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Quale via fa per te
Rispondi a poche domande scegliendo la risposta che descrive la tua situazione: ogni risposta ti porta alla domanda successiva o alla pagina che spiega le regole del tuo caso. Il percorso non decide se sei cittadino e non sostituisce la lettura delle pagine: ti dice da dove cominciare.
Come funziona
Scegli una risposta e il link ti porta al passo successivo, più in basso nella stessa pagina, oppure alla pagina che fa per te. Non inserisci dati e nulla viene registrato. Ogni esito dice soltanto quali regole leggere: se sei cittadino, o se hai diritto a diventarlo, lo stabiliscono il consolato, il comune, il Ministero o il giudice sulla base dei documenti. Le parole che non conosci sono nel glossario.
Da dove parti?
- Ho un genitore, un nonno o un antenato cittadino italiano
- Vivo in Italia da anni con un permesso di soggiorno, oppure sono cittadino di un altro Paese dell'Unione europea e vivo in Italia
- Sono sposato o unito civilmente con un cittadino italiano
- Sono nato in Italia da genitori stranieri
- Ero cittadino italiano e ho perso la cittadinanza, oppure voglio rinunciarvi
- Sono già cittadino e devo sistemare documenti, figli, AIRE o voto
- Ho una domanda ferma da troppo tempo o respinta
Discendenza: dove sei nato?
Nato in Italia da un genitore cittadino
La regola di base è l'art. 1 della legge 91/1992: è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Il limite introdotto nel 2025, l'art. 3-bis, riguarda soltanto chi è nato all'estero.
Hai anche un'altra cittadinanza?
Per esempio quella del Paese in cui sei nato.
Nato all'estero senza altre cittadinanze
L'art. 3-bis si applica a chi è nato all'estero «ed è in possesso di altra cittadinanza». Chi non ne ha altre resta fuori da quel limite: valgono le regole generali sulla discendenza, che vanno comunque provate con i documenti.
Avevi già chiesto la cittadinanza entro il 27 marzo 2025?
Conta una domanda di riconoscimento presentata da te, o dai tuoi genitori per te se eri minorenne, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
Domanda, appuntamento o causa entro il 27 marzo 2025
Le lettere a), a-bis) e b) dell'art. 3-bis salvano chi aveva presentato domanda, aveva ricevuto l'appuntamento o aveva fatto causa entro quel termine: la cittadinanza si accerta con le regole in vigore al 27 marzo 2025. Restano da provare tutti gli anelli della catena, dall'antenato fino a te.
- Leggi: Domande e cause avviate prima della riforma
- Se la tua linea passa per una donna prima del 1948: Linea materna e cause «1948»
- Se un antenato si è naturalizzato quando suo figlio era minorenne: Il figlio minorenne e la naturalizzazione del genitore
- Se hai figli minorenni: La dichiarazione per i minori
- Ricomincia dall'inizio
Un tuo genitore o un tuo nonno ha soltanto la cittadinanza italiana?
Conta anche chi la aveva soltanto al momento della morte. «Soltanto» vuol dire senza nessun'altra cittadinanza.
Un genitore o un nonno con la sola cittadinanza italiana
È la lettera c) dell'art. 3-bis: se un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, il limite non si applica. Andrà dimostrato con i documenti, insieme al resto della discendenza.
Un tuo genitore ha vissuto in Italia almeno due anni prima che tu nascessi?
Deve trattarsi di due anni continuativi di residenza in Italia, dopo che quel genitore (o chi ti ha adottato) era già diventato cittadino e prima della tua nascita o adozione.
Un genitore residente in Italia per due anni
È la lettera d) dell'art. 3-bis. La residenza va provata per il periodo giusto: dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore e prima della tua nascita o adozione.
Nessuna delle eccezioni sembra riguardarti
Se sei nato all'estero, hai un'altra cittadinanza e non rientri in nessuna delle condizioni dell'art. 3-bis, la legge dice che la cittadinanza italiana si considera mai acquistata. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 63 del 2026, ha respinto i dubbi sollevati su questa regola. Restano però altre strade, legate soprattutto alla residenza in Italia.
Residenza: di quale Paese sei cittadino?
Cittadino dell'Unione europea
Il cittadino di un altro Stato dell'Unione europea può chiedere la naturalizzazione dopo almeno quattro anni di residenza legale in Italia (art. 9, comma 1, lettera d, della legge 91/1992).
Apolide o rifugiato
L'apolide può chiedere la naturalizzazione dopo almeno cinque anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lettera e); il rifugiato riconosciuto dall'Italia è equiparato all'apolide (art. 16, comma 2). Chi non è ancora riconosciuto apolide deve prima ottenere lo status.
Ti riguarda uno di questi casi?
Discendente di cittadini per nascita che vive in Italia
Dal 2025 lo straniero il cui padre, madre o nonno sono o sono stati cittadini per nascita può chiedere la naturalizzazione dopo almeno due anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lettera a). Esistono anche strade per dichiarazione: il servizio militare, un impiego statale, oppure due anni di residenza legale al compimento dei 18 anni con dichiarazione entro un anno (art. 4, comma 1).
