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La domanda di cittadinanza per matrimonio dall'estero

Chi vive fuori dall'Italia con il coniuge o l'unito civilmente italiano può chiedere la cittadinanza senza trasferirsi. Qui trovi quando si può fare, che cosa va sistemato prima, i documenti, il ruolo del consolato e come si giura.

Verificato il 26 settembre 2026Lettura 6 min

In questa pagina
  1. Quando puoi presentarla
  2. Prima: il matrimonio deve risultare in Italia
  3. Dove e come si presenta
  4. I documenti
  5. Quanto dura
  6. Il giuramento al consolato
  7. Casi frequenti
  8. Fonti

In breve

  1. Se vivi all'estero puoi chiedere la cittadinanza dopo tre anni dalla data del matrimonio, o dopo diciotto mesi se avete figli nati o adottati insieme. Non serve la residenza in Italia.
  2. Il matrimonio deve essere già iscritto o trascritto nei registri di un comune italiano: il regolamento chiede l'estratto rilasciato da quel comune.
  3. La domanda si compila online sul portale del Ministero dell'Interno e passa per il consolato competente per il luogo in cui vivi.
  4. Valgono gli stessi requisiti di chi vive in Italia: lingua B1, niente condanne ostative, contributo di 250 euro, vincolo ancora in piedi al momento del decreto.
  5. Il giuramento si presta al consolato entro sei mesi dalla notifica del decreto.

Quando puoi presentarla

L'art. 5 della legge 91/1992 prevede due strade: due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure tre anni dalla data del matrimonio se sei residente all'estero. Con figli nati o adottati dai coniugi entrambi i termini si dimezzano: per chi vive all'estero diventano diciotto mesi (art. 5, comma 2). Per chi vive all'estero la legge non chiede un periodo di residenza in Italia: conta solo la data del matrimonio. Le regole valgono anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 20, legge 76/2016). Il quadro generale è in requisiti e tempi.

Prima: il matrimonio deve risultare in Italia

Tra i documenti della domanda il regolamento chiede l'«estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto» (art. 4, comma 1, lett. b, d.P.R. 572/1993). Anche il d.P.R. 362/1994 chiede copia dell'atto di matrimonio o l'estratto del registro dei matrimoni (art. 1, comma 3, lett. g). Se vi siete sposati all'estero, quindi, il matrimonio va prima trascritto nei registri dello stato civile del comune italiano competente per il coniuge italiano. Per gli atti dei cittadini italiani formati all'estero è il consolato a trasmettere la copia al comune competente, per esempio quello di iscrizione all'AIRE (art. 17 d.P.R. 396/2000). La trascrizione può però essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, anche per posta (art. 12, comma 11, d.P.R. 396/2000). Vedi trascrizione degli atti nel comune e, per l'iscrizione del coniuge italiano all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE.

Dove e come si presenta

Quando la legge non richiede la residenza attuale in Italia, la domanda e i documenti si presentano all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo in cui vivi. Il consolato li trasmette al Ministero dell'Interno entro trenta giorni (art. 4, comma 6, d.P.R. 572/1993; art. 1 d.P.R. 362/1994). La decisione spetta al Ministro dell'Interno (art. 7 della legge 91/1992).

In pratica la domanda si compila online sul portale dei servizi del Ministero dell'Interno (portaleservizi.dlci.interno.it). Chi vive all'estero vi accede con le credenziali personali che ottiene registrandosi. Le istruzioni di alcuni consolati insistono sulla corrispondenza esatta tra i dati inseriti e quelli dei documenti, come nomi, cognomi, date e luoghi: una domanda compilata male può essere respinta e va rifatta da capo. Il consolato può poi convocarti per verificare gli originali dei documenti caricati.

  1. Controlla i tempi Tre anni dalla data del matrimonio, o diciotto mesi con figli.
  2. Fai trascrivere il matrimonio Serve l'estratto rilasciato dal comune italiano in cui il matrimonio è iscritto o trascritto.
  3. Raccogli i documenti Atto di nascita e certificati penali, apostillati o legalizzati e tradotti in italiano; certificazione di lingua B1; documento d'identità.
  4. Paga il contributo e la marca da bollo Il contributo è di 250 euro (art. 9-bis della legge 91/1992). Tieni la ricevuta e gli estremi della marca da bollo telematica.
  5. Compila la domanda online Carica i documenti sul portale del Ministero dell'Interno.
  6. Presentati al consolato se convocato Porta gli originali di tutti i documenti caricati.

