Per residenzaProcedura
Decreto, giuramento, trascrizione
Il decreto che concede la cittadinanza non basta: diventi cittadino solo dopo aver giurato, entro sei mesi dalla notifica. Qui trovi come arriva il decreto, dove e come si giura, che cosa succede se lasci passare il termine, da quando sei cittadino e che cosa cambia per i figli.
In questa pagina
In breve
- Il decreto di concessione non ha effetto se, entro sei mesi dalla notifica, non presti giuramento (art. 10 L. 91/1992).
- Si giura davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Chi risiede all'estero giura davanti al consolato (art. 7 d.P.R. 572/1993; art. 23 L. 91/1992).
- Diventi cittadino dal giorno successivo al giuramento (art. 15 L. 91/1992).
- Chi non può giurare per una grave e accertata disabilità ne è esonerato (Corte costituzionale, sentenza n. 258 del 2017).
- I figli minorenni che vivono con te diventano cittadini con te, se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ne hanno meno di due (art. 14).
Il decreto
Chi firma il decreto dipende dalla procedura:
- Residenza (art. 9). La cittadinanza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.
- Matrimonio (art. 5). La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno (art. 7 L. 91/1992). Nella scheda della Prefettura di Ancona il decreto risulta firmato dal prefetto o, in casi particolari, dal Ministro o da un sottosegretario delegato.
Il regolamento prevede che il decreto sia trasmesso subito all'autorità che ha ricevuto la domanda, che lo notifica entro i quindici giorni successivi (art. 4 d.P.R. 362/1994). In pratica le prefetture usano canali diversi. La Prefettura di Treviso trasmette il decreto per residenza al comune di residenza, che cura notifica e giuramento. La Prefettura di Ancona notifica i decreti di sua competenza attraverso la piattaforma delle notifiche digitali, alla PEC o all'email indicata nella domanda.
Il giuramento
Il termine decorre dalla notifica: hai sei mesi (art. 10 L. 91/1992 e art. 7, comma 2, d.P.R. 572/1993). Il giuramento si presta:
- in Italia, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza;
- all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo di residenza. Il consolato ti rilascia copia del verbale e trasmette verbale e decreto al comune italiano competente (art. 7, comma 3, d.P.R. 572/1993).
La legge descrive il contenuto del giuramento: si giura «di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato» (art. 10 L. 91/1992). Il comune o il consolato ti indica come prenotare l'appuntamento e che cosa portare. La Prefettura di Treviso ricorda che gli originali dei documenti allegati alla domanda restano a te fino al giorno del giuramento: tienili pronti.
Se passano i sei mesi
La legge è netta: senza giuramento entro sei mesi dalla notifica il decreto «non ha effetto» (art. 10). Il regolamento prevede una sola via d'uscita. Trascorsi i sei mesi, puoi essere ammesso al giuramento solo se dimostri al Ministero dell'Interno, con nuovi documenti, di avere ancora i requisiti per cui la cittadinanza ti era stata concessa (art. 7, comma 5, d.P.R. 572/1993).
Attenzione
Controlla la casella di posta e i recapiti indicati nella domanda anche dopo anni di attesa: i sei mesi partono dalla notifica, non dal giorno in cui te ne accorgi.
L'esonero per disabilità
Con la sentenza n. 258 del 2017 (decisa l'8 novembre, depositata il 7 dicembre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2017) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 10
«nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità».
Per la prova della lingua esiste un esonero analogo, deciso nel 2025: vedi La lingua italiana: il B1.
Da quando sei cittadino
L'acquisto della cittadinanza ha effetto «dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste» (art. 15 L. 91/1992). Per la naturalizzazione e il matrimonio l'ultima formalità è il giuramento: sei cittadino dal giorno dopo.
La trascrizione
L'ufficiale dello stato civile davanti al quale hai giurato, o al quale il consolato ha trasmesso il verbale, trascrive e annota il decreto negli atti dello stato civile e ne informa subito il Ministero dell'Interno (art. 7, comma 4, d.P.R. 572/1993). Il giuramento viene trascritto nei registri di cittadinanza e annotato a margine dell'atto di nascita (art. 23, comma 2, L. 91/1992). Che cosa significa trascrivere un atto, e quale comune è competente, è spiegato in Trascrizione degli atti nel comune.
I figli minorenni
I figli minori di chi acquista la cittadinanza, se convivono con lui, la acquistano a loro volta, e da maggiorenni possono rinunciarvi se hanno un'altra cittadinanza (art. 14 L. 91/1992). Nel 2025 la legge di conversione del d.l. 36/2025 ha aggiunto una condizione. Il figlio deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza, oppure dalla nascita se ha meno di due anni.
Il regolamento precisa che la convivenza deve esistere alla data in cui il genitore diventa cittadino, e che deve essere «stabile ed effettiva» e documentata (art. 12 d.P.R. 572/1993). I dettagli sono in Figli minorenni del nuovo cittadino.
Dopo il giuramento
- I documenti. Da cittadino puoi chiedere la carta d'identità e il passaporto italiani: vedi Passaporto e carta d'identità.
- L'altra cittadinanza. La legge italiana non ti chiede di rinunciare a quella d'origine; può chiederlo la legge del tuo Paese. Vedi Doppia cittadinanza.
- La revoca. La cittadinanza acquisita per residenza o per matrimonio può essere revocata in caso di condanna definitiva per i gravi reati indicati dall'art. 10-bis: vedi Revoca della cittadinanza.
Casi frequenti
- «Mi hanno notificato il decreto, ma per lavoro sono all'estero.» Davanti al consolato giura chi risiede all'estero. Se risiedi in Italia, il giuramento si presta nel tuo comune entro i sei mesi. Dopo, resta solo la via dell'art. 7, comma 5, del regolamento.
- «Mio figlio ha diciassette anni: diventa cittadino con me?» La legge lo prevede se, il giorno in cui diventi cittadino, è ancora minorenne, vive stabilmente con te e risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi.
- «Mio figlio è diventato maggiorenne mentre aspettavo il decreto.» L'art. 14 riguarda solo i figli minorenni alla data in cui acquisti la cittadinanza. Un figlio maggiorenne deve seguire una propria strada: vedi Residenza ridotta.
- «Per giurare devo pagare qualcosa?» Il regolamento dice che il giuramento «deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo» (art. 7, comma 6, d.P.R. 572/1993). Chiedi al comune che cosa è dovuto oggi e come si paga.
Fonti
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 5, 7, 9, 10, 10-bis, 14, 15 e 23 (testo vigente su Normattiva, con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale 8 novembre - 7 dicembre 2017, n. 258, G.U. 1ª serie speciale n. 50 del 13 dicembre 2017); d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, art. 1, comma 1-quater; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 7 e 12; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, art. 4; schede sulla cittadinanza delle Prefetture di Treviso («Cittadinanza art. 9») e di Ancona. Verificato il 26 settembre 2026.
Per la tua pratica
Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.
cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:
- La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
- Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
- Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.
Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.