Adottato da maggiorenne
L'adozione di un maggiorenne non dà la cittadinanza da sola: apre la naturalizzazione dopo almeno cinque anni di residenza legale successivi all'adozione (art. 9, comma 1, lettera b).
Servizio alle dipendenze dello Stato
Lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni può chiedere la naturalizzazione (art. 9, comma 1, lettera c).
Da quanti anni risiedi legalmente in Italia?
Residenza legale vuol dire, in sintesi, soggiorno regolare e iscrizione all'anagrafe del comune.
Dieci anni di residenza legale
È la naturalizzazione ordinaria (art. 9, comma 1, lettera f). È una concessione discrezionale: contano anche il reddito, l'assenza di condanne e di motivi di sicurezza, la conoscenza dell'italiano almeno al livello B1.
Meno di dieci anni
Per chi non rientra in un caso con residenza ridotta servono almeno dieci anni di residenza legale. Conviene capire subito come si contano gli anni e che cosa li interrompe.
Matrimonio o unione civile: dove vivete?
Da quanto risiedi legalmente in Italia dopo il matrimonio?
Da quanto siete sposati o uniti civilmente?
Matrimonio, residenti in Italia
Il coniuge straniero può chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio, termine dimezzato con figli nati o adottati (art. 5). Servono anche la conoscenza dell'italiano almeno al livello B1 e l'assenza delle cause che impediscono l'acquisto (art. 6). Le stesse regole valgono per l'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Matrimonio, residenti all'estero
Se vivete all'estero servono tre anni dalla data del matrimonio, dimezzati con figli nati o adottati (art. 5). La domanda si presenta tramite il consolato competente.
Non è ancora passato abbastanza tempo
La domanda per matrimonio si può presentare solo quando sono maturati i termini dell'art. 5. Nel frattempo puoi preparare i documenti e la certificazione di lingua.
Separazione, divorzio o morte del coniuge
Al momento del decreto il matrimonio non deve essere sciolto, annullato o cessato negli effetti civili, e non deve esserci separazione personale. La morte del coniuge durante il procedimento, invece, non impedisce l'acquisto (Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 2022).
Nato in Italia: quanti anni hai?
Hai risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai 18 anni?
La dichiarazione dopo i 18 anni
Lo straniero nato in Italia che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età diventa cittadino se lo dichiara entro un anno dal compimento dei 18 anni (art. 4, comma 2). Il termine è breve: non lasciarlo scadere.
Nato in Italia e ancora minorenne
La dichiarazione dell'art. 4, comma 2, si fa dopo i 18 anni. Prima di allora, se un genitore diventa cittadino, i figli minorenni conviventi possono acquistare la cittadinanza con lui, alle condizioni dell'art. 14.
Nato in Italia, ma fuori dalla dichiarazione
Chi è nato in Italia e non può più usare la dichiarazione dell'art. 4, comma 2, ha un'altra strada: la naturalizzazione dopo almeno tre anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lettera a-bis).
Perdita e rinuncia: che cosa ti riguarda?
Come hai perso la cittadinanza?
La finestra 2025–2027
Chi è nato in Italia, o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi, e aveva perso la cittadinanza secondo l'art. 8, numeri 1 e 2, o l'art. 12 della legge del 1912, la riacquista con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 (art. 17). Esistono anche le vie ordinarie di riacquisto dell'art. 13, legate soprattutto alla residenza in Italia.
Donna che aveva perso la cittadinanza per matrimonio
La donna che, per il matrimonio con uno straniero o per il cambio di cittadinanza del marito, aveva perso la cittadinanza prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 la riacquista con una dichiarazione (art. 219 della legge 151/1975, richiamato dall'art. 17 della legge 91/1992).
Altri casi di perdita
Il modo in cui la cittadinanza è stata persa decide come si può riacquistare, e in alcuni casi la legge lo esclude. Parti dalla perdita, poi passa al riacquisto.
Sei già cittadino: che cosa devi fare?
- Far trascrivere in Italia nascite, matrimoni e figli
- Iscrivermi all'AIRE o aggiornare l'indirizzo all'estero
- Chiedere il passaporto o la carta d'identità
- Capire se mio figlio nato all'estero è cittadino
- Scegliere il cognome di un figlio nato all'estero
- Votare dall'estero
- Capire se devo pagare le tasse in Italia
Qual è il problema con la tua domanda?
Strumenti utili per ogni strada
- Checklist dei documenti per ogni via
- Tabella di tutti i costi
- Termini di legge per ogni procedura
- La legge 91/1992 spiegata articolo per articolo
- Domande frequenti
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, testo vigente su Normattiva: artt. 1, 3-bis, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16 e 17; legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 219; legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1; Corte costituzionale, sentenze n. 195/2022 e n. 63/2026. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.