I documenti

Il regolamento elenca, oltre ai documenti che provano le condizioni dell'art. 5, l'atto di nascita, l'estratto di matrimonio rilasciato dal comune italiano, le certificazioni penali degli Stati di origine e di residenza e un certificato di situazione di famiglia o documentazione equivalente (art. 4, comma 1, d.P.R. 572/1993). Il d.P.R. 362/1994 parla di «certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti» (art. 1, comma 3, lett. d). Se hai vissuto in più Paesi, quindi, i certificati penali possono essere più di uno. Il Ministero dell'Interno può chiedere altri documenti (art. 4, comma 5, d.P.R. 572/1993).

I documenti stranieri devono essere apostillati o legalizzati, secondo il Paese che li rilascia, e tradotti in italiano: vedi apostille, traduzioni, legalizzazioni. Anche chi vive all'estero deve dimostrare la conoscenza dell'italiano a livello B1 (art. 9.1 della legge 91/1992), con un titolo di studio riconosciuto o con una certificazione di un ente riconosciuto: vedi la certificazione di lingua B1. Gli esoneri previsti dall'art. 9.1 sono legati al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e all'accordo di integrazione, cioè a istituti del soggiorno in Italia.

Quanto dura

Il termine per concludere il procedimento è lo stesso di chi vive in Italia: ventiquattro mesi dalla domanda, prorogabili fino a trentasei (art. 9-ter della legge 91/1992). Fino al decreto il matrimonio non deve essersi sciolto e non deve esserci separazione personale: vedi separazione, divorzio, morte del coniuge. Se ti trasferisci in un altro Paese o in Italia mentre la domanda è in corso, ricorda che l'ufficio competente dipende dalla residenza (art. 1 d.P.R. 362/1994): segnala il cambio all'ufficio che segue la pratica.

Il giuramento al consolato

Se la domanda è accolta, il decreto ti viene notificato attraverso il consolato che ha ricevuto la domanda (art. 4 d.P.R. 362/1994). Entro sei mesi dalla notifica devi prestare giuramento. All'estero si giura davanti all'autorità diplomatica o consolare competente per il luogo in cui vivi. Il consolato ti rilascia copia del verbale e trasmette verbale e decreto al comune italiano competente per la trascrizione (art. 7, comma 3, d.P.R. 572/1993). Se non giuri entro sei mesi, il decreto non ha effetto (art. 10 della legge 91/1992). Diventi cittadino dal giorno successivo al giuramento (art. 15).

Dopo il giuramento puoi chiedere l'iscrizione all'AIRE e il passaporto: vedi AIRE e passaporto e carta d'identità.

Casi frequenti

  • «Ci siamo sposati all'estero e il matrimonio non è mai stato trascritto in Italia.» Prima della domanda serve la trascrizione: senza l'estratto del comune italiano manca un documento richiesto dal regolamento.
  • «Viviamo in un Paese diverso da quello in cui sono nato.» La domanda passa per il consolato competente per il luogo in cui vivi ora. Servono i certificati penali del Paese di origine e di quelli di residenza.
  • «Abbiamo un figlio insieme: bastano diciotto mesi?» Sì: l'art. 5, comma 2, dimezza i tre anni in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • «Il consolato non trova le date per convocarmi.» Per i ritardi e il silenzio dell'amministrazione vedi pratica ferma o appuntamento impossibile.

Fonti

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 5, 7, 9.1, 9-bis, 9-ter, 10, 15 (testo vigente su Normattiva); legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, artt. 4 e 7; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, artt. 1 e 4; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 12 e 17; Ministero dell'Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda»; Consolato Generale d'Italia a Mosca, pagina «Cittadinanza per matrimonio». Verificato il 26 settembre 2026.

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Questo sito spiega le regole. Le domande si presentano e si seguono solo attraverso gli uffici pubblici.

cittadinanza.net non è un ufficio, non riceve domande, non ha un modulo di contatto e non risponde ai singoli casi. A seconda della via, gli interlocutori sono questi:

  • La prefetturaLe domande di cittadinanza per matrimonio e per residenza di chi vive in Italia si presentano al prefetto della provincia di residenza, online sul portale del Ministero dell'Interno.
  • Il consolatoChi vive all'estero si rivolge all'ufficio consolare competente per la propria residenza, che riceve anche dichiarazioni e giuramenti. Dal 1° gennaio 2029 le domande di riconoscimento dei maggiorenni residenti all'estero passano a un ufficio centrale del Ministero degli affari esteri.
  • Il comuneL'ufficiale dello stato civile del comune di residenza riceve le dichiarazioni di acquisto, riacquisto e rinuncia e il giuramento, e trascrive gli atti; l'anagrafe cura la residenza.
  • Il giudice e l'avvocatoPer una causa in tribunale o un ricorso al TAR serve di regola un avvocato: l'iscrizione all'albo si verifica sul sito del Consiglio nazionale forense.

Per ogni procedura, le pagine del sito indicano l'ufficio competente e i documenti; i portali ufficiali sono raccolti in Moduli ufficiali e dove trovarli.