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Separazione, divorzio, morte del coniuge: che cosa succede alla domanda
La cittadinanza per matrimonio richiede che il legame con il coniuge italiano esista ancora quando il Ministero decide. Qui trovi che cosa succede se nel frattempo arrivano la separazione, il divorzio, l'annullamento o la morte del coniuge, e che cosa cambia dopo il decreto e dopo il giuramento.
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In breve
- Per la cittadinanza per matrimonio conta la situazione al momento in cui il Ministro dell'Interno adotta il decreto, non solo quella del giorno della domanda.
- Se prima del decreto arrivano separazione personale, divorzio, annullamento o cessazione degli effetti civili, la domanda non può essere accolta.
- La morte del coniuge italiano mentre sono in corso i termini del procedimento non è più un ostacolo: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 2022.
- Una volta prestato il giuramento, nessuna norma fa perdere la cittadinanza per un divorzio successivo.
Il momento che conta è il decreto
L'art. 5 della legge 91/1992 non si limita a chiedere che tu sia sposato o unito civilmente quando presenti la domanda. Fissa un secondo controllo, più avanti nel tempo: il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza
«qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.»
Le situazioni che fanno cadere la domanda sono quindi quattro:
- lo scioglimento del matrimonio: il codice civile dice che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge, cioè il divorzio (art. 149 c.c.);
- la cessazione degli effetti civili: è la formula che la legge usa per il matrimonio celebrato con rito religioso e trascritto nei registri dello stato civile (art. 149, secondo periodo, c.c.);
- l'annullamento del matrimonio;
- la separazione personale dei coniugi.
Tra la domanda e il decreto possono passare fino a trentasei mesi (art. 9-ter della legge 91/1992). In tutto questo periodo la coppia deve restare unita nel senso indicato dalla legge.
Separazione, divorzio o annullamento prima del decreto
Se una di queste situazioni arriva prima che il decreto sia adottato, la cittadinanza per matrimonio non può essere concessa, anche se al momento della domanda tutti i requisiti c'erano. Il Tribunale amministrativo regionale di Catania (sez. IV, 13 marzo 2024, n. 984) ha trattato proprio un diniego motivato con la fine del vincolo coniugale. Ha affermato che su quella controversia decide il giudice ordinario, perché la posizione di chi chiede la cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo, salvo quando l'amministrazione valuta i motivi di sicurezza della Repubblica. Come si contesta un rifiuto è spiegato in diniego e ricorso.
Chi vive in Italia e perde la strada del matrimonio può valutare la naturalizzazione per residenza (art. 9 della legge 91/1992), che ha tempi e requisiti propri: dieci anni di residenza legale per chi non è cittadino dell'Unione europea, quattro per i cittadini dell'Unione, con altre riduzioni per alcuni casi. Vedi naturalizzazione dopo 10 anni e residenza ridotta.
La morte del coniuge durante il procedimento
La morte scioglie il matrimonio. Fino al 2022, quindi, anche la morte del coniuge italiano prima del decreto impediva la cittadinanza. Il caso arrivato alla Corte costituzionale riguardava una cittadina ucraina che viveva in Italia dal 2007 e aveva sposato un cittadino italiano nel 2009. Nel 2011 aveva presentato la domanda, e il marito era morto nel 2012, mentre la pratica era in corso. La domanda era stata dichiarata improcedibile.
Con la sentenza del 23 giugno 2022, depositata il 26 luglio 2022, n. 195, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5
«nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1».
Secondo la Corte, far ricadere sul richiedente il rischio della morte del coniuge durante il procedimento significa addossare a chi ha già maturato i requisiti un'alea «che gli è totalmente estranea» e che sfugge al suo controllo. Chi ha già fatto parte per il tempo richiesto di un nucleo familiare con un cittadino italiano non perde quel titolo perché il coniuge muore mentre l'amministrazione decide.
Che cosa copre la sentenza
La sentenza riguarda la morte del coniuge avvenuta dopo la domanda, «in pendenza dei termini» per concludere il procedimento. Non riguarda la morte avvenuta prima della domanda. Non tocca separazione, divorzio e annullamento, che restano cause ostative se ci sono al momento del decreto.
Tra il decreto e il giuramento
L'art. 5 fissa il controllo al momento dell'adozione del decreto. Dopo il decreto resta il giuramento, da prestare entro sei mesi dalla notifica (art. 10 della legge 91/1992). Il regolamento chiede di dimostrare di nuovo i requisiti a chi si presenta a giurare dopo i sei mesi: in quel caso non è ammesso al giuramento se non prova, con nuovi documenti, che i requisiti ci sono ancora (art. 7, comma 5, d.P.R. 572/1993). Per non trovarti in questa situazione rispetta il termine dei sei mesi: vedi decreto, giuramento, trascrizione.
Dopo il giuramento
Con il giuramento la cittadinanza è acquistata dal giorno successivo (art. 15 della legge 91/1992) e non dipende più dal matrimonio. I casi in cui si perde o viene tolta la cittadinanza sono elencati dalla legge, e nessuno è collegato a un divorzio o a una separazione successivi. Sono la rinuncia (art. 11), la perdita per impiego o servizio militare per uno Stato estero nonostante l'intimazione del Governo e i casi dell'art. 12, e la revoca dopo una condanna definitiva per alcuni gravi reati indicati dall'art. 10-bis, possibile solo per chi ha o può acquisire un'altra cittadinanza. Vedi perdita della cittadinanza e revoca.
Nuove nozze
Se il matrimonio è finito e sposi un altro cittadino italiano, i termini dell'art. 5 si calcolano sul nuovo matrimonio: la legge parla di residenza legale «dopo il matrimonio» o di tre anni «dalla data del matrimonio». Se una domanda precedente è stata respinta per una delle cause dell'art. 6, come una condanna o motivi di sicurezza, può essere ripresentata solo dopo cinque anni (art. 8, comma 1).
Casi frequenti
- «Mio marito è morto un anno dopo la mia domanda.» È il caso deciso dalla Corte costituzionale nel 2022: la morte del coniuge sopravvenuta mentre erano in corso i termini del procedimento non è una causa ostativa.
- «Abbiamo avviato la separazione ma non è ancora conclusa.» La legge parla di separazione personale che «sussista» al momento del decreto. Che cosa conti come separazione già esistente dipende dagli atti del procedimento di separazione: fatti consigliare da chi segue la pratica.
- «Il decreto è arrivato, poi ci siamo separati prima del giuramento.» L'art. 5 guarda al momento del decreto. Giura entro i sei mesi dalla notifica: oltre quel termine devi dimostrare di nuovo i requisiti.
- «Sono diventato cittadino per matrimonio e ora divorzio.» La cittadinanza acquistata con il giuramento resta: il divorzio non è tra i casi di perdita o di revoca.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 5, 6, 8, 9, 9-ter, 10, 10-bis, 11, 12, 15 (testo vigente su Normattiva); codice civile, art. 149; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 7; Corte costituzionale, sentenza 23 giugno-26 luglio 2022, n. 195 (G.U. 1ª s.s. n. 30 del 27 luglio 2022), testo integrale; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 marzo 2024, n. 984 (massima pubblicata su giustizia-amministrativa.it). Verificato il 26 settembre 2026.
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