lo dicono in chiaro: in via amministrativa la cittadinanza per linea materna si riconosce solo ai discendenti di donne italiane nati dopo il 1° gennaio 1948, e chi è nato prima può chiedere il riconoscimento con un procedimento giudiziario in Italia.
La strada giudiziaria l'ha aperta la Corte di cassazione con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto lo status di cittadino anche ai figli di donne che avevano perso la cittadinanza per il matrimonio con uno straniero, pure se il matrimonio era anteriore al 1° gennaio 1948. Da allora queste cause sono chiamate «cause 1948». La Cassazione ha poi consolidato l'idea che lo status di cittadino per nascita ha natura permanente ed è imprescrittibile: nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 25317 e 25318 del 2022, richiamate dalle Sezioni Unite nel 2026, si legge che esso «è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano».
Chi sono i casi «1948»
Sono le storie familiari in cui la cittadinanza passa per una donna e c'è un anello anteriore al 1° gennaio 1948: un figlio nato prima di quella data da madre italiana e padre straniero, oppure una donna che, sposando uno straniero prima del 1948, per la legge di allora aveva perso la cittadinanza. Il resto della catena segue le regole ordinarie, compresa la verifica di eventuali naturalizzazioni.
Madre e padre pesano allo stesso modo anche nella perdita
Nel 2026 le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24045) hanno aggiunto un tassello. La piena equiparazione della madre al padre che deriva dalle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 vale non solo per la trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche per le conseguenze che la perdita della cittadinanza del genitore produce sul figlio. Se la madre italiana si naturalizzava all'estero quando il figlio era minorenne, la sorte del figlio si valuta con le stesse regole che valgono per il padre. Vedi Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore.
Che cosa cambia con la riforma del 2025
- Cause già depositate. Chi aveva depositato il ricorso entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 viene giudicato con le regole di prima, comprese quelle sulla linea materna (art. 3-bis, lettera b; Cass. SU n. 24045 del 2026). Vedi Domande e cause avviate prima della riforma.
- Cause nuove. Chi è nato all'estero, ha un'altra cittadinanza e non si era attivato entro quel termine rientra nell'articolo 3-bis: può essere riconosciuto solo se un genitore o un nonno ha, o aveva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure se un genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi da cittadino prima della sua nascita. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 26185 del 2025, queste condizioni non creano un nuovo modo di trasmissione: la catena deve comunque essere integra secondo le regole esistenti. Vedi Chi è ancora cittadino dopo la riforma.
- Prove in giudizio. La riforma ha modificato anche le regole delle cause sulla cittadinanza, per esempio escludendo la prova testimoniale: vedi La causa in tribunale.
La donna che aveva perso la cittadinanza
Se è ancora in vita la donna che aveva perso la cittadinanza sposando uno straniero, la sua posizione è diversa da quella dei discendenti. L'articolo 219 della legge 151/1975, che l'articolo 17 della legge 91/1992 lascia espressamente in vigore, le consente di riacquistarla con una dichiarazione resa all'autorità competente. La finestra straordinaria di riacquisto aperta dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 riguarda invece altri casi di perdita, quelli degli articoli 8 e 12 della legge del 1912: vedi Riacquisto e finestra 2025–2027.
Casi frequenti
- «La mia bisnonna italiana ha sposato un argentino nel 1920 e mia nonna è nata nel 1925.» È un tipico caso «1948»: il consolato non riconosce questa linea. Se il ricorso era stato depositato entro il 27 marzo 2025, il tribunale decide con le regole precedenti; altrimenti si applica prima l'articolo 3-bis, e le sue condizioni vanno verificate sulla tua famiglia.
- «Mia madre è nata nel 1950 da una donna italiana che aveva sposato uno straniero nel 1949.» Con le regole precedenti il matrimonio e la nascita, entrambi successivi al 1° gennaio 1948, permettevano il riconoscimento in via amministrativa. Per le domande nuove conta però l'articolo 3-bis.
- «Quale tribunale è competente?» Per chi vive all'estero, la sezione specializzata del tribunale del luogo di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini: il dettaglio è in La causa in tribunale.
Fonti
Legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 1 e 10 (testo vigente al 15 agosto 1992, su Normattiva); legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 219; legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 5 (testo vigente al 15 agosto 1992); legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1, 3-bis e 17; Corte costituzionale, sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, testo integrale; Corte di cassazione, sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 (come riportata nella proposta di legge C. 3430 della XVII legislatura, Camera dei deputati); Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 24045 del 2026; pagine sulla cittadinanza per discendenza dei consolati generali d'Italia a Londra e a Gerusalemme; Ministero dell'Interno, circolare n. 26185 del 28 maggio 2025. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.