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I figli minorenni di chi diventa cittadino italiano

Quando un genitore straniero diventa italiano, per naturalizzazione, matrimonio o riacquisto, i figli minorenni che vivono con lui possono diventarlo automaticamente. Dal 2025 le condizioni sono più strette, soprattutto per i figli nati all'estero. Qui trovi le regole dell'art. 14 della legge 91/1992 e come le applicano i comuni.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 7 min

In questa pagina
  1. La regola
  2. Le condizioni, una per una
  3. I figli nati all'estero
  4. I figli nati in Italia
  5. Quando il genitore riacquista la cittadinanza
  6. Da maggiorenni: la possibilità di rinunciare
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. I figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza, se convivono con lui, diventano italiani con lui, senza una domanda propria (art. 14 della legge 91/1992).
  2. Dal 24 maggio 2025 serve anche che, alla data in cui il genitore diventa cittadino, il figlio risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni.
  3. Per i figli nati all'estero con un'altra cittadinanza vale anche l'art. 3-bis. Secondo le istruzioni del Ministero dell'Interno serve che il genitore abbia vissuto in Italia almeno due anni prima della nascita del figlio e altri due dopo aver acquistato la cittadinanza.
  4. La convivenza deve essere stabile ed effettiva alla data dell'acquisto del genitore.
  5. Da maggiorenni questi figli possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se ne hanno un'altra.

La regola

«I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.»

È l'art. 14 della legge 91/1992. Il secondo periodo è stato aggiunto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (art. 1, comma 1-quater), ed è in vigore dal 24 maggio 2025. La regola vale qualunque sia la via del genitore: naturalizzazione per residenza, matrimonio, dichiarazione, riacquisto.

Le condizioni, una per una

  • Minore età alla data dell'acquisto del genitore. Conta il giorno in cui il genitore diventa cittadino, cioè il giorno successivo al giuramento quando c'è un decreto (art. 15 della legge 91/1992). Se il figlio compie 18 anni prima di quel giorno, l'art. 14 non si applica.
  • Rapporto di filiazione con il genitore che diventa cittadino.
  • Convivenza. Il regolamento precisa che l'acquisto si verifica se il figlio convive con il genitore alla data dell'acquisto, e che la convivenza deve essere «stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione» (art. 12 d.P.R. 572/1993).
  • Residenza legale del minore in Italia: da almeno due anni continuativi alla data dell'acquisto del genitore, oppure dalla nascita se il figlio ha meno di due anni.

Se le condizioni ci sono, l'acquisto è automatico: il genitore non deve presentare una domanda per il figlio. Verifica il comune: tra le ipotesi in cui l'accertamento spetta al sindaco il regolamento elenca proprio l'art. 14 (art. 16, comma 2, d.P.R. 572/1993). Il comune chiede i documenti che servono, per esempio l'atto di nascita del figlio. Se l'atto è straniero va legalizzato o apostillato e tradotto: vedi apostille, traduzioni, legalizzazioni.

I figli nati all'estero

L'art. 3-bis della legge 91/1992 deroga anche all'art. 14. Considera non aver mai acquistato la cittadinanza chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni elencate. Per i figli di chi diventa cittadino la condizione rilevante è la lettera d):

«un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

Il Ministero dell'Interno ha dato istruzioni ai comuni su come leggere insieme le due norme con la circolare n. 36356 del 24 luglio 2025. Nelle pagine informative dei comuni che la applicano, come quella del Comune di Cuneo, il minore nato all'estero con un'altra cittadinanza acquista la cittadinanza con l'art. 14 solo se ricorrono tutte queste condizioni:

  1. prima della nascita del minore, il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. dopo il proprio acquisto, il genitore continua a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi. Per il comune basta la residenza del genitore in questi due anni: non serve che anche il minore risieda in Italia per altri due anni;
  3. alla data dell'acquisto del genitore, il minore risiede legalmente in Italia, convivendo con lui, da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni.

Nella prassi descritta, il procedimento per il figlio viene sospeso e si chiude d'ufficio quando il genitore ha completato i due anni di residenza dopo l'acquisto. Il figlio diventa cittadino con decorrenza dal giorno successivo al giuramento del genitore.

Attenzione

Con queste regole non diventano italiani insieme al genitore i figli nati all'estero quando il genitore non aveva ancora vissuto in Italia per due anni continuativi. Per loro restano le altre vie, come la naturalizzazione una volta maturati i requisiti. La dichiarazione dell'art. 4, comma 1-bis, riguarda invece solo i figli di genitori cittadini per nascita, non per naturalizzazione.

I figli nati in Italia

Per il figlio nato in Italia l'art. 3-bis non entra in gioco. Contano le condizioni dell'art. 14: minore età, convivenza stabile ed effettiva, residenza legale in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni, alla data dell'acquisto del genitore. Se il figlio non ha questi requisiti, al compimento dei 18 anni può avere la via propria dei nati in Italia: vedi nati in Italia: la dichiarazione a 18 anni.

Quando il genitore riacquista la cittadinanza

L'art. 14 parla anche di chi «riacquista» la cittadinanza. Vale per esempio per chi usa la finestra di riacquisto aperta dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027. È riservata agli ex cittadini nati in Italia o che vi hanno risieduto per almeno due anni continuativi, e che avevano perso la cittadinanza in base alla legge del 1912 (art. 17 della legge 91/1992, riscritto nel 2025): vedi riacquisto. Anche qui, per i figli nati all'estero con un'altra cittadinanza, valgono le condizioni dell'art. 3-bis.

Da maggiorenni: la possibilità di rinunciare

Chi è diventato italiano da minorenne con l'art. 14 e ha un'altra cittadinanza può rinunciare a quella italiana una volta maggiorenne (art. 14). Chi rinuncia in questo modo potrà in seguito acquistare di nuovo la cittadinanza solo per matrimonio o per naturalizzazione, cioè con gli articoli 5 e 9 (art. 14, comma 3, d.P.R. 572/1993). La rinuncia si dichiara all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o, all'estero, al consolato (art. 23 della legge 91/1992): vedi rinuncia.

Casi frequenti

  • «Mio figlio compie 18 anni un mese prima del mio giuramento.» L'art. 14 riguarda i figli minorenni alla data dell'acquisto del genitore. Se a quella data è maggiorenne, deve seguire una via propria.
  • «Mio figlio è nato in Italia ma vive da un anno con i nonni all'estero.» Alla data del tuo acquisto devono esserci sia la convivenza stabile ed effettiva sia la residenza legale in Italia da due anni continuativi.
  • «Sono arrivato in Italia quando mio figlio aveva cinque anni.» Per i figli nati all'estero, secondo le istruzioni ministeriali applicate dai comuni, serve che tu abbia vissuto in Italia almeno due anni prima della sua nascita. Se non è così, l'art. 14 non gli dà la cittadinanza insieme a te.
  • «Devo fare una domanda per mio figlio?» No, l'acquisto è automatico. Il comune verifica le condizioni e può chiederti documenti.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 3-bis, 4, comma 1-bis, 14, 15, 17, 23 (testo vigente su Normattiva); d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv. legge 23 maggio 2025, n. 74, art. 1, comma 1-quater; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 12, 14 e 16; Ministero dell'Interno, circolare n. 36356 del 24 luglio 2025 «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Ulteriori istruzioni operative», nei contenuti riportati dalla pagina del Comune di Cuneo «Cittadinanza italiana: acquisto automatico per minori». Verificato il 26 settembre 2026.

Per la tua pratica

Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.